IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 1924 del 04.06.2002 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – (CH) con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni siti nel Comune di CUPELLO, per l’assegnazione di un lotto per l’esecuzione dei lavori di costruzione di uno stabilimento industriale, per la produzione ed il commercio di componenti per l’edilizia e la lavorazione lamiere – Ditta EDILTEC S.r.l.;

Omissis

DECRETA

Art. 1

E’autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (CH) dei terreni indicati e nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente decreto previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purchè il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

E’ fatto obbligo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (CH) di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.

Art. 3

I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

b) Espropriazioni: Inizio: 12.03.2002                              Fine: Entro il 12.03.2005;

a far data dalla del. N. 81 del 12.03.2002;

a) Lavori: Inizio entro 12 mesi                                       Fine: Entro 36 mesi

a far data dall’immissione nel possesso del terreno;

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali per i lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi d’interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine – rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 4 settembre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace