IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2003, Protocollo 4059, dal Signor:

Cognome

MERCHIORRE

Nome

DOMENICO

Data di nascita

4 ottobre 1962

Comune di nascita

GESSOPALENA

Provincia

CH

Comune di residenza

GESSOPALENA

Provincia

CH

Via/Località

P.ZZA NENNI

N. civico

 

C.a.p.

66010

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

MLC DNC 62R04 D996L

In qualità di Presidente prot-tempore dell’Associazione Provinciale Allevatori di CHIETI;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Vista la legge regionale n. 77/99;

Vista  l’attestazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S. di CHIETI redatta in data 23 dicembre 1999;

AUTORIZZA

l’Ente

Denominazione/Ragione Sociale

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

Comune di residenza

CHIETI

Provincia

CH

Via/Località

Via Osento

N.civico

22

C.a.p.

66013

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

0.0300380699

a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Chietri via Osento 22, recapito telefonico 0871/564867, per la specie: bovina, ovicaprina, suina, bufalina, e cunicola;

DISPONE

1.   al suddetto Recapito è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

C

H

0

0

0

1

R

 

Sigla Provincia

Numero Progressivo Attribuito

Codice struttura

la presente autorizzazione è valida fino al 20 aprile 2004 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

2.   di fare obbligo all’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI CHIETI:

2.1.di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

2.2. di tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda;

2.3. di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

2.4. di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo al Settore Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

2.5.            di distribuire il ,materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;

2.6. di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenete i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’articolo 13, comma 1, lettera “O” dello stesso decreto;

2.7. di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

2.8. di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

2.9 di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M. – 403/2000;

3.0 di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli