IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Primiterra Dante., con sede legale in via C.da Villa S. Nicola, 3 Ortona (CH), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in “Villa s. Nicola” del Comune di Ortona(CH), distinta in Catasto al foglio n. 29, particelle n. 351-352p-662p-806p-808-809p-889, alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

-         Il passaggio al secondo lotto deve avvenire dopo il collaudo del recupero ambientale del primo lotto, da parte dell’Ufficio Cave;

-         Deve essere mantenuta la distanza regolamentare dalla linea elettrica a norma dell’art. 104 del D.P.R. 128/59;

il materiale adoperato per il ritombamento non deve risultare ricompresso negli allegati al D.Lvo n. 22/1997.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 5.375e complessivamente di mc. 21.500 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) ivari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani