LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato:

1)   L’attivazione, salvo che non sia già avvenuta, degli elenchi anagrafici dei lavoratori, provvedendo, in fase di prima attuazione, all’iscrizione d’ufficio dei lavoratori risultanti iscritti nelle ex liste di collocamento ordinario e comunque presenti nella banca dati. In particolare, dovranno essere trasferiti tutti i dati degli iscritti nelle ex liste di collocamento alla data del 31.12.2002, compresi quelli che si trovano in posizione di radiati per qualsiasi causa e recuperando, tra l’altro, quelli da radiare per mancata conferma dello stato di disoccupazione, in attesa di una esplicita disciplina regionale. A ciascun Lavoratore sarà attribuita una nuova condizione sulla base dell’equiparazione di cui alla tabella di conversione allegata alla presente deliberazione (all .1). In fase di primo inserimento saranno recuperate le informazioni registrate in base al precedente sistema di gestione delle soppresse liste di collocamento con possibilità di acquisire le informazioni mancanti, in occasione delle presentazioni dei lavoratori ai Centri per l’Impiego. Gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’art. 1. comma 2, lett. c) del D.Lgs 297/02, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro 31.07.2003 ed a rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 2, del D.lgs 297/02.

2)   Le strutture dell’impiego dell’Abruzzo, in presenza di richieste di avviamento a selezione da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della L.56/87, e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno ad attuare gli adempimenti di competenza in conformità alle modalità e alle procedure stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative previgenti all’entrata in vigore del D. lgs. 297/02.

In particolare le predette disposizioni saranno applicate:

a)   alla ricezione e alla pubblicazione delle offerte di avviamento;

b)  al sistema delle graduatorie sui presenti;

c)   all’individuazione dei lavoratori da avviare a selezione in base al disposto dell’art. 9 bis, comma 11, della Legge 608/96, con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 16 della legge 56/87, da effettuarsi presso i Centri per l’Impiego; allo scopo sarà predisposto un elenco dei lavoratori con riferimento all’effettiva iscrizione alla prima classe di collocamento al 31.12.2002 dei lavoratori interessati, che allo scopo dovranno rendere conforme dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 all’atto di adesione alle graduatorie sui presenti, con i punteggi aggiornati a detta data, salvo il fattore reddito - anno 2002 - e il carico di famiglia che sarà verificato all’atto della presentazione.

3)   Di prorogare, fino a nuovi provvedimenti, le disposizioni di cui alla deliberazione della G.r. n. 84 del 05.03.2002, emanate su proposta della Commissione Tripartita regionale espressa nella seduta del 20.12.2001.

4)   A seguito delle abrogazioni stabilite dall’art. 8 del D.lgs. 297/02, le assunzioni degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria nelle pubbliche amministrazioni, in attesa di specifica regolamentazione, sono ricondotte nella disciplina dell’art. 16 della legge 56/87 con rispetto del diritto di precedenza stabilito in favore di detti lavoratori dalla normativa vigente (art. 8 bis della legge 79/83, e successive modificazioni ed integrazioni, ed art. 10, comma 9, del D.lgs. 368/01).

5)   In attesa della emanazione del D.M. di cui all’art. 6 comma 7, del D.lgs. 297/02 e/o di uno specifico provvedimento regionale al riguardo, continueranno ad essere utilizzati i moduli di comunicazione previsti dalla normativa previgente fatta salva la persistenza delle disposizioni dell’art. 9 bis, comma 5, della legge 608/96 relative agli adempimenti ed agli elementi delle communicazione per le assunzioni agevolate (CFL, Apprendisti, Lavoratori in mobilita, Legge 407/90 ecc.) con l’utilizzo del modello C/ASS/AGG, e la possibilità che, ai fini delle predette assunzioni, i Centri per l’impiego nasceranno, su specifica richiesta dei lavoratori, apposita documentazione conforme al modello C/1 attestante la condizione e l’anzianità di disoccupazione personale dei lavoratori stessi.

