IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Inerti Vafino s.r.l., con sede legale in via Madonna degli Angeli, 132 Elice (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Madonna degli Angeli” nel Comune di Elice (PE), individuata in Catasto al foglio n. 9, particelle n. 431 (parte), alle seguenti norme e condizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 30.000,00 (trentamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)   prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro, all’interno dell’area di cava, in prossimità del confine demaniale del fiume Fino;

2)   assicurare una distanza di rispetto non inferiore a mt. 7,00 dalle piante esistenti nell’area;

3)   il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo N. 22/97.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile sarà di mc. 7.600 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani