L’anno duemiladue il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 18.20 in Spoltore e nella Casa Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocata nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 25315 in data 12 Dicembre 2002 si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:
SINDACO |
Presenti |
Assenti |
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CONSIGLIERI |
Presenti |
Assenti |
Renzetti Donato |
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DONOFRIO Dino |
Si |
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CONSIGLIERI |
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D’ONOFRIO Giuliano |
Si |
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CAPUZZI Nando |
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Si |
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FELICIANI Feliciano |
Si |
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CRUSCO Vincenzo |
Si |
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FINOCCHIO Gabriele |
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Si |
DE LEONARDIS Antonio |
Si |
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MANCINI Lorenzo |
Si |
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DI GIAMBERARDINO Raffaella |
Si |
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MATRICCIANI Lucio |
Si |
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DI GIOSAFFATTE Enzo |
Si |
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PARTENZA Ernesto |
Si |
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DI GIROLAMO Quirino |
Si |
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RANGHELLI Franco |
Si |
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DI MARTILE Paolo |
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Si |
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ROSINI Enio |
Si |
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DI MARZIO Leone |
Si |
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SBORGIA Alessio |
Si |
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D’INCECCO Luciano |
Si |
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SCURTI Luigi |
Si |
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Consiglieri assegnati N. 20
Presenti N. 17
Assenti N. 4
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca DIODATI.
Assume la presidenza il Sig. Franco RANGHELLI il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Sigg.ri: MANCINI Lorenzo, PARTENZA Ernesto, DI GIAMBERARDINO Raffaella.
il consiglio comunale
Premesso che:
Preso atto delle istanze presentate dai sigg.ri:
a) Vincenzo Capuni in qualità di Presidente della Soc. Coop. Edera con sede in Roseto degli Abruzzi, Vicolo Metauro n. 7, - giusta nota recepita al protocollo generale in data 03.10.2002 prot. n. 19321 ad oggetto “Programma costruttivo di n. 9 alloggi nel PEEP di Villa Raspa. Richiesta adeguamento convenzione”;
b) Enio Rasetti in qualità di Presidente della Soc. Coop. Fercasa con sede in Pescara, Via Campo Felice n. 30, giusta nota recepita al protocollo generale in data 03,10.2002 prot. n. 19322 ad oggetto “Programma costruttivo di n. 9 alloggi nel PEEP di Villa Raspa. Richiesta adeguamento convenzione”;
le quali chiedono l’adeguamento delle convenzioni, a suo tempo da essi stipulate con il Comune di Spoltore, ai criteri di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 ed alla delibera di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998;
Considerato che tali richieste tendono a rendere omogenei i criteri di determinazione delle superfici Su (superficie utile), Snr (superficie non residenziale), Sp (superficie a parcheggi) contenuti nell’art. 10 delle convenzioni sottoscritte con i criteri all’uopo dettati dalla delibera di Giunta Regionale menzionata prima e dalla delibera di Consiglio Regionale citata successivamente;
Considerato che:
- il sig. Enio Rasetti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della “FERCASA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” con sede in Pescara Via Campo Felice n. 30 ha stipulato con questo Ente convenzione per I’ assegnazione di un’area in diritto di superficie in ambito P.e.e.p. della fraz. Villa Raspa ai fini della realizzazione di un programma costruttivo di n. 9 alloggi, ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, in data 04.03.1997 raccolta n. 24.667 repertorio n. 127.389 conforme allo schema approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 05.06.1995;
- il sig. Vincenzo Capuni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della “EDERA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” con sede in Roseto Degli Abruzzi (TE) contrada Colle Quattrino ha stipulato con questo Ente convenzione per l’assegnazione di un’area in diritto di superficie in ambito P.e.e.p. della fraz. Villa Raspa ai fini della realizzazione di un programma costruttivo di n. 9 alloggi, ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, in data 03.07.1997 raccolta n. 24.883 repertorio n. 127.689 conforme allo schema approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1995;
Considerato altresì:
1) che le sopra richiamate istanze si riferiscono ad atti negoziali stipulati dal Comune di Spoltore con le citate cooperative successivamente all’emanazione delle indicazioni di cui alla predetta delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 e prima dell’emanazione della delibera di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998;
2) che le suddette convenzioni contengono rapporti tra superficie utile Su /superficie non residenziale Snr e tra superficie utile Su/superficie parcheggi Sp differenti da quelli indicati nelle delibere di G.R. e di C.R. citate;
3) che le innovazioni al riguardo, contenute nelle menzionate delibere di G.R. e di C.R.:
a) - incrementano le percentuali di realizzazione sia della superficie non residenziale (Snr) che della t superficie a parcheggi (Sp) rispetto alla superficie utile (Su);
b) - specificano puntualmente la superficie utile (Su);
c) - specificano puntualmente la superficie non residenziale (Snr), con la distinta delle caratteristiche ed il metodo inerente il calcolo;
d) - introducono il vincolo di pertinenzialità delle superfici a parcheggio agli edifici;
Ritenuto opportuno conformarsi alle disposizioni regionali e pertanto aderire alle richieste formulate dal sig. Enio Rasetti in qualità di Presidente del Consiglio dì Amministrazione e legale rappresentante della “FERCASA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” e dal sig. Vincenzo Capuni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della “EDERA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” aggiornando i criteri e confermando per il resto quanto già contenuto nell’art. 10 della convenzione menzionata;
Valutato che a tal fine sia necessario sostituire l’attuale testo dell’art. 10 della convenzione, che recita: omissis”
10.1 - La superficie complessiva (Sc), calcolata con espresso riferimento ai Decreti Ministeriali per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, è costituita da:
a) Superficie utile abitabile (Su), data dalla superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto 1 dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro degli sguinci di porte e finestre;
b) Superficie non residenziale (Snr) intesa quale superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurata al netto dei muri perimetrali e’d quelli interni. Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell’organismo abitativo;
c) Superficie parcheggi (Sp) si intende la superficie da destinare ad autorimessa o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. Tale superficie dovrà essere conténuta al 45% della superficie utile abitabile. Tale limite si intende non per singolo alloggio, ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo. La superficie complessiva è data dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale (Snr) e della superficie dei parcheggi (Sp);
10.2 Le superfici delle autorimesse o dei posti macchina al coperto, per i quali occorrano particolari opere strutturali di impermeabilizzazione (soletta e pareti perimetrali contro terra in c.a. a tenuta fermo restando il limite di cm all’art. 11.1 che precede “omissis con il seguente nuovo testo dell’art. 10:
10.1 La superficie complessiva (Sc), calcolata con espresso riferimento ai Decreti Ministeriali ed alle delibere di G.R. n. 5327 del 6.11.1995 e di C.R. n. 111/11 del 30.12.1998 per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, è costituita da:
a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie dì pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio. degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne e degli armadi a muro nella misura massima del 5% della Su;
b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo - quali androni d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli si calcola in proiezione orizzontale una sola volta, non sono considerate Snr le superfici dei sottotetti solo ispezionabili e/o quando la porzione di sottotetto è di altezza inferiore a ml. 2,40. la Snr del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale. La superficie non residenziale (Snr) non dovrà essere superiore al 60% della superficie utile (Su) Tale limite si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo;
c) superficie a parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi dì manovra. La superficie per parcheggi (Sp) non dovrà essere inferiore ai minimi inderogabili di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 e non superiore al 60% della superficie utile (Su) con vincolo di pertinenzialità agli edifici ai sensi del citato ad. 41 sexies e successive modifiche ed integrazioni. Tale limite si intende non per singolo alloggio, ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo. La superficie complessiva è data dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale (Snr) e della superficie dei parcheggi (Sp).
10.2 Le superfici delle autorimesse o dei posti macchina al coperto, per i quali occorrano particolari opere strutturali di impermeabilizzazione (soletta e pareti perimetrali contro terra in c.a. a tenuta d’acqua), potranno essere computate al settantacinque per cento (75%) della superficie effettiva, fermo restando il limite di cui all’art. 11.1 che segue:
Atteso che la modifica di cui sopra, peraltro conseguente a disposizioni regionali, non altera gli impegni assunti in relazione agli elementi di interesse pubblico, ne comporta modifica allo strumento urbanistico (piano di zona) prodromico alla convenzione medesima;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, quali risultano dall’allegato “A”;
Visto l’articolo 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri come risultante dal resoconto dattiloscritto integrale della seduta consiliare relativa all’argomento in oggetto (all.B);
Con voti nel suo complesso:
- astenuti n. 2 (D’ONOFRIO Dino - Dl MARZIO Leone);
- favorevoli n. 14;
- contrari n. 1 (ROSINI Enio);
Delibera
1) Di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di adeguare le convenzioni della “EDERA Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” e della ‘FERCASA - Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” ai criteri di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 e alla delibera dì Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998 e pertanto di sostituire all’art. 10 il seguente testo:
“10.1 - la superficie complessiva (Sc), calcolata con espresso riferimento ai Decreti Ministeriali ed alle delibere di G.R. n. 5327 del 6.11.1995 e di C.R. n. 111/11 del 30.12.1998 per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, è costituita da:
a) - superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne e degli armadi a muro nella misura massima del 15% della Su;
b) - superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi quali logge, balconi, cantinole e soffitte -e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo - quali androni d’ingresso, porticati liberi volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta; non sono considerate Snr le superfici dei sotto tetti solo ispezionabili e/o quando la porzione di sotto tetto è di altezza inferiore a mi. 2,40,. la Snr del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale. La superficie non residenziale (Snr) non dovrà essere superiore al 60% della superficie utile (Su) Tale limite si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo;
c) - superficie a parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. La superficie per parcheggi (Sp) non dovrà essere inferiore ai minimi inderogabili di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 e non superiore al 60% della Su con vincolo di pertinenzialità agli edifici ai sensi del citato art. 41 sexies e successive modifiche ed integrazioni. Tale limite si intende non per singolo alloggio, ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo. La superficie complessiva è data dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale (Snr) e della superficie dei parcheggi (Sp);
10.2 Le superfici delle autorimesse o dei posti macchina al coperto, per i quali occorrano particolari opere strutturali di impermeabilizzazione (soletta e pareti perimetrali contro terra in c.a. a tenuta d’acqua), potranno essere computate al settantacinque per cento (75%) della superficie effettiva, fermo restando il limite di cui all’art. 11.1 che segue;
3) Di precisare che analogo adeguamento della convenzione potrà essere richiesto da tutti i soggetti interessati che si trovassero nelle medesime condizioni delle cooperative citate;
4) Di stabilire che al presente atto venga data pubblicità, oltre che mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, anche mediante avviso da affiggere nei luoghi pubblici e pubblicazione per estratto sul B.U.R.A. a garanzia della massima conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati;
5) Di dare mandato agli uffici preposti per i successivi adempimenti consequenziali;
Il Consiglio Comunale
riconosciuta l’urgenza, con voti: ASTENUTI n. 2 (D’ONOFRIO Dino - Dl MARZIO Leone), FAVOREVOLI n. 14, CONTRARI n. 1 (ROSINI Enio) dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:
ILPRESIDENTE
Franco Ranghelli
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati