Art. 1

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. del 23.5.2000, n. 164, la Società EDISON GAS è autorizzata al fine della costruzione di una variante al tracciato del metanodotto D.N.8 denominato  CARASSAI - POGGIO S. VITTORINO ricadente nel Comune di ANCARANO (TE), ad occupare d’urgenza le strisce di terreno della superficie complessiva di mq. 7.000 di proprietà delle Ditte di cui agli allegati elenchi che formano parte integrante del presente decreto.

Tali strisce sono indicate nella planimetria alla scala 1:2000 che si allega al presente decreto perché ne faccia parte integrante.

I termini per l’inizio e l’ultimazione dell’Occupazione d’Urgenza del suddetto terreno s intendono fissati in anni due a far data dall’emissione del presente decreto.

I termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni sono rispettivamente stabiliti come segue:

LAVORI - INIZIO:

entro 12 mesi a far data dall’immissione nel possesso dei terreni ;

 

FINE:

entro 24 mesi a far data dall’immissione nel possesso e comunque entro i termini finali dell’occupazione d’urgenza dei terreni;

 

ESPROPRIAZIONI - INIZIO:

il 21.05.2002 (data dichiarazione pubblica utilità);

 

FINE:

entro il 21.05.2007 (entro 5 anni dalla data di dichiarazione di pubblica utilità);

 

Art. 2

Per l’occupazione anzidetta, la Società è tenuta a corrispondere, direttamente, alle ditte proprietarie, prima dell’inizio dei lavori di posa del metanodotto, un’indennità una tantum ed un’indennità . annua, come da allegati elenchi.

Tali indennità dovranno essere accettate o rifiutate mediante espressa dichiarazione trasmessa alla Direzione OO.PP., Servizio Infrastrutture Servizi della Regione Abruzzo ed alla Società EDISON GAS entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Qualora il terreno oggetto d’occupazione sia intestato a più proprietari:

-       l’accettazione dovrà essere controfirmata da tutti;

-    il rifiuto potrà essere manifestato anche singolarmente;

Nel caso di rinvio o silenzio avrà luogo solo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art.3

Qualora al termine dei lavori, e comunque entro e non oltre un anno della fine del biennio di occupazione, le Ditte proprietarie lamentino motivati e documentati danni superiori a quelli previsti nel verbale di stato di consistenza e dei quali sia possibile l’accertamento, le stesse potranno richiedere - nei modi previsti dalla legge - alla Regione un nuovo sopralluogo per l’eventuale revisione delle indennità stabilite con il presente decreto.

Art.4

Nel termine di anni 5, come stabilito all’art. 2 del D.P.G.R.A. n. 121 del 21.05.2002, di pubblica utilità, citato nelle premesse, la Soc. EDISON GAS completerà la procedura per l’ottenimento dei prescritti titoli ablativi, a seguito dei quali corrisponderà alla Ditta proprietaria un’ulteriore distinta indennità.

Art.5

Il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito della presentazione alla Regione Abruzzo, Direzione OO.PP., Servizio Infrastrutture e Servizi degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento diretto, da parte della EDISON GAS, delle indennità stabilite al precedente art. 2, con l’emanazione di apposito decreto di esecutorietà;

Art.6

Il presente decreto sarà notificato a cura e a spese della Soc. EDISON GAS nelle forme della notificazione giudiziaria, non oltre 60 giorni dalla consegna del provvedimento alla Società medesima, salvo cause non dipendenti dalla volontà dell’Ente occupante.

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace