IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la relazione della 1° Commissione consiliare permanente sull’argomento in oggetto;
Visto il Regolamento di che trattasi proposto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio;
Visto il D.Lgs. 28.3.2000, n. 76;
Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18, concernente: “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”;
A maggioranza Statutaria espressa con voto palese
DELIBERA
È approvato il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale nel testo allegato composto di 61 articoli.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tagliente
Regolamento di contabilità del Consiglio regionale
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. Il sistema contabile e finanziario del Consiglio regionale, in attuazione dell’art. 30 del D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 e dell’art. 3 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 18 è disciplinato dal presente regolamento in armonia con le disposizioni contenute dall’ordinamento contabile regionale.
Art. 2
(Competenze)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale:
a) adotta il piano programmatico e strategico annuale e pluriennale;
b) definisce gli obiettivi;
c) adotta la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa come disciplinati dal presente regolamento; assicurano, altresì, l’esatta osservanza delle direttive impartite dall’Ufficio di Presidenza. In difetto di espressa attribuzione, le competenze sono determinate in conformità a quanto disciplinato dalla L.R. 14.09.1999, n. 77 e dal D.lgs. n. 165/2001.
TITOLO II
Art. 3
(Bilancio di previsione)
1. Il bilancio di previsione del Consiglio ha decorrenza e durata pari a quello della Regione.
2. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale del Consiglio, formulato in termini di competenza e con il principio dello scorrimento, in riferimento alla programmazione di cui all’articolo 2.
3. Il bilancio finanziario, di cui al comma 1, è redatto in termini di competenza e di cassa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di contabilità ed è articolato in Unità Previsionali di Base (U.P.B.); è redatto in relazione agli obiettivi e individua le funzioni obiettivo.
4. Il bilancio rileva le funzioni obiettivo rispecchiando gli scopi istituzionali ed è redatto in distinte Unità Previsionali di entrata e di spesa. Nel bilancio annuale e pluriennale le Unità previsionali non costituiscono autorizzazioni relative alle riscossioni e alle esecuzioni di spesa.
5. Per ciascuna delle U.P.B delle entrate e delle spese sono indicati:
a) l’ammontare dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’anno precedente a quello di riferimento;
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio di riferimento;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese per le quali si prevede di autorizzare il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.
6. Il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, proposto dall’Ufficio di Presidenza, è approvato entro il 30 settembre dal Consiglio regionale per Unità Previsionali di Base; ciascun Direttore del Consiglio, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i dirigenti delle proprie Aree, formula indicazioni sulla quantificazione dei propri fabbisogni, ai fini della predisposizione del documento previsionale, in armonia col piano programmatico e con gli obiettivi prefissati.
7. Il piano programmatico di cui al comma 6, redatto sulla base delle valutazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, risultanti dal monitoraggio delle attività amministrative svolto dal controllo di gestione, definisce le linee per l’attribuzione dei budget ed individua gli obiettivi primari per ogni singola area di intervento.
8. Il Presidente del Consiglio trasmette al Presidente della Giunta Regionale il verbale consiliare di approvazione del Bilancio del Consiglio entro il 15 ottobre.
9. La Direzione Attività Amministrativa elabora un bilancio economico patrimoniale e un piano dei conti quale elenco di voci contabili che classifica per natura i diversi costi sostenuti e ricavi ottenuti quale misura del prodotto delle attività amministrative. L’Ufficio di Presidenza delibera, su proposta della Direzione dell’Attività Amministrativa, la ricognizione e la definizione del sistema dell’attività individuando i centri di costo.
10. Il bilancio economico verifica i risultati della gestione in senso economico ed in forma dettagliata raccordandoli con le risultanze finanziarie nel rispetto del principio della competenza economica; è formulato per aree e per centri di costo cui sono imputate le voci di costo delle strutture e dei singoli servizi, ai sensi del D.lgs. 76/2000.
11. Le rilevazioni sono effettuate nel momento in cui gli eventi si manifestano; tale momento è comprovato da documenti attestanti l’effettivo impiego delle risorse considerate.
Art. 4
(Budget)
1. Il budget del Consiglio Regionale contiene la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa.
2. L’Ufficio di Presidenza, previa intesa con le singole Direzioni, attribuisce alle stesse i budget dopo l’approvazione della legge di bilancio; in caso di esercizio provvisorio i budget sono attribuiti per dodicesimi.
3. I budget sono sottoposti a verifica trimestrale allo scopo di rilevare scostamenti tra gli obiettivi fissati e la conseguente utilizzazione delle risorse.
4. La metodica di budget è sviluppata attraverso:
a) il piano strategico;
b) il budget complessivo del Consiglio formulato sulla base delle attività previste, delle risorse da impiegare e degli investimenti;
c) i budget delle singole direzioni, per centri di costo, formulati sulla base del budget complessivo.
Art. 5
(Capitoli)
1. Ciascuna U.P.B è determinata con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale e relativamente alle esigenze funzionali individuate secondo i principi di cui all’art 1 della Legge 06.12.1973, n. 853; è suddivisa in capitoli e in articoli qualora l’attribuzione della responsabilità dirigenziale è rinvenibile in più aree di intervento, ma riconducibile ad un unico obiettivo.
2. I capitoli sono determinati secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.
3. Gli stanziamenti dei capitoli sono dimensionati secondo il criterio della programmazione e degli obiettivi prefissati. E’ escluso ogni riferimento alla spesa storica.
4. I capitoli individuano i centri di responsabilità ai fini della gestione e della rendicontazione delle risorse attribuite ai dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 6
(Fondi di riserva)
1. Nel bilancio di previsione sono iscritti:
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie;
b) il fondo di riserva per spese impreviste.
2. Il fondo di riserva per spese obbligatorie di cui al comma 1, lettera a) è utilizzato:
a) per integrare stanziamenti di capitoli aventi natura di spesa obbligatoria per specifica disposizione normativa o contrattuale e per le spese la cui destinazione e connotazione giuridica, la identifica come “spesa obbligatoria”;
b) per spese derivanti da residui passivi in perenzione amministrativa, reclamati dai creditori e non prescritti.
3. Il fondo di riserva per le spese impreviste di cui al comma 1 lettera b) è utilizzato:
a) per far fronte, con motivata relazione, ad esigenze impreviste ed imprevedibili al momento dell’approvazione del bilancio e a stanziamenti insufficienti per l’insorgere di circostanze e fatti imprevisti e imprevedibili;
b) per spese pregresse da liquidare in misura maggiore ai rispettivi residui passivi e per le quali nella competenza non sussista il necessario stanziamento.
4. I capitoli che hanno natura di spesa obbligatoria non possono essere integrati dal fondo di cui al comma 3.
5. I prelevamenti dai fondi di riserva di cui ai commi 2, 3 e 4, sono disposti dal Direttore dell’Attività Amministrativa. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste sono disposti previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 7
(Variazioni)
1. Le ulteriori necessità di fondi a carico del Bilancio della Regione a valere sulla Unità Previsionale di Base del Consiglio Regionale sono deliberate dal Consiglio Regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza; il provvedimento è inviato alla Giunta per i conseguenti adempimenti.
2. Il Direttore della struttura interessata apporta le necessarie variazioni agli stanziamenti relativi agli interventi all’interno della stessa U.P.B.
3. Le variazioni di attribuzione di fondi da una U.P.B. ad un’altra sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza.
4. I Direttori dopo l’approvazione della legge di bilancio assegnano ai dirigenti di Servizio le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Le ulteriori risorse disponibili in Bilancio sull’Unità Previsionale del Consiglio regionale sono assegnate dall’Ufficio di Presidenza ad ogni U.P.B., nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi prefissati.
5. Il Consiglio regionale può autorizzare la gestione provvisoria in dodicesimi degli stanziamenti assegnati a ciascuna delle Unità Previsionali di Base, nel caso di mancata approvazione nei termini della legge di bilancio.
Art. 8
(Assestamento)
1. L’Ufficio di Presidenza propone le eventuali modifiche al bilancio di previsione del Consiglio Regionale. Le variazioni sono approvate dal Consiglio regionale dopo l’approvazione del Rendiconto Generale della Regione riferito all’esercizio precedente.
2. L’Ufficio di Presidenza propone l’assestamento del bilancio al Consiglio dopo l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente e prima dell’assestamento del Bilancio della Regione; aggiorna i residui attivi e passivi e delle entrate in competenza e in conto residui e ridetermina il saldo positivo o negativo e il fondo cassa.
3. Il Consiglio regionale approva l’assestamento entro il 15 giugno dell’anno di riferimento; l’assestamento ridetermina il risultato di gestione ed apporta modificazioni alle Unità Previsionali di Base del bilancio di previsione.
Art.9
(Rendiconto)
1. Il Consiglio approva il rendiconto, corredato da relazione illustrativa, proposto dall’Ufficio di Presidenza.
2. Il rendiconto è redatto in analogia a quanto previsto dall’ordinamento contabile per quello della Regione.
3. Il rendiconto espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con riferimento a ciascuna U.P.B. Il rendiconto riporta:
a) le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell’anno impegnate, pagate e rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
d) il conto dei residui attivi e passivi che si riportano nell’esercizio successivo.
4. Il conto patrimoniale è allegato al rendiconto ed indica la consistenza degli elementi patrimoniali che costituiscono l’attivo ed il passivo, nonché le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. Riporta un elenco delle consistenze patrimoniali iniziali e finali, il loro valore al costo storico e al netto degli ammortamenti per i beni ammortizzabili e i valori al termine dell’esercizio in termini complessivi per categoria.
5. Al rendiconto è allegata una relazione concernente la verifica dei risultati della gestione amministrativa rispetto all’attuazione dei programmi e delle direttive impartite.
Art. 10
(Servizio di Tesoreria)
1. Il servizio di Tesoreria e di cassa per la gestione dei fondi relativi al funzionamento del Consiglio Regionale, qualora non istituito al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è affidato mediante convenzione ed a seguito di espletamento di gara ad uno o più Istituti di credito.
2. La convenzione, salvo che la legge non disponga diversamente, ha durata massima di cinque anni e non è rinnovabile tacitamente.
TITOLO III
Art. 11
(Gestione)
1. Le risorse finanziarie, iscritte nell’Unità Previsionale di Base del Consiglio Regionale, dopo l’approvazione della legge di Bilancio, sono trasferite a disposizione del Presidente del Consiglio con le procedure previste dalla L. n. 853/73 e dal D.lgs n. 76/2000.
2. L’entità del trasferimento delle risorse, di cui al comma 1, qualora la Regione faccia ricorso all’esercizio provvisorio, è correlato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio.
3. Le entrate del Consiglio, oltre che dai trasferimenti dal bilancio della Regione, sono costituite da:
a) proventi di attività e vendita di beni;
b) atti di liberalità;
c) contratti e convenzioni;
d) sponsorizzazioni;
e) altri introiti derivanti da attività connesse a fini istituzionali del Consiglio e da leggi regionali, finalizzati ad oneri a carico del Consiglio Regionale in virtù dell’autonomia ad esso conferita.
4. Le entrate del Consiglio si realizzano attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento; sono disposte dal dirigente della struttura risorse finanziarie o da un funzionario del medesimo Servizio dallo stesso incaricato.
Art. 12
(Residui attivi)
1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio di riferimento costituiscono residui attivi.
2. I residui sono oggetto di riaccertamento o di accertamento prima della elaborazione del conto consuntivo.
3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate e a tale titolo concorrono a determinare il risultato finale di gestione.
Art 13
(Ordinativi di incasso)
1. Gli ordinativi di incasso sono disposti a mezzo di reversali a firma del dirigente della struttura preposta alle attività finanziarie o da un suo delegato.
2. Nella reversale sono indicati:
a) l’esercizio finanziario di riferimento;
b) la data di emissione;
c) l’unità previsionale di base e il capitolo di riferimento dell’entrata;
d) il debitore e la causale;
e) l’importo della riscossione;
f) la distinzione fra riscossione avvenuta in conto competenza o sul conto dei residui, e la situazione del capitolo di riferimento.
3. Le reversali sono compilate in doppio esemplare e redatte in stretto ordine cronologico.
Art. 14
(Fasi della spesa)
1. Le fasi della spesa sono costituite dall’impegno, dalla liquidazione, dall’ordinazione e dal pagamento.
Art. 15
(Impegni)
1. Le somme dovute in base a legge, contratto, o per altro titolo, costituiscono impegno di spesa, se il creditore è determinato o determinabile e l’obbligazione giuridica scade entro l’esercizio finanziario.
2. Impegni relativi a procedure di appalto in via di espletamento inerenti ad opere pubbliche e per forniture di beni e servizi possono essere prenotati nel corso dell'esercizio finanziario. I relativi provvedimenti, per i quali entro il termine dell'esercizio non siano pervenute offerte, decadono e costituiscono economie di spesa.
3. L’impegno di spesa è assunto dal dirigente cui è demandata la responsabilità della funzione specifica nei limiti degli stanziamenti dei capitoli o articoli assegnati.
4. Si intendono impegnate a carico dei relativi stanziamenti, dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio e senza la necessità di adottare ulteriori atti, le spese dovute per:
a) il trattamento economico attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri riflessi;
b) il trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta Regionale ed i relativi oneri accessori;
c) il trattamento economico degli ex Consiglieri ed i relativi oneri accessori;
d) le spese dovute nell’esercizio in base a contratti anche di somministrazione di servizi.
5. La Direzione Attività Amministrativa, attraverso il controllo di gestione, informa l’Ufficio di Presidenza dell’andamento delle spese di cui al comma 4 con relazioni semestrali.
6. Gli atti dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio del Consiglio Regionale sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall’art. 2 del D.lgs. n. 286/1999, in duplice esemplare e con allegata la documentazione di spesa, alla struttura preposta all’attività finanziaria che, esclusa ogni valutazione di merito, ne accerta la regolarità e completezza della documentazione nonché l’attribuzione della spesa al pertinente capitolo della U. P.B. di riferimento.
7. La Struttura preposta all’attività finanziaria, effettuati gli adempimenti ed i riscontri di cui al comma 6, procede alla registrazione contabile degli atti e ne dà comunicazione ai responsabili dei Servizi che hanno emanato gli atti stessi ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 77/1999; in caso di errata imputazione o di mancanza di copertura finanziaria restituisce, non registrato, l’atto di impegno al dirigente che l’ha adottato.
8. Al fine di conseguire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate, possono essere autorizzate assunzioni di obbligazioni anche a carico di esercizi successivi tenuto conto delle disponibilità in rapporto alle attribuzioni temporali delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale; i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa così come iscritte in bilancio.
Art. 16
(Liquidazione)
1. La fase di liquidazione determina l’esatto ammontare della somma da pagare, sulla base di documentazione idonea a comprovare l’esigibilità del credito ed il diritto del creditore, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza ai requisiti, termini e condizioni pattuite; è distinta per competenza o per residui, ed è disposta dal dirigente competente per materia ai sensi della L.R. n. 77/99.
2. L’atto di liquidazione è registrato dalla struttura preposta alle attività finanziarie che ne verifica la rispondenza contabile relativamente agli impegni assunti.
3. Se la liquidazione è determinata in un importo inferiore a quello impegnato, la differenza costituisce economia di spesa su quell’impegno.
4. Se nell’ordinanza di liquidazione è espressamente evidenziata l’economia di spesa sull’atto di impegno originariamente adottato, tali risorse possono confluire su altri capitoli della Direzione di appartenenza con specifica variazione e sulla base di comprovate e motivate necessità.
Art. 17
(Ordinazione e pagamento)
1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del Bilancio dell’esercizio in corso con separata scritturazione, a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.
2. L’ordinazione è la disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concretizza con l’emissione del mandato di pagamento da parte del dirigente della struttura preposta alle attività finanziarie.
3. Prima dell’approvazione del rendiconto possono essere emessi mandati di pagamento sul conto dei residui purché risulti, attraverso le scritture contabili, che il relativo importo sia stato mantenuto tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.
4. Nel mandato sono indicati:
a) l’esercizio finanziario di riferimento;
b) la data di emissione;
c) l’unità previsionale di base, il capitolo e, qualora esistente, l’articolo di riferimento della spesa;
d) il beneficiario e la causale;
e) l’importo del pagamento è distinto in conto competenza o in conto residui in relazione all’atto di assunzione dell’impegno di spesa;
f) la situazione dello stanziamento del capitolo al quale la spesa è riferita;
g) gli estremi dell’atto di liquidazione.
5. Possono essere emessi mandati, in ordine strettamente cronologico, contenenti pagamenti relativi a più capitoli della stessa U.P.B.
6. I mandati sono emessi in doppio esemplare. La competente struttura finanziaria cura la conservazione dei mandati estinti e pervenuti dal Tesoriere unitamente agli atti contabili di impegno e liquidazione e ad ogni altro documento giustificativo della spesa.
7. Al pagamento delle spese di cui all’art. 14 comma 3 si provvede mediante ruoli di spesa fissa che contengono gli elementi di cui al comma 4.
Art. 18
(Residui passivi)
1. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui passivi; non è ammessa la conservazione tra i residui delle somme non impegnate entro il termine dell’esercizio del bilancio di riferimento.
2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nella contabilità dei residui:
a) per non più di due esercizi successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti;
b) per non più di sette esercizi per le spese in conto capitale.
3. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento e non impegnate entro il 31 maggio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello d’iscrizione, previa verifica, da parte dei dirigenti competenti, della loro sussistenza e del relativo importo, nonché di idonea relazione programmatica, in ordine all’utilizzazione di dette risorse, da parte del Direttore dell’Area cui le stesse si riferiscono.
4. Le somme non impegnate entro l’esercizio transitano in economia, se non sussistono o non sono verificate le condizioni di cui al comma 3.
Art. 19
(Divieto di storni)
1. E’ vietato trasferire con atto dirigenziale somme da una U.P.B. all’altra del bilancio del Consiglio per gli stanziamenti di competenza e di cassa, salvo quanto previsto per i prelevamenti dai fondi di riserva e dagli atti di variazione al bilancio.
2. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, delibera le modifiche dell’attribuzione delle risorse alle U.P.B., in caso di modificazione della dotazione complessiva del Bilancio.
Art. 20
(Spese di rappresentanza)
1. Le spese funzionali all’attività di relazione istituzionale esterna del Consiglio regionale sono spese di rappresentanza, individuate e disciplinate con regolamento dell’Ufficio di Presidenza.
2. Le spese di cui al comma 1 sono disposte dal Presidente del Consiglio o suo delegato e non sono classificabili giuridicamente quali spese obbligatorie.
Art. 21
(Fondo economale)
1. La Cassa economale centrale del Consiglio regionale, istituita presso la Direzione Amministrativa, provvede al pagamento delle spese secondo i limiti e con le modalità di cui al presente regolamento.
2. Il fondo economale è quantificato nella misura del 3% della spesa preventivata in bilancio per l’acquisizione di beni e servizi. L’Ufficio di Presidenza può autorizzare una diversa quantificazione per particolari esigenze.
3. La responsabilità della gestione della cassa economale è affidata dal dirigente della struttura competente ad un funzionario di categoria D; al funzionario incaricato può essere delegata la responsabilità della firma di atti specifici, quand’è necessario per ragioni organizzative o di forza maggiore.
4. Il funzionario incaricato della cassa economale è responsabile delle somme attribuite e dei pagamenti eseguiti ed è tenuto a verificare la conformità dell’ordine e della procedura di pagamento alle disposizioni contenute nel regolamento.
5. Il responsabile tiene il giornale di cassa nel quale registra cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse.
6. La cassa economale può far fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento di:
a) spese d’ufficio e di funzionamento:
- acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, ed altri articoli similari le cui necessità non siano prevedibili all’atto della fornitura ordinaria;
- noleggio eventuale di automezzi, manutenzione, riparazione con esclusione di danni derivanti da sinistro, assicurazione obbligatoria degli automezzi di servizio ed altre spese di medesima natura;
- acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea,
- riparazioni, manutenzioni e trasporto beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all’espletamento del lavoro d’ufficio, lavori di piccola manutenzione ordinaria e riparazione ordinaria dei locali e degli impianti;
- acquisto di libri, abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale anche non cartaceo;
- rilegature, copiatura di testi, consulenze, interpretariato, fotografie;
- spese postali, telegrafiche, telex, valori bollati, pubblicazione di bandi di concorso e gare anche a mezzo stampa;
- sanzioni amministrative;
- ogni altra spesa che rientra nella tipologia di cui alla presente lettera.
L’importo delle singole spese non può superare l’ammontare di 1550,00 euro.
b) anticipazioni di cassa relative a missioni nella misura del 75% della spesa presunta ed altre disposte dal Direttore dell’Area;
c) spese relative ai compiti istituzionali delle strutture;
d) spese per la formazione.
L’importo delle singole spese di cui ai punti b), c) e d) non può superare l’ammontare di 2600,00 euro.
7. Il funzionario incaricato della cassa economale presenta la rendicontazione trimestrale delle spese effettuate e ne dichiara la regolarità; contestualmente chiede il reintegro del fondo.
8. Il dirigente del servizio affari finanziari approva il rendiconto e dispone il reintegro del fondo cassa economale.
9. I limiti di spesa e gli importi previsti nel presente articolo si intendono comprensivi degli oneri fiscali.
10. Il fondo cassa è versato in apposito conto corrente acceso presso l’Istituto Tesoriere intestato al funzionario incaricato della cassa economale del Consiglio regionale. Il tesoriere trattiene una percentuale del fondo economale stabilita dalla convenzione, comunque non superiore all’1%, per far fronte alle spese impreviste ed urgenti.
11. L’utilizzazione della carta di credito è ammessa per i pagamenti, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure, fermo restando l’obbligo della conservazione della relativa documentazione contabile e fiscale.
Art. 22
(Scritture)
1. Il funzionario incaricato della cassa economale tiene le seguenti scritture:
a) giornale di cassa relativo alla gestione del fondo di cui all’art. 20 nel quale sono registrati cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse, nel caso in cui non è affidato al Tesoriere;
b) bollettario delle ordinazioni effettuate a valere sul fondo economale;
c) partitario dei fornitori.
Art. 23
(Beni mobili e strumentali)
1. Il dirigente competente è consegnatario principale dei beni e strumentali nel loro complesso.
2. I beni necessari al funzionamento del Consiglio sono descritti nell’inventario in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e classificati in armonia con i principi della legge di contabilità generale dello Stato.
3. La responsabilità della custodia dei beni inventariati è dei dirigenti delle singole strutture ai quali sono assegnati con verbale di consegna. I dirigenti hanno l’obbligo di vigilare sul corretto uso dei beni e di accertare eventuali danni arrecati da terzi e sono responsabili del loro deterioramento o della loro perdita.
4. I dirigenti individuano gli agenti consegnatari dei beni mobili posti nella disponibilità delle strutture.
5. La consegna si effettua con la iscrizione nel libro dell’inventario.
Art. 24
(Inventario)
1. L’inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione e descrizione secondo natura e specie;
b) titolo ed anno di acquisizione;
c) ditta fornitrice;
d) luogo in cui sono collocati;
e) quantità e numero;
f) valore;
g)variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
2. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto o di stima o di mercato se trattasi di beni acquisiti per altra causa.
3. Ogni oggetto inventariato reca una targhetta nella quale è indicato il numero di inventario. I volumi di biblioteca o in dotazione alle singole strutture hanno una propria catalogazione.
4. Gli impianti fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell’immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell’inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione sono iscritti, a cura del consegnatario, nel “registro delle manutenzioni”.
5. Il dirigente competente della struttura attività amministrativa o funzionario delegato elabora, ai fini della redazione dell’elenco del patrimonio, un prospetto dei beni inventariati con le variazioni intervenute a seguito del carico e dello scarico degli stessi, nonché la consistenza ed i relativi valori finali.
Art. 25
(Carico e scarico dei beni)
1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico.
2. La cancellazione dall’inventario di beni mobili perché dichiarati fuori uso per perdita, per cessione o per altro motivo, è disposta dal consegnatario principale su richiesta dell’agente consegnatario della struttura cui il bene è stato attribuito. Il Direttore dell’Area Attività Amministrative è informato della cancellazione dei beni dall’inventario.
3. La struttura preposta all’attività finanziarie e strumentali - ufficio preposto alla redazione del bilancio - sulla scorta dei verbali di “fuori uso”, vigila sull’aggiornamento dei valori patrimoniali e delle scritture relative.
4. Qualora il valore stimato per la vendita di beni dichiarati fuori uso, renda onerosa una procedura formale di gara, può essere seguita la procedura negoziata.
5. La competente struttura dell’Area Amministrativa cura la cessione dei beni di valore inferiore a 516,00 euro secondo le direttive impartite dal Direttore nel rispetto del principio della concorrenza e delle norme di contabilità generale.
6. I beni dichiarati fuori uso, dopo la cancellazione dall’inventario, possono essere devoluti ad enti assistenziali o inviati a discarica se le operazioni di vendita, indicate al comma 5, non hanno avuto esito positivo né alcun ente all’uopo autorizzato ha inteso ritirarli.
7. E’ comunque vietata la cessione di beni a titolo gratuito o a prezzo simbolico a persone fisiche.
8. L’inventario è tenuto costantemente aggiornato ed è chiuso al termine di ogni esercizio finanziario.
9. Ogni modifica dell’inventario è comunicata all’ufficio preposto alla redazione del Bilancio per le opportune variazioni e per i conseguenti riflessi contabili e patrimoniali.
10. La ricognizione dei beni mobili e del loro valore è effettuata almeno ogni cinque anni.
11. La rilevazione e l’inventariazione dei beni è effettuata entro 120 giorni dall’approvazione del presente regolamento.
12. Il carico del materiale di consumo avviene sulla base degli ordini di carico e delle bolle di consegna o di altro documento rilasciato dai dei fornitori.
13. All’inventario dei beni patrimoniali, predisposto dall’Ufficio preposto alla redazione del Bilancio, è allegato uno schema di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza patrimoniale dei beni.
Art. 26
(Consegnatari)
1. Gli agenti consegnatari vigilano sull’uso dei beni mobili e immobili e, se prevista, sulla manutenzione, assicurandone l’efficienza.
2. Gli agenti inoltre:
a) curano, su disposizione del dirigente , la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati;
b) dispongono l’esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza al servizio preposto;
c) rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato;
d) vigilano sui servizi e le forniture per assicurare l’esatta corrispondenza alle clausole contrattuali.
3. E’ fatto divieto agli agenti consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprietà di terzi.
4. I dirigenti delle singole strutture accertano l’operato degli agenti consegnatari.
Art. 27
(Piano di approvvigionamento)
1. La Direzione attività amministrativa elabora entro il 1° settembre di ogni esercizio e comunque prima del bilancio di previsione dell’esercizio successivo il piano di approvvigionamento sulla base delle richieste dei Servizi del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.
2. Le richieste dei fabbisogni con carattere di continuità riguardano materiali di consumo e acquisizione o rinnovo di macchine e arredi di ufficio e di attrezzature.
3. Qualora nel corso dell’esercizio di riferimento dei piani di approvvigionamento dovessero verificarsi ulteriori fabbisogni, non contemplati nel piano suddetto, le richieste, motivate e firmate dai responsabili delle strutture sono soddisfatte nei limiti degli stanziamenti di bilancio determinati sulla base dei programmi.
Titolo III
Programmazione e attività contrattuale del Consiglio
Art. 28
(Attività contrattuale del Consiglio)
1. L’attività contrattuale del Consiglio Regionale per l’acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima sia inferiore a quello previsto per l’applicazione delle normative europee è disciplinata dal presente titolo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli appalti misti di forniture e servizi nei quali i lavori assumono un rilievo economico non superiore al 50% dell’importo globale e ai contratti per prestazioni professionali, di consulenza e ricerca.
3. Le forniture possono essere realizzate attraverso l’adesione alle procedure di aggiudicazione di cui all’articolo 26 della L. 488/99.
4. L’attività contrattuale per le opere ed i lavori di competenza del Consiglio è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 29
(Programmazione e pianificazione)
1. L’attività contrattuale del Consiglio è ispirata a principi di programmazione.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di bilancio, delibera la pianificazione dei fabbisogni triennali e annuali contenuti nel piano programmatico di cui all’articolo 2 comma 1, nonché eventuali aggiornamenti e modifiche rispetto ad esso.
3. Nella pianificazione di cui al comma 2, sono contenuti i seguenti riferimenti:
a) quantità presuntivamente necessarie;
b) importi presunti relativamente al punto a);
c) procedure di affidamento e tempi previsti per il loro avvio;
d) dirigente responsabile del contratto.
4. Quando si verificano circostanze straordinarie impreviste e imprevedibili e l’urgenza non consente il preventivo adeguamento del piano di cui all’art.2, il dirigente della struttura preposta all’espletamento delle procedure contrattuali, previa richiesta del dirigente responsabile del contratto in specie provvede, con atto motivato, all’avvio della procedura dandone, contestualmente, comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
5. Le procedure di cui al comma che precede, si applicano anche nel caso in cui, per sopravvenute esigenze, si rendesse necessario apportare variazioni, comunque non significative, dell’importo contrattuale indicato nel programma ovvero occorra discostarsi dalla procedura individuata per l’affidamento, motivando, ovviamente, il relativo atto.
6. Nella pianificazione annuale possono essere elencati i lavori e le opere previste nel programma generale triennale per i quali è stato già approvato il progetto preliminare. Il progetto preliminare non è richiesto per gli interventi di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione della stima dei costi.
