IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2003, Protocollo 4462, dal Signor:
Cognome DI GREGORIO |
Nome FEDERICO |
Data di nascita 28 GENNAIO 1976 |
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Comune di nascita LEGNANO |
Provincia MI |
Comune di residenza PENNE |
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Via/Località Via Giovanni De
Caesaris |
N. civico 6 |
C.a.p. 65017 |
Codice Fiscale/Partita I.V.A. DGR FRC 76A28 E514E |
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Titolo di studio |
Telefono |
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LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA |
085/8270940 / 33818124433 |
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per l’iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori di inseminazione artificiale – Sezione F – VETERINARI;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);
Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
Vista la legge regionale n. 77/99;
DISPONE
1. l’iscrizione del Signor:
Cognome DI GREGORIO |
Nome FEDERICO |
Data di nascita 28 GENNAIO 1976 |
||||
Comune di nascita LEGNANO |
Provincia MI |
Comune di residenza PENNE |
||||
Via/Località Via Giovanni De
Caesaris |
N. civico 6 |
C.a.p. 65017 |
Codice Fiscale/Partita I.V.A. DGR FRC 76A28 E514E |
|||
Titolo di studio |
Telefono |
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LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA |
085/8270940 / 33818124433 |
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nell’elenco
Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F – VETERINARI;
2. al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:
P |
E |
0 |
1 |
7 |
2 |
F |
3. di fare obbligo al
Signor DI GREGORIO FEDERICO:
3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;
3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;
3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;
3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
3.6. non suddividere le singole dosi, nè impiegarle
per più di una fecondazione;
3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
3.8. comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale. Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 3 marzo 2003 (protocollo n. 4462 del 5 marzo 2003);
4. di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Zanelli