IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione regionale n. 408 del 25.02.1998, prorogata di un anno in base al provvedimento n. 98 del 21.02.2001, per attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi e non pericolosi, a favore della Ditta Autodemolizione Sider Pescara s.r.l. - Via Tiburtina n. 374 - 65122 Pescara;

2)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 1) è subordinata al rispetto delle condizioni dettate dall’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Pescara) con nota n. 2021/CA-PE del 02.04.2003, di seguito elencate:

      Pieno rispetto delle prescrizioni della DGR. n. 408/98 punto 3);

-    Manutenzione dell’area impermeabilizzata di smontaggio e delle fosse di decantazione

-    Lo stoccaggio delle auto ancora da bonificare deve avvenire solo nelle aree impermeabilizzate; la Ditta potrà completare la pavimentazione per tutta l’area di stoccaggio delle auto ancora da bonificare con rete di raccolta reflui e acque. meteoriche dandone, prima dell’inizio dei lavori, comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti essendo tale intervento una variante non sostanziale al progetto;

-    Stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

-    Rispetto di quanto previsto dai criteri riportati nelle pagg. 1820-1821 “impianti di rottamazione veicoli a motore fuori uso” del Piano Regionale dei Rifiuti;

-    Per lo stoccaggio degli oli minerali esausti, la Ditta dovrà rispettare i vari adempimenti dettate dalle nonne tecniche (All. C del D.M. 16 maggio 1996 n. 392), comunicando all’A.R.T.A e al Servizio Gestione Rifiuti, entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento la presentazione dello stato di fatto con evidenziazione di tutte le carenze rispetto al D.M. citato, e entro sei mesi la presentazione del progetto esecutivo di adeguamento.

3)         di stabilire che, in conformità a quando previsto dall’art. 28 comma 3 del D.lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

4)         di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere dell’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Pescara) n. 2021/CA-PE del 02.04.2003, possono essere trattati i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente;



5)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    che, le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate.

7)   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n.  22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

9)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 408 del 25.02.1998;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Pescara;

11) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizione Sider Pescara s.r.l. - Via Tiburtina n. 374 - 65122 Pescara;

12) di disporre alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo di Palo