Art. 30
(Dirigente responsabile del contratto)
1. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa del Consiglio, nelle cui attribuzioni ricade per materia l’oggetto del contratto, è individuato come dirigente responsabile del contratto.
2. Sono compiti attribuiti al dirigente responsabile del contratto:
a) proporre l’inserimento, nel programma triennale, dei fabbisogni della struttura;
b) la eventuale proposizione, ove ne ricorrano i presupposti per le specifiche tecniche della fornitura, della procedura più idonea per la scelta del contraente;
c) predisporre le specifiche tecnico-economiche, per la redazione dei capitolati;
d) stipulare i contratti e assumere i relativi impegni di spesa;
e) provvedere, nei limiti degli atti di impegno di spesa, alla liquidazione complessiva o a stati di avanzamento secondo quanto prescritto nel contratto;
f) provvedere alle verifiche per la corretta esecuzione del contratto.
Art. 31
(Compiti della struttura preposta ai contratti)
1. Sono compiti della struttura preposta ai contratti:
a) redigere e proporre all’Ufficio di Presidenza il programma triennale e le modifiche a tale programma;
b) curare la pubblicazione dello stesso;
c) predisporre capitolato o offerta contratto e acquisizione di parere, sugli stessi, degli uffici interessati alla fornitura che devono esprimere le proprie valutazioni o delle semplici condivisioni entro dieci giorni dalla richiesta del parere;
d) definire le procedure di scelta dei contraenti;
e) indire le gare e approvare i bandi;
f) formulare le lettere di invito e i capitolati speciali;
g) ammettere le imprese alla partecipazione alle gare e approvare successivamente il risultato della gara;
h) procedere alle trattative e al loro iter conoscitivo;
i) assistere il dirigente responsabile del contratto, in sede di formazione ed esecuzione dello stesso, per gli adempimenti di competenza, curando, ove necessario, la stesura degli atti relativi;
k) la definizione di tutte le incombenze derivanti dal contratto stesso sia a livello giuridico che contabile.
Art. 32
(Responsabile del procedimento contrattuale)
1. Il dirigente responsabile del contratto, ove lo ritenga necessario provvede, nell’ambito della propria struttura, a nominare il responsabile del procedimento contrattuale.
2. Il responsabile del procedimento contrattuale, esercita tutte le funzioni previste dalla normativa statale in vigore (L. 241/90); qualora lo stesso accerti l’esistenza di fatti, atti od omissioni che rallentino lo svolgimento delle procedure, di cause di nullità o di annullabilità del contratto, ne dà comunicazione scritta al dirigente responsabile del contratto.
3. Il dirigente responsabile relaziona al Direttore dell’’Area “Attività Amministrativa” lo stato del rapporto contrattuale, gli eventuali fatti o atti che possono in qualche modo modificare le condizioni contrattuali originarie, nonché le eventuali inadempienze del contraente.
Art. 33
(Responsabile del procedimento per lavori e opere)
1. Per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori ed opere di competenza del Consiglio è nominato un unico responsabile del procedimento ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del regolamento di attuazione.
2. Al responsabile di cui al comma che precede, sono attribuite le competenze previste dalla richiamata normativa statale e in particolare quelle di cui all’articolo 7. Esso e’ nominato dal dirigente responsabile della struttura competente.
3. Il responsabile dei lavori è un tecnico che può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori sempre nei limiti e con le modalità disciplinate dalla normativa statale in materia.
4. L’affidamento della progettazione e delle operazioni di collaudo a soggetti esterni all’amministrazione, deve essere giustificata da condizioni non corrispondenti a quanto previsto dalla legge n.109 dell’11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per l’affidamento di incarichi di progettazione per importi superiori a 40.000,00 euro si procede alla formazione di un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico pubblicato sul BURA e nel sito internet del Consiglio. I progettisti sono scelti con provvedimento motivato sulla base dei curricula presentati e secondo criteri di rotazione o in casi di particolare specificità, sulla base di ulteriori eventuali criteri fissati dall’Ufficio di Presidenza.
6. Per gli incarichi che eccedono la soglia indicata al comma 5 del presente articolo, si procede ai sensi della richiamata legge statale dell’11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni e del relativo decreto di attuazione e successive modificazioni.
Art. 34
(Compensi per lavori ed opere)
1. Gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori ed opere comprendono:
a) progettazione, direzione dei lavori, studi e ricerche connesse;
b) piani di sicurezza e coordinamento;
c) prestazioni professionali e specialistiche utili a fornire gli elementi necessari per il progetto esecutivo;
d) vigilanza, sondaggi e collaudi.
2. Una somma non superiore all’1,5% dell’importo a base di gara è ripartita a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, per ogni singolo lavoro od opera, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo ed i collaboratori.
3. La percentuale effettiva è così determinata:
a) 1% dell’importo a base di gara quale quota relativa alla progettazione architettonica e funzionale; 0,30% quando l’opera non necessita di elaborazione progettuale e grafica;
b) 0,35% dell’importo a base di gara se la progettazione richiede la redazione di calcoli strutturali, d’illuminotecnica o d’impiantistica;
c) 0,15% dell’importo a base di gara per la redazione del piano di sicurezza per l’esecuzione dell’opera.
4. Le singole quote percentuali di cui al comma 3 sono portate in economia se le relative prestazioni sono svolte da personale esterno all’amministrazione.
5. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite fra i soggetti di cui al comma 2, con i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano in caso di lavori per la cui progettazione è sufficiente la redazione di semplici perizie di stima.
Art. 35
(Capitolato generale d’oneri)
1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Direttore dell’Area Amministrativa, approva il capitolato generale di oneri contenente le condizioni che si applicano alla generalità dei contratti del Consiglio.
2. Il capitolato contiene i seguenti elementi:
a) oggetto del contratto;
b) caratteristiche merceologiche o tecniche;
c) ammontare presunto della spesa;
d) termini e luogo di consegna;
e) modalità di esecuzione, controllo e collaudo;
f) penalità applicabili in caso di ritardi nell’esecuzione o di ogni altra inadempienza alle prescrizioni contenute nel contratto;
g) casi di recesso o di rescissione contrattuale.
2. Il dirigente della competente struttura dell’Area Amministrativa predispone schemi di capitolato speciale per distinte tipologie di contratto.
3. Il dirigente, nei casi in cui siano necessarie particolari professionalità non esistenti nell’ambito della struttura, richiede al Direttore la nomina di uno o più esperti anche esterni, per la formulazione di capitolati speciali.
Art. 36
(Contratti)
1. Il Consiglio ai fini della razionalizzazione, economicità e semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, si avvale, di norma, delle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell’art.59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
2. Il dirigente responsabile del contratto, nel caso in cui non si avvalga delle convenzioni di cui al comma 1, deve motivarne le ragioni negli atti di avvio e conclusione delle procedure.
Art. 37
(Procedure di scelta del contraente)
1. Se l’Amministrazione non si avvale delle convenzioni di cui all’articolo 36, i contratti di appalti di forniture di beni e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso le seguenti modalità:
a) procedure aperte: asta pubblica;
b) procedure ristrette: licitazione privata e appalto concorso;
c) procedure negoziate:trattativa privata, nei casi previsti dal presente regolamento.
2. La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto del principio della concorrenzialità e parità dei soggetti partecipanti alle gare.
Art. 38
(Criteri di aggiudicazione)
1. Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:
a) al prezzo più basso;
b) a favore dell’offerta economicamente più conveniente, valutata secondo diversi elementi in rapporto alla natura della prestazione. Sono elementi di valutazione: prezzo, termine d’esecuzione o di consegna, costo di utilizzazione, rendimento, qualità, carattere estetico e funzionale, valore tecnico, servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica.
2. Il criterio di aggiudicazione è indicato nei bandi di gara e, nel caso di procedure ristrette o negoziate, nella lettera d’invito.
3. In caso di aggiudicazione di gara, indetta con il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione sono indicati in ordine decrescente di importanza e di punteggio; in particolare all’elemento prezzo è attribuito un valore pari al 40% del punteggio globale, salvo casi particolari valutati di volta in volta.
Art. 39
(Bandi indicativi di gara)
1. Il bando indicativo delle gare che l’Amministrazione intende indire nei dodici mesi successivi, contenente il totale dei beni e servizi e dei lavori da aggiudicare, redatto sulla base della pianificazione di cui all’art.29, è pubblicato sul BURA.
2. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale se il valore della fornitura supera 100.000,00 euro.
3. Nessuna fornitura, prestazione o opera può essere artificiosamente suddivisa per sottrarla alle norme vigenti in materia.
Art. 40
(Commissioni di gara)
1. Per l’espletamento di gare pubbliche il Direttore dell’Area Amministrativa nomina una commissione composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; svolge le funzioni di segretario un dipendente di categoria non inferiore alla C.
2. Nel caso di asta pubblica o licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Direttore, per la valutazione delle offerte, nomina anche una commissione tecnica di tre componenti in possesso di idonea qualificazione professionale.
3. Il Direttore nomina componenti della commissione tecnica soggetti esterni di comprovata capacità professionale, se all’interno dell’Amministrazione non sono presenti adeguate professionalità in rapporto alla natura del contratto.
4. Le modalità di svolgimento di ogni procedura di acquisizione o di gara formale fanno riferimento alle norme vigenti in materia.
Art. 41
(Ufficiale rogante)
1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui è prevista la forma pubblica sono ricevuti dall’Ufficiale rogante con le modalità previste dalla vigente normativa.
2. L’Ufficiale rogante:
- assiste alle commissioni di cui all’art. 40, comma 1;
- riceve, registra e custodisce i contratti;
- redige, registra e custodisce i verbali di aggiudicazione;
- tiene il repertorio;
- autentica e rilascia le copie degli atti originali ricevuti;
- cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti stipulati e ne è responsabile;
- soggiace alle penalità previste per tardiva registrazione a lui imputabili.
3. L’Ufficiale rogante è nominato dall’Ufficio di Presidenza tra i dirigenti del Consiglio.
4. L’Ufficio di Presidenza individua uno o più sostituti per i casi di assenza o impedimento tra i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D.
Art. 42
(Cauzione)
1. La cauzione provvisoria, se prevista, è costituita secondo modalità contenute nella lettera di invito ed è prestata dal concorrente aggiudicatario fino alla stipulazione del contratto; la cauzione è svincolata per gli altri concorrenti non appena definita l’aggiudicazione.
2. L’Amministrazione incamera la cauzione, a titolo di penalità, se l’aggiudicatario non stipula il contratto per cause ad essa non imputabili.
3. La cauzione definitiva, in misura pari al 5% del valore del contratto, è costituita integrando la cauzione provvisoria mediante una delle seguenti modalità:
- deposito presso il Tesoriere del numerario, vincolato per il ritiro al benestare dell’Amministrazione;
- deposito presso il Tesoriere di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- prestazione di specifica garanzia fidejussoria bancaria o di altri Istituti o Aziende autorizzate, comprese le compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate.
4. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente quando cessa il rapporto contrattuale, dopo la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
5. I prezzi contrattuali si intendono fissi e invariabili, salvo che per beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o contratto o atto amministrativo. E’ ammessa la revisione dei prezzi, nei contratti a durata pluriennale, a norma delle vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.
6. Le spese di copia, di bollo, di registrazione ed ogni altra connessa al contratto gravano sul contraente e non sul committente.
7. Ai vari centri di responsabilità sono attribuite la funzione contrattuale e la responsabilità del procedimento per quel che riguarda l’acquisizione di forniture non eccedenti 5165,00 euro, comunque non ricomprese nella programmazione delle stesse in ambito comune o riguardanti un solo settore per la specificità e la destinazione del prodotto.
Art. 43
(Forme di pubblicità)
1. Nei casi di acquisizione di beni o servizi mediante procedura di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata con bando, il dirigente competente dispone la pubblicazione del bando in forma integrale sul BURA e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.
La pubblicazione del bando di aggiudicazione sul BURA tiene luogo dell’avviso di aggiudicazione.
3. La competente struttura dell’Area Amministrativa provvede ogni semestre alla pubblicazione in forma cumulativa dell’avviso inerente le aggiudicazioni effettuate nel periodo con le procedure di cui al comma 1. L’avviso è pubblicato in forma integrale sul BURA. Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, è data notizia dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.
4. Forme di pubblicità telematica possono sostituire o integrare le pubblicazioni previste dal presente articolo, nei limiti previsti dalla legislazione in vigore.
Art. 44
(Cause di esclusione dalla gara)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:
a) che sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui alla lettera a), o che versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;
c) nei cui confronti sussista una sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena, così come previsto dal codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
d) che nell’esercizio dell’attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, né con l’obbligo di pagamento delle imposte e delle tasse;
f) che non sono in regola con le norme che disciplinano l’attività lavorativa dei disabili;
g) che si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della presente disposizione;
h) che si trovano in qualsiasi altra causa di esclusione prevista dalla normativa vigente in materia di esclusione dalle gare.
2. I soggetti che si sono resi responsabili di gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell’amministrazione affidataria sono esclusi dall’invito ad ogni procedura contrattuale e dalla partecipazione alle gare per un periodo di anni 5.
Art. 45
(Asta pubblica)
1. Quando si procede con il sistema dell’asta pubblica, il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A..
2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso il bando indica i modi di presentazione dell’offerta:
a) unico ribasso da applicarsi all’importo a base di appalto;
b) indicazione dell’importo complessivo;
c) offerta a prezzi unitari.
3. Se l’offerta è formulata sulla base del comma 2, lettere a) e b), il Presidente di gara, in seduta pubblica, aggiudica la gara all’offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo.
4. Il modulo con le voci relative alle varie categorie oggetto dell’appalto è inviato ai concorrenti, unitamente alla lettera di invito, se l’offerta è formulata a prezzi unitari. Il Presidente della commissione, in seduta pubblica, letto il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte. Procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e rettificando, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e la loro somma. In questo caso vale il prezzo complessivo totale più basso, così come calcolato.
5. La commissione procede a sorteggio in presenza di offerte identiche.
6. La commissione tecnica provvede all’individuazione dell’offerta migliore con il relativo punteggio, sulla base di tutti gli elementi indicati nel bando di gara o nel capitolato speciale, se l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
7. La valutazione tecnica è effettuata in una o più sedute non pubbliche. La commissione aggiudicatrice, acquisito il verbale della commissione tecnica, in seduta pubblica comunica alle ditte partecipanti i punteggi attribuiti e procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. Procede alla valutazione economica dell’offerta, secondo quanto previsto nel capitolato speciale, all’ individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla aggiudicazione della gara.
8. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio sotto il profilo tecnico.
Art. 46
(Licitazione privata)
1. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando; in caso di urgenza è ridotto a 10 giorni.
2. I termini decorrono dalla data di invio della lettera di invito.
3. Per l’aggiudicazione valgono i principi di cui all’art. 45, a seconda che l’offerta sia ispirata al criterio del prezzo più basso o a quello dell’offerta economicamente più conveniente
Art. 47
(Appalto concorso)
1. I termini per il ricevimento delle domande di partecipazione sono uguali a quelli stabiliti per la licitazione privata.
2. La commissione costituita con le modalità di cui agli articoli che precedono provvede alla valutazione dei progetti-offerta.
3. Le procedure di valutazione dei punteggi e di ammissione sono identiche a quelle previste nei precedenti articoli.
4. La commissione tecnica può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle ditte concorrenti.
5. La commissione tecnica, dopo aver proceduto in seduta riservata all’attribuzione dei punteggi, propone l’aggiudicazione al dirigente competente.
6. In presenza di offerte di ugual punteggio complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio sotto il profilo tecnico.
Art. 48
(Anomalia dell’offerta)
1. In presenza di offerte che presentano un carattere anomalo o gravi squilibri fra i prezzi unitari, il presidente di gara o la commissione nel suo complesso chiedono per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta e procedono alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute esaustive.
2. Le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali, non sono prese in considerazione.
Art. 49
(Procedure negoziate)
1. Alla trattativa privata – gara informale – si può ricorrere per tutte le spese sostenute con il fondo economale e quando:
a) si tratta di una spesa il cui importo presunto non superi i 100.000,00 euro;
b) è stata esperita infruttuosamente una gara formale, purché non vengano modificate le condizioni della proposta iniziale;
c) l’oggetto del contratto, per motivi tecnici o di esclusiva o per ragioni artistiche non può essere eseguito se non da una o più ditte individuate da una documentata relazione del dirigente;
d) le forniture sono complementari o di integrazione alla fornitura principale e non superano il valore di 1/5 della fornitura principale;
e) si tratta di locazione di immobili o di contratti di ricerca;
f) si manifesta una situazione imprevista, imprevedibile ed urgente per l’Amministrazione, non compatibile con i tempi imposti dalle procedure di gara, e il cui onere non supera la soglia dei 200.000,00 euro.
2. Si può procedere comunque a trattativa privata, in quanto consentita, nei casi ed alle condizioni indicate all’art. 9, quinto e sesto comma, del D.Lgs. 358 del 24 luglio 1992, all’art. 7, D.Lgs. 157 del 17 marzo 1995 nonché ai sensi dell’art. 41, comma quarto, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
3. Alla trattativa privata devono essere invitate almeno 5 ditte, ovvero un numero inferiore qualora non sia possibile reperirne altre che operano esclusivamente nel settore interessato.
4. Se il valore complessivo della fornitura o del servizio o prestazione non superi i 5164,56 euro può essere preliminarmente richiesto, in via informale, apposito preventivo, via fax o telefono, facendo seguire poi conferma scritta sia delle richieste che delle offerte.
5. Per le certificazioni e le documentazioni si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 15.3.1997, n.59 e al D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre norme vigenti al momento delle procedure.
6. I contratti non possono essere rinnovati tacitamente; se ricorrono presupposti di economicità e convenienza per l’Amministrazione sono rinnovati alle stesse condizioni del contratto originario, fermo rimanendo l’obbligo di decurtare di almeno un 3% il corrispettivo del contratto in scadenza.
7. La ditta fornitrice è obbligata ad accettare la proroga del contratto, alle stesse condizioni, qualora l’amministrazione, per motivazioni espresse, intenda procedere a tale istituto per un periodo che, comunque, non può superare i tre mesi.
Art. 50
(Procedure aperte e ristrette)
1. L’individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata sulla base dell’elenco fornitori, tenuto conto della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dimostrata secondo la normativa vigente ed in armonia a quanto previsto nel bando di gara.
2. Le domande di partecipazione non vincolano l’amministrazione all’aggiudicazione della gara.
3. Gli inviti di partecipazione alle gare sono diramati esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato.
4. Le offerte devono pervenire al Consiglio Regionale in aderenza alle prescrizioni contenute nel bando, pena la loro inammissibilità.
5. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.
6. Se nell’offerta c’è discordanza tra il prezzo scritto in lettere e quello scritto in cifre, è valida l’indicazione in lettere in applicazione di quanto disciplinato dalla legge di contabilità generale dello Stato.
7. La gara è dichiarata deserta se non sono pervenute almeno due offerte. Il bando di gara può prevedere l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, in relazione alla particolarità della fornitura o del servizio.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate, previa verbalizzazione della data e dell’ora; la documentazione è conservata in plico sigillato.
Art 51
(Elenco annuale fornitori)
1. Il Servizio gestione risorse finanziarie della Direzione Attività Amministrativa redige un elenco dei fornitori, al quale attingere per l’espletamento di gare o affidamento di contratti per importi inferiori a 100.000,00 euro.
2. Il bando indicativo è emanato sulla base del programma annuale di riferimento, entro trenta giorni dalla sua approvazione, ai sensi dell’articolo 37. Il bando è pubblicato sul BURA e su almeno due quotidiani nazionali, particolarmente diffusi sul territorio della Regione Abruzzo, e contiene:
a) l’indicazione delle principali forniture di beni e servizi, lavori ed opere che si intendono affidare nell’esercizio di riferimento;
b) la tipologia della procedura che indicativamente si intende seguire ai sensi della normativa vigente;
c) tempi e modalità di partecipazione dei soggetti interessati.
3. Le ditte che intendono partecipare alle procedure previste nel bando devono indicare la procedura di gara o la fornitura a cui sono interessate e devono far pervenire l’adesione entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Nei successivi trenta giorni, previa verifica dei requisiti richiesti, è compilato l’elenco dei fornitori del Consiglio Regionale sulla base delle domande pervenute.
5. L’elenco dei fornitori può essere integrato o modificato nel corso dell’anno sia per sopravvenute esigenze che per nuove richieste d’inserimento.
6. L’Amministrazione provvede ad invitare le ditte inserite nell’elenco con riferimento ai singoli contratti, in numero non superiore a 20 per importi oltre 50.000,00 euro e in numero non inferiore a 10 per importi inferiori.
7. L’Amministrazione non è vincolata a dar corso nell’esercizio a tutte le procedure indicate nel programma annuale.
Art. 52
(Aumento o diminuzione della fornitura ovvero della prestazione)
1. Il contraente è tenuto ad adempiere ad ulteriori esigenze dell’Amministrazione se nel periodo di vigenza contrattuale si manifesta la necessità d’un aumento o d’una diminuzione della prestazione o della fornitura originaria: l’aumento o la diminuzione nella quantificazione delle prestazioni o delle forniture deve essere contenuta nel limite massimo di 1/5, ovvero del 20% dell’importo contrattuale.
Art. 53
(Collaudo)
1. Se l’oggetto del contratto riguarda beni, prestazioni ed opere di natura tecnica prima della liquidazione della spesa si procede al collaudo, effettuato da una commissione nominata dal Direttore dell’Area Attività Amministrativa.
2. Coloro che hanno svolto funzioni nel procedimento di aggiudicazione o di affidamento per la scelta del contraente, non possono far parte della commissione di collaudo.
3. Il dirigente nomina un responsabile per il collaudo dei servizi se nulla viene disposto dal contratto, il quale verifica la corretta esecuzione - anche periodica nel caso di prestazioni continuative - del servizio e ne attesta la regolare esecuzione al titolare del centro di responsabilità.
4. I lavori e le forniture sono soggette a collaudo ed a verifica anche in corso d’opera, secondo le modalità stabilite dal contratto.
5. La commissione di collaudo non è prevista per i contratti di fornitura d’importo fino a 5.165,00 euro; il dirigente responsabile della struttura accerta l’esatta corrispondenza del bene alle specifiche richieste, in sede d’aggiudicazione.
6. Il bene è inventariato e contabilizzato nel bilancio dalla data di collaudo.
Art. 54
(Approvazione e stipulazione dei contratti)
1. Il dirigente preposto alla stipulazione del contratto fa sue le valutazioni della commissione aggiudicatrice e stipula il contratto.
2. Il dirigente può revocare l’atto con il quale la gara o le gare erano state indette se esigenze sopravvenute rendono non efficace ed economico la definizione della procedura. I contratti possono essere stipulati:
a) in forma pubblico – amministrativa innanzi all’ufficiale rogante a norma delle vigenti disposizioni in materia;
b) per mezzo di scrittura privata;
c) per accettazione della controparte, sottoscritta dal rappresentante legale o da altro soggetto delegato in calce al capitolato.
Art. 55
(Spese in economia)
1. Sono considerate spese in economia quelle di importo compreso nei limiti di cui al comma 2 afferenti l’acquisizione di beni, servizi e lavori per i quali sia necessario provvedere - in relazione alla loro natura, imprevedibilità, urgenza e convenienza - al fine di non compromettere la funzionalità e la continuità dell’azione amministrativa.
2. Forniture di beni, servizi e lavori necessari per consentire il normale svolgimento dei compiti istituzionali, possono essere eseguite in economia nel limite dell’importo di 25.825,00 euro al netto dell’IVA.
3. Possono essere eseguite in economia le forniture, i lavori e le provviste seguenti:
a) acquisto di generi vari di cancelleria;
b) manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio di autoveicoli oltre all’ acquisto di carburante, lubrificanti e pezzi di ricambio;
c) abbonamenti a stampa periodica, acquisti di libri e pubblicazioni e relative spese di rilegatura;
d) trasporti, spedizioni, facchinaggi;
e) riparazione di mobili, arredi, attrezzature e macchine d’ufficio;
f) lavori di traduzione e di copia, qualora non possa provvedersi con personale interno, pagabili dietro presentazione di fattura;
g) partecipazione a convegni, congressi, conferenze nell’interesse del servizio istituzionale;
h) manutenzione e riparazione di strumenti scientifici ed informatici;
i) locazioni di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di concorsi o corsi per i quali non sia possibile provvedere in via ordinaria;
j) spese per la pubblicazione di bandi di concorso e di gare.
4. Possono essere eseguiti in economia, qualunque ne sia l’importo:
a) le forniture, i lavori, i servizi dei quali, a seguito di rescissione o risoluzione di un contratto, si ritenga necessaria ed indispensabile la prosecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;
b) i lavori di riparazione e completamento, in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori, per i quali sono state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte fornitrici o agli appaltatori;
c) i lavori e le forniture non eseguite senza giustificato motivo entro i termini contrattualmente indicati, ovvero le forniture che la ditta fornitrice non abbia provveduto a sostituire in dipendenza di deficienze riscontrate nel periodo di garanzia dei beni acquistati;
d) le spese di acquisto o di fornitura di cose o generi il cui prezzo è stabilito in regime di monopolio.
5. Le spese in economia possono essere eseguite per i lavori:
a) in amministrazione diretta, cioè svolti con mezzi propri o appositamente noleggiati dall’Amministrazione ed eseguiti con proprio personale;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto di cui ai punti a) e b).
6. I lavori da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario sono affidati ad imprese o soggetti di nota capacità ed idoneità; i lavori sono eseguiti all’interno o all’esterno dell’Amministrazione nel rispetto delle modalità di seguito previste:
a) acquisizione di almeno 3 preventivi, recanti l’indicazione di quantità e prezzi unitari e complessivi;
b) previsione, nell'ordinazione dei lavori o delle forniture, delle condizioni di esecuzione, dei relativi prezzi, delle modalità di pagamento, della penale da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione; per i lavori si fa riferimento anche a norme di tutela a cose e persone, con l’assicurazione che le prescrizioni risultino accettate dai soggetti esecutori.
7. Fino ad un limite di 1.033,00 euro non è previsto alcun visto di congruità, fatta salva la possibilità per il committente di richiederlo espressamente; oltre il predetto limite i lavori che rientrino nella competenza professionale dei tecnici vanno sottoposti al visto di congruità del responsabile.
8. Su tutte le fatture è apposta una dichiarazione attestante la regolarità dell’esecuzione dei lavori o della fornitura, oltre che della rispondenza all’ordine.
Art.56
(Divieto di frazionamento della spesa)
1. E’ vietato frazionare artificiosamente, in tutto o in parte, la spesa da effettuarsi nello stesso momento e riguardante lo stesso bene o servizio, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.44.
2. E’ possibile usufruire dei contratti di fornitura regolarmente in essere per chiedere prodotti uguali od omogenei da utilizzare per esigenze o per l’esecuzione di servizi particolari.
3. L’estensione di un contratto di fornitura deve essere ritenuta necessaria in relazione alla peculiarità e non programmabilità delle esigenze rappresentate dai vari servizi.
Art.57
(Durata dei contratti)
1. I contratti hanno termini e durata certi.
2. La durata dei contratti non può essere variata in corso d’esecuzione, salvo che si tratti di proroga.
3. Il ricorso alla proroga è previsto nel contratto ed è applicabile esclusivamente quando, in presenza di eventi imprevisti ed imprevedibili, la prestazione contrattuale non ha potuto essere eseguita in tutto o in parte nei termini temporali stabiliti dal contratto. Il contratto può quindi essere prorogato per il tempo strettamente necessario al compimento della prestazione, allo scopo di definire tutte le procedure necessarie per la individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. La necessità di ricorrere eccezionalmente a tale istituto va adeguatamente motivata.
4. Il rinnovo contrattuale è ammesso, in conformità alle norme in materia, per una sola volta e per un periodo non superiore alla originaria durata contrattuale.
Art. 58
(Spese contrattuali)
1. Le spese inerenti agli atti amministrativi di gara sono a carico dell’Amministrazione appaltante.
2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.
Art. 59
(Procedimenti in corso)
1. Le procedure di affidamento o di aggiudicazione in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento sono concluse con le disposizioni previgenti se con esso in contrasto.
Art. 60
(Controllo di gestione)
1. Il controllo di gestione è espletato in stretta collaborazione con tutte le strutture del Consiglio regionale.
2. Il controllo di gestione sull’attività amministrativa della struttura consiliare è teso ad analizzare ed evidenziare il rapporto tra costi e rendimenti, le cause dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati, le proposte dei possibili rimedi.
3. L’Ufficio di Presidenza, sentiti i Direttori, provvede con proprio atto a definire:
- le unità organizzative per le quali si intende misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;
- l’individuazione dei centri di costo per ogni Direzione;
- le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con riferimento all’intera Amministrazione o a singole unità organizzative;
- le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative;
- l’individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- la frequenza di rilevazione delle informazioni.
4. La Direzione Attività Amministrativa, sulla base del risultato del reporting effettuato dalla propria struttura, riferisce i risultati dell’attività all’Ufficio di Presidenza, con la periodicità stabilita dall’Amministrazione.
5. Se necessario o se richiesto dall’Amministrazione i reporting sono accompagnati da una relazione illustrativa, che fornisca una lettura chiara dei dati e degli indici riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza.
Art. 61
(Norma finale)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni:
a. del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni;
b. del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
c. del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
d. delle norme statutarie e regionali in materia.
2. Il presente regolamento è emanato dal Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul B.U.R.A.