IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rinnovare, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e della L.R. n. 83/2000 così come disciplinato dalla D.G.R. n. 1966 del 15.09.1999, a favore deI Comune di Capitignano per il completamento della discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani alle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) procedere al completamento del 1° lotto denominato in relazione tecnica “1° ampliamento” a quota mt. 881 s.l.m e che le opere di cui al parere ARTA siano realizzate nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

b)  che al termine di detto completamento il Comune provveda a dare comunicazione all’ARTA dell’avvenuto completamento e che l’ARTA relazioni in merito alla Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti;

c)   che a seguito della fine lavori può essere dato avvio all’esercizio del 1° lotto denominato in relazione tecnica “1° ampliamento”, secondo quanto già disposto nella D.G.R. n. 1966 del 15.09.1999 e con le modalità indicate dalla L.R. n. 83/2000 art n. 22;

2)   di stabilire che, per la realizzazione dei lotti successivi della discarica, il Comune di Capitignano (AQ) alla fine di ogni singola fase di costruzione proceda, in conformità a quanto disposto al predetto art. 22 della L.R. n. 83/00. ad inviare alla Regione Abruzzo la necessaria documentazione;

3)   di subordinare l’autorizzazione:

a)   a quanto stabilito dalla L.R n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b)  a quanto stabilito dalle vigenti normative per quanto attiene allo smaltimento di rifiuti tal quali in discarica;

c) all’obbligo di tenere il. registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

d) all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

4)   di obbligare il Comune di Capitignano a provvedere agli adempimenti indicati all’Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, nei limiti temporali previsti;

5)   di prescrivere che le operazioni di trattamento e smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-     le fasi di trattamento e smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-     deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-     deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-     devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

6)   di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Comune beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

7)   di richiamare il Comune interessato al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente nella materia;

8)   di confermare, inoltre, per quanto applicabili, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1966 del 15.09.99, non riportate nel presente provvedimento;

9)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, dei D. Lgs. n. 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila);

11) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano (AQ);

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo