COMUNE DI GIULIANO TEATINO

 

 

Provincia di Chieti

 

 

 

STATUTO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 18.09.2002


TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1

Definizione

1.   Il comune di Giuliano Teatina è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni  e dal presente statuto.

2.   Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1.   Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2.   Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3.   Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4.   L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5.   Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6.   Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7.   Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1.   La sede del comune è sita in via C.so Italia n 6.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2.   Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, le riunioni degli organi elettivi collegiali potranno essere tenute in luoghi diversi dalla sede comunale, individuati di volta in volta con provvedimento motivato dal Sindaco che firmerà la convocazione.

3.   Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

1.   Il territorio comunale si estende per kmq. 9,84 confinanti con i comuni di Tollo, Miglianico, Ari e Canosa Sannita.

Art. 5

Stemma – Gonfalone - Fascia tricolore -  Distintivo del Sindaco

1.   Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2.   La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3.   L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma è autorizzata con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

 

Art. 6

Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità fra uomini e donne:

a)   riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b)  adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri -  dipartimento della funzione pubblica;

c)   garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d)  adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

 

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle

persone handicappate. Coordinamento degli

Interventi

1.   Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2.   Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi

3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

 

Art. 8

Conferenza Stato – Città - Autonomie locali

1.   Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato – città - autonomie locali, in particolare per:

a)   l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b)  la promozione di accordi o contratti di programma;

c)   le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

 

Art. 9

Tutela del dati personali

1.   Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

 

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art.10

Presidenza

1.   Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.

2.   Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

3.   In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio Comunale è presieduto dal Vice Sindaco qualora questi rivesta la carica di consigliere, altrimenti dal consigliere anziano.

4.   Il consigliere anziano e’ colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

 

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1.   I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2.   Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3.   Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4.   Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della

giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5.   Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6.   Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7.   il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8.   La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1.   Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a)   gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b)  gli atti vengono messi a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta;

c)   prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d)  fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e)   indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sano trattate in apertura o chiusura della seduta;

3.   Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4.   La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5.   Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6.   Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

 

Art. 13

Sessioni del consiglio

1.   Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2.   Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a)   per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b)  per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c)   per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3.   Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

 

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1.   il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2.   Per la pubblicazione e l’entrata in vigore, trova applicazione l’articolo 37.

 

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1.   il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2.   La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3.   I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4.   Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

 

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l’atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5.   La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6.   La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell’opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1.   Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e Istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2.   Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3.   Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

1.   I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2.   Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.

3.   Il sindaco, dispone:

a)   se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b)  se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c)   se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.

4.   Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità

Capo II

SINDACO E GIUNTA

 

Art. 19

Elezione del sindaco

1.   Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2.   Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3.   Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore più anziano di età.

4.   Al Sindaco e’ attribuita, altresì, la rappresentanza in giudizio del Comune.

 

Art. 20

Linee programmatiche

1.   Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

 

Art. 21

Vicesindaco

1.   Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

2.   In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3.   In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

 

Art. 22

Delegati del Sindaco

1.   Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2.   Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3.   Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4.   Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5.   Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

 

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1.   La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 (quattro) assessori, compreso il Vicesindaco.

2.   Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

 

Art. 24

Competenze della giunta

1.   Le competenze della giunta sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare:

La giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

1.bis.    La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del T.U. 18.8.2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2.   Alla Giunta comunale compete l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e del servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3.   La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali s’indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

4.   La giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a)   propone al consiglio i regolamenti;

b)  approva progetti e relative varianti ai programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi; adotta lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

c)   elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e)   elabora e propone al consiglio criteri per l’istituzione delle tariffe e tributi ed adotta i provvedimenti di revisione delle tariffe e dei tributi;

f)   adotta i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

g)   dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 - comma 2 - lett. L -  del T.U. 18/08/2000, n. 267;

h)   autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado d’appello ed approva transazioni;

i)    fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)    esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regioni e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)   riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi;

o)  nei casi di urgenza adotta le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;

5.   La giunta, altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a)   decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’ente;

b)   fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;

c)   determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore dei conti.

 

Art. 25

Funzionamento della giunta

1.   L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2.   La giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3.   Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.   Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5.   Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

 

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1.   Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2.   Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3.   Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

 

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

ISTANZE E PROPOSTE

 

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

 

1.   Il comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2.   Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, del sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3.   Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a)   le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b)  l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4.   L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5.   Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

1.   Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.   L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio

3.   Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4.   Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)   per la formazione di comitati e commissioni;

b)  per dibattere problemi;

c)   per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, delibera

 

Art. 29

Consultazioni

 

1.   Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.   Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3.   I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4.   I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

1.   Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.   Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3.   Le proposte sono sottoscritte almeno da 200 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell’Unione europea - Stranieri

soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1.   Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a)   favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b)  promuove la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

 

Capo II

REFERENDUM

 

Art. 32

Azione referendaria

1.   Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2.   Non possano essere indetti referendum:

a)   in materia di tributi locali e di tariffe;

b)  su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c)   su materie che sono state oggetto consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3.   I soggetti promotori del referendum possono essere:

a)   Il trenta per cento del corpo elettorale ;

b)  il consiglio comunale.

4.   I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum

1.   Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2.   In particolare il regolamento prevede:

a)   i requisiti di ammissibilità;

b)  i tempi;

c)   le condizioni di accoglimento;

d)  le modalità organizzative;

e)   i casi di revoca e sospensione;

f)   le modalità di attuazione.

 

 

Art. 34

Effetti del referendum

1.   Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.   Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.   Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 

Capo III

DIFENSORE CIVICO

 

Art. 35

Istituzione dell’ufficio

1.   E’ istituito nel comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2.   Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

 

Art. 36

Nomina – Funzioni - Disciplina

1.   Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2.   Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL

CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

 

1.   È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2.   La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3.   Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38

Svolgimento dell’attività amministrativa

SvolgImento dell’attIvità amministrativa

1.   Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2.   Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3.        comune, per lo svolgimento delle funzioni in

ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

 

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

 

1.   In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2.   Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a)   all’informazione del contribuente (art. 5);

b)  alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c)   alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d)  alla remissione in termini (art. 9);

e)   alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f)   all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

 

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ -

ORGANO Dl REVISIONE

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

1.   L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2.   Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 41

Revisione economico-finanziaria - Organo di

revisione

1.   La revisione economica - finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2.   Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3.   L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4.   L’organo di revisione, ai sensi dell’art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

 

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione

1.   Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. m. 267/2000, come sostituito dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2.   Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a)   istituzioni;

b)  aziende speciali, anche consortili;

c)   società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.

3.   E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 43, comma 2.

4.   Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

5.   Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l’art. 113 - bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001.

Art. 43

Gestione in economia

1.   L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2.   La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 42.

 

Art. 44

Aziende speciali

1.   Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall’art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2.   Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a)   il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b)  il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3.   Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4.   Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5.   Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6.   L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7.   L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.

8.   L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9.   Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

 

Art. 45

Istituzioni

1.   In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2.   Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3.   Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 44 per le aziende speciali.

4.   Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale é attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5.   L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6.   Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7.   L’organo di revisione economico - finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

 

Art. 46

Società

1.   Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 113 - bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2.   Per l’applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

 

Art. 47

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

1.   Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2.   Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 113 - bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

 

Art.48

Tariffe dei servizi

1.   La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2.   Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1.   Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2.   Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3.   In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 50

Accordi di programma

1.   Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2.   Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

 

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

 

Art. 51

Criteri generali in materia di organizzazione

 

1.   Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

-    accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

                 riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

                 compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

-    attuazione dei controlli interni.

2.   La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 52

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.   Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2.   Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

 

Art. 53

Organizzazione del personale

1.   Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2.   Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3.   Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

 

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1.   Lo stato giuridico, il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Art. 55

Incarichi esterni

1.   La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE

GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 56

Segretario comunale - Direttore generale

1.   Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2.   Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3.   Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4.   Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

1.   Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2.   Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3.   Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a)   la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)  la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c)   la stipulazione dei contratti;

d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e)   gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f)   i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie

g)   tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizia e paesaggistico-ambientale;

h)   le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l)   l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m)  l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n)   l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4.   I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5.   Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento ai consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 58

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1.   La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2.   I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

 

Capo III

 

Art. 59

Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento

1.   Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2.   Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al, commissariamento

3.   Il sindaco ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo fra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quescienza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contatti collettivi di lavoro.

4.   Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell’accaduto il prefetto, perche’ provveda a nominare il commissario.

5.   Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6.   Una volta adottato lo schema di bilancio il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilita’ per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7.   Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il prefetto, perchè avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1.   Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dai corrispondenti regolamenti o ordinanze.

2.   Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non può essere fissato in misura inferiore a 20 euro né superiore a 50 euro.

3.   In sede di prima applicazione e fino a quando non è disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fissa il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4.   Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5.   Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di 20 euro e massima di 50 euro.

 

Art. 61

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1.   In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

 

Art. 62

Modifiche dello statuto

1.   Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con Il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entra trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3    L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4.   Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

 

Art. 63

Abrogazioni

1.   Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

 

Art. 64

Entrata in vigore

1.   Il presente statuto:

-    pubblicata nel bollettino ufficiale della regione;

-    affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;

-    inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.

 

ALLEGATO A) – Bozzetto e descrizione dello stemma (art. 5)

Stemma d’oro, alle tre torri, di rosso, chiuse a mattonate di nero, merlate alla guelfa di tre, la centrale più alta e più larga, fondate sulla pianura erbosa di verde. Ornamenti esteriori da comune.

ALLEGATO B)- Bozzetto e descrizione del gonfalone (art. 5)

Drappo troncato di rosso e di giallo riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrale in argento recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo,alternati,con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato Io stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

INDICE

 

Art.

DESCRIZIONE

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

 

1

Definizione

 

2

Autonomia

 

3

Sede

 

4

Territorio

5

Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore –

Distintivo del sindaco

6

Pari opportunità

 

7

Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate – Coordinamento degli interventi

 

8

Conferenza Stato – Città – Autonomie locali

9

Tutela dei dati personali

 

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio – Sindaco – Giunta)

 

Capo I – Consiglio comunale

 

10

Presidenza

 

11

Consiglieri Comunali – Convalida –

Programma di governo

 

12

Funzionamento del consiglio – Decadenza dei consiglieri

 

13

Sessioni del consiglio

14

Esercizio della potestà regolamentare

15

Commissioni consiliari permanenti

16

Costituzioni di commissioni speciali

17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

 

18

Interrogazioni

 

Capo II – Sindaco e giunta

 

 

19

Elezione del sindaco

20

Linee programmatiche

 

21

Vicesindaco

22

Delegati del sindaco

23

La giunta – Composizione e nomina –

Presidenza

 

24

Competenze della giunta

 

25

Funzionamento della giunta

 

26

Cessazione dalla carica di assessore

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

Capo I – Partecipazione dei cittadini

Riunioni – Assemblee – Consultazioni

Istanze e proposte

 

27

 

Partecipazione dei cittadini

 

28

 

Riunioni e assemblee

29

Consultazioni

 

30

 

Istanze, petizioni e proposte

31

Cittadini dell’Unione europea –

Stranieri soggiornanti – Partecipazione

alla vita pubblica locale

 

Capo II – Referendum

 

32

Azione referendaria

33

Disciplina del referendum

34

Effetti del referendum

 

Capo III – Difensore civico

 

35

Istituzione dell’ufficio

36

Nomina – Funzioni – Disciplina

 

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

37

Albo pretorio – Pubblicazione dei regolamenti

38

Svolgimento dell’attività amministrativa

39

Statuto dei diritti del contribuente

 

TITOLO V – FINANZA – CONTABILITA’

ORGANO DI REVISIONE

 

40

Ordinamento finanziario e contabile

41

Revisione economico – finanziaria – Organo di revisione

 

TITOLO VI

I SERVIZI

 

42

Forma di gestione

43

Gestione in economia

44

Aziende speciali

45

Istituzioni

46

Società

47

Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

48

Tariffe dei servizi

 

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE

E DI COOPERAZIONE – UNIONE E

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI –

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

49

Convenzioni – Unione e associazioni

intercomunali

50

Accordi di programma

 

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

SEGRETARIO COMUNALE

Capo I – Organizzazione

degli uffici e del personale

 

51

Criteri generali in materia di organizzazione

52

Ordinamento degli uffici e dei servizi

53

Organizzazione del personale

54

Stato giuridico e trattamento economico

del personale

55

Incarichi esterni

 

Capo II – Segretario comunale

Direttore generale – Responsabile uffici e

servizi – Rappresentanza del comune in

giudizio

 

56

Segretario comunale – Direttore generale

57

Responsabili degli uffici e dei servizi

58

Ufficio di supporto agli organi di direzione

Politica

 

Capo III – COMMISARIAMENTO

 

59

Mancata approvazione del bilancio nei termini – COMMISSARIAMENTO

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

 

 

60

Violazioni di norme comunali – Sanzioni

61

Violazione alle norme di legge – Sanzioni

62

Modificazioni dello statuto

63

Abrogazioni

64

Entrata in vigore

Allegato A) – Bozzetto e descrizione

dello stemma (Art.5)

Allegato B) – Bozzetto e descrizione

del gonfalone (Art. 5)