LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, ed in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2, ai sensi dei quali è stato, rispettivamente, istituito uno specifico capitolo destinato ad interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane e demandata alla Giunta Regionale la disciplina delle modalità e degli incentivi economici per le forme di pluriattività, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

Considerato che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 1086 adottata in data 12/12/2002 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 4 del 12/02/2003, ha provveduto, da un lato, ad impegnare in favore delle Comunità Montane della Regione, la complessiva somma di € 125.000,00, dall’altro, ad approvare “Direttive generali” in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione alle medesime delle suddette risorse, come indicate nell’All. “A” alla predetta Deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

Tenuto conto che con tale provvedimento si è stabilito di individuare, in sede di prima applicazione e fino a nuova diversa disposizione, data l’esiguità delle risorse disponibili ammontanti, per l’esercizio finanziario 2002, ad € 125.000,00, nei Comuni montani con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, di cui all’articolo 30 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i soggetti beneficiari delle risorse, in modo da favorire una loro più completa e funzionale utilizzazione;

Rilevato che, a seguito della pubblicazione della suddetta Deliberazione e nella pendenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, sono pervenute alla Direzione competente per materia, osservazioni da parte di Comuni, con richiesta espressa di integrale attuazione della previsione contenuta nell’art. 30, comma 1 della Legge Regionale n. 95/2000;

Preso atto del parere espresso con nota prot. n. 700 del 17.03.2003, sulle osservazioni mosse alla D.G.R. in oggetto, dal Servizio Legislativo della Direzione Affari della Presidenza che, formalmente investito della questione, ha rilevato l’opportunità che l’Amministrazione Regionale intervenga riformulando, nel senso richiesto, il provvedimento amministrativo di disciplina della fattispecie;

Ritenuto pertanto, di procedere all’adozione di un distinto ed ulteriore provvedimento che, recependo le osservazioni formulate al precedente, estenda la possibilità di accedere alle risorse disponibili anche alle “località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti ed, in subordine, ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti” di cui al predetto articolo 30, comma 1, nei termini e con le modalità di cui alle Direttive allegate sub All.”A”, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Deliberazione;

Ritenuto inoltre, di fare salve le richieste presentate nei termini e con le modalità di cui all’All. “A” alla D.G.R. n. 1086 del 12.12.2002, attribuendo nel contempo ai richiedenti così individuati la facoltà di presentare, alla luce delle direttive dettate col presente provvedimento, richieste di contributo che tengano luogo delle precedenti;

Atteso che occorrerà procedere opportunamente alla valutazione e selezione congiunta delle domande pervenute ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 1086 del 12.12.2002 e di quelle che perverranno a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, in modo da predisporre un’unica graduatoria, nei termini e con le modalità di cui alle Direttive allegate sub All. “A” alla presente Deliberazione;

Ravvisata altresì l’opportunità di prevedere, stante l’esiguità dell’importo dello stanziamento previsto dalla L.R. n.7/2002 per gli “Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane” a fronte dell’elevato numero di Enti che possono avere interesse a svolgere azioni in tal senso, la possibilità di utilizzare eventuali ulteriori stanziamenti previsti per le medesime finalità nel bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, mediante scorrimento della graduatoria predetta;

 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano in ordine alla legittimità del presente atto, apponendo la propria firma sul retro dello stesso;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

1.   di modificare ed integrare la precedente Deliberazione n. 1086 del 12/12/2002 e le Direttive ad essa allegate, in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, finalizzate al sostegno della pluriattività nei Comuni montani, nel modo risultante dall’ All. “A” alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

2.   di consentire la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste da parte degli Enti beneficiari ulteriormente individuati con il presente provvedimento, dalla pubblicazione del medesimo sul B.U.R.A.;

3.   di fare salve le richieste presentate all’Amministrazione Regionale ai sensi della Deliberazione n. 1086 del 12.12.2002 e di riconoscere ai richiedenti così individuati la facoltà di presentare, alla luce delle direttive dettate col presente provvedimento, richieste di contributo che tengano luogo delle precedenti;

4.   di stabilire che venga predisposta una graduatoria unica degli aventi diritto ai contributi, sulla base delle richieste presentate ai sensi della Deliberazione n. 1086 del 12.12.2002 e di quelle presentate ai sensi del presente provvedimento, nei termini e con le modalità di cui alle “Direttive” allegate sub All. “A” al presente provvedimento;

5.   di consentire l’utilizzazione di eventuali ed ulteriori stanziamenti previsti nel bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, mediante lo scorrimento della graduatoria redatta ai sensi e per gli effetti di cui al presente provvedimento;

6.   di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, di provvedere agli adempimenti conseguenti, secondo quanto disposto nell’ All. “A”;

7.   di inviare copia del presente atto al Servizio Ragioneria e Credito, per opportuna conoscenza;

8.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


All.”A”

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

 

DIRETTIVE

In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, finalizzate al sostegno della pluriattività nei Comuni montani.

Art. 1
 Finalità

1.   Le presenti Direttive individuano, in attuazione delle disposizioni contenute all’art. 4, commi 1 e 2 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7 nonché all’art. 30, comma 1, della legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi per l’erogazione di contributi a sostegno della pluriattività in ambito montano, per favorire lo sviluppo economico e l’innalzamento del reddito e il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti.

Art. 2
Soggetti attuatori

1.   I soggetti attuatori sono le Comunità Montane della Regione, così come ridelimitate ai sensi della L.R. 92/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2.   I beneficiari delle risorse sono i Comuni Montani con popolazione fino a 1.000 abitanti e le località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti ed, in subordine, i Comuni Montani con popolazione fino a 5000 abitanti, appartenenti alle Comunità Montane, che intendono svolgere azioni per incentivare l’esercizio della pluriattività.

3.   Le Comunità Montane individuano, con provvedimento autonomo da trasmettere alla Regione unitamente alle richieste di contributo di cui all’articolo 5, i Comuni Montani e le località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti ad essi appartenenti, che possono beneficiare dei contributi di cui all’art. 5.

Art. 3
Pluriattività

1.   Ai fini del presente provvedimento, costituisce pluriattività l’esercizio di almeno due diverse attività commerciali non all’ingrosso, economiche, amministrative o di servizi complementari, ricomprese nelle tipologie a), b), c) e d) di seguito indicate:

a)   attività di vendita di prodotti

1)generi alimentari di prima necessità;

2)prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo;

b)  altre attività di tipo commerciale

1) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

2) Rivendita di giornali o riviste;

3) Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

4) Distributori di carburante;

5) Commercio elettronico e altre forme speciali di vendita;

c)   attività di tipo economico e di promozione del territorio

1) attività artigianale compatibile, sotto il profilo igienico sanitario, con quella di vendita;

2) attività artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla persona;

3) servizi di informazione turistica;

4) noleggio di veicoli ed attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;

5) strutture ricettive alberghiere od extra alberghiere;

d)  attività di tipo amministrativo

1)       sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente Poste;

2)       servizio bancomat, tramite apposita sottoscrizione di apposita convenzione con l’Istituto bancario che offra le migliori condizioni;

3)       servizio telefax, fotocopie ed accesso alla rete Internet;

4)       biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario:

5)   ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l’Ente erogatore.

Art. 4
Oggetto degli interventi

1.   I contributi di cui all’art. 1, sono concessi per le tipologie di seguito riportate:

a)   per la ristrutturazione e/o l’ ammodernamento di locali di proprietà comunale da destinare all’esercizio della pluriattività, nella misura massima di € 25.000,00;

b)  per incentivare l’insediamento della pluriattività nella misura massima di € 2.500,00;

c)   per acquisto di arredi e attrezzature anche informatiche nella misura massima di € 2.500,00 per l’esercizio della pluriattività.

2.   La richiesta di contributo da parte dell’Ente beneficiario deve riguardare una sola delle tipologie di cui al comma precedente.

3.   Le Comunità Montane e i Comuni possono utilizzare ulteriori risorse derivanti da altra normativa statale, regionale, comunitaria per cofinanziare gli interventi di cui al precedente comma.

4.   Il contributo per ogni singolo beneficiario non può superare gli importi “de minimis” definiti dalla disciplina comunitaria pari attualmente ad € 100.000,00.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione

1.   La richiesta di contributo, corredata della documentazione di cui al successivo art. 6, è trasmessa alla Comunità Montana di appartenenza che provvede, previa sottoscrizione da parte del Legale rappresentante, ad inoltrarla, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., alla Regione Abruzzo - Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Via Raffaello - 65100 Pescara.

2.   Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

3.   Sulla busta deve essere indicato:“Contributi a sostegno della pluriattività nelle aree montane ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/2002”.

4.   La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione richiesta, la mancanza del riferimento sulla busta nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante Legale dell’Ente, comportano la reiezione della domanda.

Art. 6
Documentazione

1.   Alla richiesta di contributi deve essere allegata la seguente documentazione:

a) provvedimento dell’Organo Esecutivo comunale, di impegno a sostenere, anche con proprie risorse, attraverso uno degli interventi di cui al precedente art. 4, la pluriattività nel territorio di competenza e a realizzarlo entro 12 mesi dall’assegnazione delle risorse, indicando l’eventuale “località comunque denominata”, la tipologia e il numero di attività prescelte;

b)  progetto di massima della ristrutturazione e/o ammodernamento dei locali di proprietà comunale destinati alla pluriattività e la relativa spesa, nel caso si opti per l’intervento di cui all’art. 4, lett. a);

c)   il tipo di incentivo che si vuole promuovere, nel caso si opti per uno degli interventi di cui all’art. 4, lett. b) e c);

d)  per le località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti, certificazione del Comune di appartenenza, della popolazione residente al 31.12.2000 e dell’appartenenza delle stesse al territorio montano.

Art. 7
Graduatoria e concessione dei contributi

1.   La “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” accertata la sussistenza dei requisiti, la corrispondenza dell’iniziativa presentata alle finalità indicate e la documentazione prevista, provvede a valutare e selezionare, entro 45 giorni dal termine di cui all’art. 5, le domande pervenute, secondo i criteri definiti all’ art. 8, predisponendo una apposita graduatoria da approvarsi con propria determinazione.

2.   Le domande inserite in graduatoria sono ammesse al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3.   In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all’ultimo progetto sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione da parte dell’Ente assegnatario.

4.   Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche o riduzioni dei contributi concessi, sono ammesse ulteriori domande, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria.

5.   Eventuali ed ulteriori economie,per mancanza di soggetti beneficiari, incrementano gli stanziamenti dell’esercizio finanziario successivo.

Art. 8
Criteri per l’assegnazione dei contributi.

1.   I Comuni beneficiari sono inseriti in graduatoria sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a)   Comune montano privo di qualsiasi esercizio commerciale e che intende svolgere azioni per agevolare e incentivare l’insediamento degli esercizi per la pluriattività, anche con risorse proprie e/o della Comunità Montana di appartenenza;

b)  Comune montano che intende concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l’uso di immobili da destinare alla pluriattività, finalizzandone l’utilizzo allo svolgimento di particolari attività economiche, commerciali ed amministrative indispensabili per garantire il mantenimento della popolazione nel proprio territorio;

c)   Comune montano che intende incentivare l’insediamento della pluriattività con altre modalità di intervento.

2.   Nell’ambito delle priorità di cui al comma 1 sono attribuiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2000, i seguenti punteggi:

a.   Comuni montani con popolazione fino a 1000 abitanti:

1) fino a 500 abitanti                                                  punti 10

2) da 501 a  700 abitanti                                 punti   7

3) da 701 a 1.000 abitanti       punti   5

b.   Località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti punti  1,5

c.   Comuni montani con popolazione fino a 5000 abitanti 

1) da 1001 a 2000                                                 punti   3

2) da 2001 a  3000 abitanti                                 punti   2

3) da 3001 a 5000 abitanti                               punti   1

3.   Sono inoltre attribuiti, in base al numero delle nuove attività di esercizio per la pluriattività, i seguenti ulteriori punteggi:

a)   attività appartenenti ad almeno due tipologie                     punti   1

b)  attività appartenenti da tre a quattro tipologie             punti   3

c)   oltre quattro attività                                       punti   5

In tale ultima ipotesi si intende che due o più attività appartengono alla medesima tipologia.

4.   Il punteggio attribuito alle “località comunque denominate” in base alla popolazione residente si somma al punteggio attribuito al Comune Montano di appartenenza, sulla base del medesimo criterio.

5.   In caso di parità di punteggio è data precedenza in graduatoria al Comune montano col minor numero di abitanti.

6.   Ciascun Comune montano può presentare una sola domanda di contributo.

7.   Le richieste di contributo presentate dai Comuni montani con popolazione da 1001 a 5000 abitanti sono inserite in graduatoria in subordine alle altre.

Art. 9
Erogazione

1.   Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, provvede con proprio atto alla liquidazione del contributo concesso per le tipologie di intervento di cui all’art. 4, con le seguenti modalità:

a)   Il 70% a titolo di anticipazione;

b)  Il 30% a titolo di saldo, previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:

1.       rendiconto finanziario delle spese sostenute a firma del responsabile finanziario della Comunità Montana;

2.       certificazione del responsabile della Comunità Montana che le risorse sono state utilizzate per le finalità di cui all’art. 4 della L.R. 10.5.2002, n. 7, riferita al tipo di richiesta presentata.

2. Qualora l’Ente assegnatario non utilizzi in tutto o in parte le somme erogate entro dodici mesi  dall’assegnazione, il contributo della Regione viene revocato o ridotto e le somme assegnate devono essere restituite, nei termini indicati nel provvedimento appositamente adottato, mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a “REGIONE ABRUZZO- Servizio Tesoreria- 67100 L’AQUILA”, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Pescara ed al Servizio Bilancio - L’Aquila.