IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Premesso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di SULMONA (AQ), con atti n. 16 del 15.01.2000 e n. 20 del 18.03.2000, esecutivi nei modi legge, ha disposto l’acquisizione, di terreni per l’ampliamento della nuova fabbrica di confetti “OVIDIO” della Ditta CARUGNO di SULMONA (AQ);

Vista l’istanza del Consorzio stesso n. 35 del 07.01.2002, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di pubblicazione dell’elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di SULMONA (AQ);

Omissis

ORDINA

Che il predetto Elenco delle ditte e l’annesso Piano particellare, parte integrante ed inscindibile del presente atto, siano depositati per trenta giorni consecutivi nella Segreteria del Comune di SULMONA (AQ), e che sia curata dal Sindaco di detto Comune la pubblicazione nell’Albo Pretorio.

Dovrà, inoltre, essere osservato quanto disposto dall’art. 31 della L. 24.11.2000, n. 340 in merito all’obbligo di pubblicazione.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di SULMONA (AQ) è incaricato di comunicare la misura dell’indennità provvisoria agli interessati (art. 11 L. 285/71).

L’Aquila, lì 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Giovanni Pace