IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 17.4.1997, esecutiva, sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 25.2.1995, n. 77;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del dirigente della VI^ Ripartizione;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti dei Comuni i poteri di gestione;

Visti i Decreti Legislativi nn. 325, 326 e 327 dell’8.06.2001 contenenti il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la Legge Regionale n. 72 del 12.08.1998 che delega ai Comuni le funzioni espropriative come da artt. n. 66, 67, 68 della succitata legge, con effetto 1.06.1999;

Vista la successiva Legge Regionale n. 18 del 29.07.2002 contenente l’interpretazione autentica dell’art. 66 della succitata legge n. 72/98;

Premesso che: con decreto n. 1423 del 16.07.1981 del Presidente della Giunta Regionale fu autorizzata a favore del Comune di Sulmona l’occupazione d’urgenza della particella di terreno n. 301 riportata nel foglio 38 del Catasto Terreni, di proprietà degli eredi di La Civita Paolo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell’area P.E.E.P.; che detta particella di terreno, in seguito frazionata, fu occupata dal Comune di Sulmona a seguito della delibera n. 1563 del 21.09.1989; che in data 19.04.1990 la Giunta Municipale di Sulmona deliberò (n. 759 del registro) il prezzo provvisorio dell’indennità d’esproprio;

che, dopo la suddetta occupazione, ritardando la liquidazione dell’indennità d’esproprio, i proprietari del terreno citarono in giudizio il Comune di Sulmona a risarcire il danno prodotto dalla occupazione; che il 26 giugno 1995 il Tribunale di Sulmona condannò il Comune di Sulmona a corrispondere ai legittimi proprietari il risarcimento dei danni, sentenza divenuta poi definitiva con il n. 220 del 15.10.1998;

Dato atto che le indennità d’esproprio spettanti a ciascuno dei proprietari suddetti, furono liquidate con delibera di G.C. 166 del 12.04.1999 e pagate presso la tesoreria comunale, giusti mandati di pagamento n. 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664 e 1665 del 17.04.1999;

Considerato che non si è potuto procedere alla cessione volontaria del suddetto terreno; Visto il comma 9 dell’art. 20 del D. Lgs. 27.12.2002 n. 302, che consente in caso di rifiuto della stipula dell’atto di cessione, di emanare il decreto d’esproprio,

DECRETA

Art. 1 - In favore del Comune di Sulmona “l’espropriazione” del seguente terreno sito in zona P.E.E.P., incrocio Via Costanza - Via delle Metamorfosi, a Sulmona: foglio 38 del catasto terreni del Comune di Sulmona, particella: 301, di mq. 1475; intestato alla seguente ditta: La Civita Pasquale, Malvestuto Mirella, Malvestuto Paolo Grilli, Della Sabina Filomena;

Art 2 - Il presente Decreto viene notificato, a cura ed a spese della parte espropriante, ai proprietari dell’immobile di cui sopra, nelle forme degli atti processuali civili, viene registrato presso l’Ufficio del Registro di Sulmona, pubblicato sul BURA e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L’Aquila;

Art 3 - Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo; Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Sulmona, lì 4.03.2003

IL DIRIGENTE della VI^ RIPARTIZIONE

Ing. Pietro Tontodonato