IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta James di Gianni Tremontini con sede legale in C/da S. Rocco Carpineto Nora (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Colle Maggiore”, nel Comune di Vicoli (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 7, particelle nn. 108(parte) e 544(parte), alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque)
dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà
essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia
di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:
1. le scarpate di abbandono debbono essere sagomate con il materiale in posto;
2. la profondità massima di scavo non deve superare il valore di mt. 17,00;
3. il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere materiale terroso idoneo e comunque materiale non compreso nell’elenco di cui al Decreto Legislativo N. 22/97
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 19.900 e complessivamente di mc. 99.500 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiano