IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2003, Protocollo 2104, dal Signor:

Cognome

DI PALMA

Nome

BEATRICE

Data di nascita

13 dicembre 1970

Comune di nascita

Atri

Provincia

TE

Comune di residenza

PINETO

Provincia

TE

Via/Località

BUONARROTI

N. civico

27

C.a.p.

64025

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

DPLBRC70T53A488M

Titolo di studio

Telefono

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

085/9490603

per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale – Sezione F – VETERINARI;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Vista la legge regionale n. 77/99;

DISPONE

1.   l’iscrizione del Signor:

Cognome

DI PALMA

Nome

BEATRICE

Data di nascita

13 dicembre 1970

Comune di nascita

Atri

Provincia

TE

Comune di residenza

PINETO

Provincia

TE

Via/Località

BUONARROTI

N. civico

27

C.a.p.

64025

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

DPLBRC70T53A488M

Titolo di studio

Telefono

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

085/9490603

 

nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F – VETERINARI;

2.   al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

T

E

0

3

0

2

F

3.   di fare obbligo al Signor DI PALMA BEATRICE:

3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6. non suddividere le singole dosi, nè impiegarle per più di una fecondazione;

3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

3.8. comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 30 gennaio 2003 (protocollo n. 2104 del 4 febbraio 2003);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli