Per
l’adozione del Piano di Zona in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 e della Delib. CR. n. 69/8 del giugno 2002 “Adozione del Piano sociale Regionale 2002-2004 della Regione Abruzzo”.
PREMESSA
- il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000.
- il disposto
dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Lgs. 267/2000),
consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano
accordi di programma “….per la definizione e l’attuazione di opere,
di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.
- l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.
- il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni nn. 59/5 del 19 marzo 2002 e 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L.R. n. 22 del 1998.
- il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002, ha approvato il Piano sociale 2002-2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000.
- la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 n. 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.
- l’articolo 1
della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita “La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione
e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.
INIZIATIVA
La Comunità Montana Vestina n. 34, quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed indice presso la sede dell’ente, in data 17.12.2002 la Conferenza dei Sindaci per l’adozione del Piano di Zona.
Il processo di scelta dell’Ente d’Ambito Sociale si è articolato nelle seguenti fasi:
1. individuazione, a seguito della nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali, dell’Ente d’Ambito da parte del Consiglio Regionale d’Abruzzo;
2. adesione all’ambito da parte dei Comuni interessati con rispettive deliberazione di Consiglio.
L’iter formativo per l’approvazione del Piano di Zona è stato scandito dalle seguenti fasi:
- individuazione dell’Ente d’Ambito Sociale da parte della Regione Abruzzo
- Conferenza dei Sindaci del 04.09.2002 per la presentazione delle linee guide del PSR ed individuazione dei soggetti rappresentativi da invitare per la costituzione del gruppo di piano
- adesione all’Ente d’Ambito Sociale da parte dei singoli Comuni
- costituzione gruppo di piano e relativi incontri dal 18.09 al 04.10/2002
- Conferenza dei Sindaci 22.10.2002 illustrazione lavori gruppo di piano
- stesura materiale del piano da parte dell’Ufficio di Piano durante i mesi di ottobre e novembre
- sottoscrizione del verbale di concertazione con le organizzazioni sindacali
- Conferenza dei Sindaci 15.11.2002 consegna e discussione bozza del Piano Sociale e approvazione criterio di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali
- approvazione del piano da parte del gruppo di piano in data 9.12.2002
- Conferenza dei Sindaci in data 10.12.2002 per l’approvazione del piano
Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue
ART. 1
La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.
ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’ambito n. 34 “Vestina”, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.
ART. 3
IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona.
ART. 4
RESPONSABILITA’
Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:
a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale, nel sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel responsabile di zona dell’azienda sanitaria;
b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa dell’Ente d’Ambito Sociale, incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’ intervento, comunicato al cittadino.
ART. 5
ASSETIO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONEIGESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci negli Ambiti formati da più Comuni.
La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale ed è rappresentata dal vice-Sindaco del Comune di Penne che assume il compito di coordinare i lavori e si avvale dell’Ufficio di Piano, già istituito, che viene confermato.
Alla Conferenza dei Sindaci compete:
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso l’esame dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;
- l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma;
- la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma;
- la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;
- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci saranno definite in apposito regolamento.
ART. 6
ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA
L’ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale.
Ad esso compete:
- coordinamento attività dell’ente gestore dei servizi in termini tecnici ed amministrativi;
- controllo sulla qualità dello svolgimento dei servizi;
- formulazione schede di valutazione;
- predisposizione banca dati;
- predisposizione della documentazione per i successivi atti finanziari ed amministrativi;
- promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse per lo sviluppo delle politiche dì inclusione sociale;
- formulazione di proposte e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;
- relazione quadrimestrale all’organo di controllo;
- questionari di custumer satisfaction;
- controllo contabile e rendicontazione finanziaria;
- predisposizione gare d’appalto, convenzioni, protocolli d’intesa, ecc.;
- redazione e pubblicizzazione della carta dei servizi e della cittadinanza sociale;
- partecipazione a gruppo interistituzionali, riunioni, ecc.;
- rendicontazione annuale sull’andamento dei servizi sociali,
- assistenza al Collegio di Vigilanza.
Il regolamento dell’Ufficio di Piano sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci che espliciterà, in dettaglio, le funzioni e i ruoli attribuiti all’Ufficio stesso.
ART. 7
PERSONALE PER L’UFFICIO DI PIANO
L’utilizzo del personale dell’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Referente del Piano individuato dall’Ente d’Ambito Sociale.
Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle Amministrazioni locali interessate.
ART. 8
CONSULENZE ESTERNE
L’Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti o collaboratori esterni per l’ esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti dell’Ente d’Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A..
ART. 9
COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO
La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza presieduto dal Coordinatore della Conferenza dei Sindaci e composto da un membro designato dalla Provincia ed un membro designato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale, con l’assistenza dell’Ufficio di Piano.
Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano Sociale.
ART. 10
EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITUALE
Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due: Il Collegio in questione deciderà secondo legge.
ART. 11
PUBBLICAZIONE
Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di nn. ___ giorni dalla sottoscrizione, di tutti gli Enti interessati, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.
ART. 12
DURATA
La durata del presente accordo è fissata in tre anni. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.
ART. 13
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).
REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE N. 88 DEL 21 FEBBRAIO 2003:
PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2003-2005 DELL’AMBITO N. 34 “VESTINA” - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ -
LA GIUNTA REGIONALE
…OMISSIS…
DELIBERA
per i narrati motivi,
1. di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 28 gennaio 2003, allegata per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di fare propria
la prescrizione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di
Zona 2003-2005” nella seduta del 28.1.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito
Territoriale n. 34 “Vestina” di “sottoporre il piano, entro il periodo di
attuazione, a modifica integrativa concernente l’attivazione dei servizi
rientranti nel livello essenziale di assistenza (LIVEAS) “Strutture e centri
residenziali e semiresidenziali”;
3. di condividere
la raccomandazione, formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani
di Zona 2003-2005” nella seduta del 28.1.2003 in ordine al piano di zona
dell’ambito Territoriale n. 34 “Vestina”, di “potenziare il servizio, rientrante
fra i LIVEAS, “Centri di accoglienza” estendendolo ad altre tipologie di
utenza, eventualmente ampliando l’offerta del centro di prima accoglienza “La
Rondine”;
4. di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonché a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;
5. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;
6. di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina” Il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.