6)   Nelle more dell’approvazione di specifici provvedimenti regionali che dovranno stabilire i criteri di cui all’art. 4 del D. lgs. 181/2000, così come sostituito dall’art. 5 del D. lgs. 297/02, finalizzati all’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, provvisoriamente saranno seguiti i seguenti criteri minimi:

a)   lo stato di disoccupazione sarà conservato ai soggetti che hanno svolto un’attività lavorativa (dipendente, autonoma, parasubordinata o d’impresa), per la quale hanno conseguito un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione fiscale;

b)  lo stato di disoccupazione verrà meno per quei soggetti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno ai colloqui di orientamento o rifiuteranno proposte di adesione od iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale;

c)   lo stato di disoccupazione verrà meno, altresì, nei casi di rifiuto, senza giustificato motivo, di una offerta congrua di lavoro a tempo indeterminato full-time ovvero a tempo determinato o temporaneo con durata del rapporto o della missione interinale superiore a 6 mesi o a 4 se trattasi di “giovani”, con carattere continuativo anche a seguito di proroga del periodo iniziale di durata inferiore, nell’ambito dei bacini, delle distanze e tempi di percorrenza previsti;

d)  per i rapporti a tempo indeterminato che cessino entro il termine di 6 o di 4 mesi, se si tratta di giovani, troverà applicazione la sospensione e non la perdita dello stato di disoccupazione;

e)   il giustificato motivo di cui ai precedenti punti b) e c) , rileverà con esclusivo riferimento a situazioni personali oggettivamente impeditive rispetto all’offerta pervenuta, tra le quali si indicano:

-    ricovero in strutture sanitarie comportante una permanenza continuativa e successivo periodo di convalescenza post-ricovero;

-    ricovero in day-ospital per sottoporsi a terapia salvavita;

-    servizio militare per leva obbligatorio o richiamo alle armi, nonchè servizio civile sostitutivo;

-    condizione di gravidanza e puerperio nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro;

-    partecipazioni ad interventi della protezione civile e di solidarietà sociale in quanto componenti di ONLUS;

-    permanenza prolungata e continuativa all’estero o sul territorio nazionale in località distanti dal domicilio abituale per motivi di studio o di formazione professionale.

-    per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute nell’art. 9 della legge 223/91 e dell’art. 6, comma 5, della legge 236/93. Al riguardo si ritiene che nei confronti dei lavoratori che durante il periodo di mobilità maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, si debba considerare giustificato l’eventuale rifiuto alle proposte di utilizzo. di lavoro o di formazione previste dalla norma citata, considerato che la loro finalità è quella di favorire il reimpiego dei lavoratori;

Le condizioni sopra indicate per sostenere il giustificato motivo dovranno essere asseverate da idonea documentazione ovvero dichiarate ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la verifica anche a campione delle competenti Strutture dell’Impiego.

La congrua offerta di cui sopra dovrà essere attinente le qualifiche professionale dei lavoratori risultanti dagli atti dei Centri per l’Impiego, tra cui le schede anagrafiche e professionali, mentre si utilizzeranno, quale criterio di valutazione e di determinazione, le previsioni dei vigenti CCNL relative agli inquadramenti nelle categorie, nelle qualifiche e ai profili professionali.

In ordine alle distanze e ai tempi di percorrenza, ai fini dell’esistenza del giustificato motivo, si farà riferimento, in attesa di un apposito provvedimento regionale concernente i bacini di percorrenza dei servizi pubblici di trasporto, provvisoriamente ad una distanza superiore a 50 km o comunque raggiungibile in più di 60 minuti con mezzi pubblici dal domicilio del lavoratore.

7)   Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta al Centro per l’Impiego ed effettua la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 1, del D. lgs. 181/00, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.lgs 297/02, in virtù della quale gli viene attribuita la classificazione di inoccupato o disoccupato. E’ fatta salva l’anzianità di disoccupazione maturata al 31.12.2002, e di quella conseguita sino all’applicazione della nuova disciplina, dei lavoratori già iscritti nelle soppresse liste di collocamento in base alle norme previgenti ed inseriti d’ufficio negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti.