IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta M.G. Appalti s.a.s. con sede legale in C/da S. Agnello, 128 Elice (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “S. Quirico”, nel Comune di Loreto (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 19, particelle nn° 83 – 87 (parte) –88-89(parte)-178(parte)-91(parte) e 92(parte), alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 10 (dieci)
dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data
di denuncia di esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta
della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva
dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito
della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di
idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.
624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:
1. i lotti di coltivazione devono essere invertiti iniziando la coltivazione dall’alto verso il basso;
2. il passaggio alla coltivazione del lotto successivo deve avvenire previo collaudo di ripristino del lotto precedente da parte dell’Ufficio Cave;
3. deve essere installato un piezometro sul primo lotto di coltivazione alla quota di mt. 10,00 ed un altro sul lotto successivo nella parte più bassa dell’area di cava;
4. lo spessore del materasso ghiaioso di rispetto dalla falda acquifera non deve essere inferiore al valore di mt. 3,00;
5. la pendenza delle scarpate di abbandono deve essere realilzzata con il materiale in posto;
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 24.740 e complessivamente di mc. 247.000 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettulai approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiano