IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la domanda presentata in data 11 febbraio 2003, Protocollo 2626, dal Signor:
Cognome FINOCCHIO |
Nome GIANCARLO |
Data di nascita 18 novembre 1955 |
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Comune di nascita Loreto Aprutino |
Provincia PE |
Comune di residenza Loreto Aprutino |
Provincia PE |
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Via/Località C.DA CORDANO |
N. civico 23 |
C.a.p. 65010 |
Codice Fiscale/Partita
I.V.A. FNC GCR 55S18 E691H |
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In qualità di Presidente prot-tempore dell’Associazione Provinciale Allevatori di Pescara;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);
Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
Vista la legge regionale n. 77/99;
Vista l’attestazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S. di Pescara redatta in data 17 luglio 1997;
AUTORIZZA
L’Ente
Denominazione/Ragione Sociale ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI |
Comune di residenza SPOLTORE |
Provincia PE |
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Via/Località Via Maiella-Loc. Santa Teresa |
N.civico 23 |
C.a.p. 65010 |
Codice Fiscale/Partita I.V.A. 01421780683 |
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a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Loreto Aprutino (PE), Via Passo Cordone, recapito telefonico 085/4972091, per la specie: bovina, suina, bufalina, ovina, caprina, equina, cunicola e canina;
DISPONE
1. al suddetto Recapito è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:
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P |
E |
0 |
0 |
0 |
2 |
R |
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Sigla Provincia |
Numero Progressivo
Attribuito |
Codice struttura |
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la presente autorizzazione è valida fino al 12 gennaio 2004 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);
2. di fare obbligo
all’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI PESCARA:
2.1. di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
2.2. di tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda;
2.3. di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
2.4. di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo al Settore Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato;
2.5. di distribuire il ,materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;
2.6. di rilasciare, per ogni atto di vendita di
materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio
contenete i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio
cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora
dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento
del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi
della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite
le indicazioni previste per i centri all’articolo 13, comma 1, lettera “0”
dello stesso decreto;
2.7. di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;
2.8. di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;
2.10.di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M. – 403/2000.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Zanelli