IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta M.G. Appalti s.a.s. con sede legale in C/da S. Agnello, 128 Elice (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “S. Quirico”, nel Comune di Loreto (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 19, particelle nn° 83 – 87 (parte) –88-89(parte)-178(parte)-91(parte) e 92(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   i lotti di coltivazione devono essere invertiti iniziando la coltivazione dall’alto verso il basso;

2.   il passaggio alla coltivazione del lotto successivo deve avvenire previo collaudo di ripristino del lotto precedente da parte dell’Ufficio Cave;

3.   deve essere installato un piezometro sul primo lotto di coltivazione alla quota di mt. 10,00 ed un altro sul lotto successivo nella parte più bassa dell’area di cava;

4.   lo spessore del materasso ghiaioso di rispetto dalla falda acquifera non deve essere inferiore al valore di mt. 3,00;

5.   la pendenza delle scarpate di abbandono deve essere realilzzata con il materiale in posto;

 

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 24.740 e complessivamente di mc. 247.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettulai approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano