IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta Primiterra Dante., con sede legale in via C.da Villa S. Nicola, 3 Ortona (CH), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in “Villa s. Nicola” del Comune di Ortona(CH), distinta in Catasto al foglio n. 29, particelle n. 351-352p-662p-806p-808-809p-889, alle seguenti norme e prescrizioni;
Art. 1
La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro)
dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà
essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia
di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:
- Il passaggio al secondo lotto deve avvenire dopo il collaudo del recupero ambientale del primo lotto, da parte dell’Ufficio Cave;
- Deve essere mantenuta la distanza regolamentare dalla linea elettrica a norma dell’art. 104 del D.P.R. 128/59;
il materiale adoperato per il ritombamento non deve risultare ricompresso negli allegati al D.Lvo n. 22/1997.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 5.375e complessivamente di mc. 21.500 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) ivari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani