IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta DI.MI. s.n.c con sede legale in via Ragazzi del 99, n. 6 Pescara è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Milano”, nel Comune di Rosciano (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 7, particelle nn. 148, 17(parte) 158(parte) 414(parte), alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 6 (sei) dalla
data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di
denuncia di esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della
Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà
essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia
di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alla seguente prescrizione:
le scarpate di abbandono debbono essere sagomate con materiale in posto, conferendo ad ogni gradone una pedata di larghezza non inferiore a mt. 8,00 ed un’alzata non superiore a mt. 5,00.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 20.330 e complessivamente di mc. 122.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiano