DELIBERA

1.   di approvare il “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”, per un importo di complessivo di spesa pubblica di euro 191.874,00=;

2.   di inviare il “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo” alla 3° Commissione Consiliare per l’Agricoltura per l’acquisizione del parere di competenza, previsto ai sensi della legge regionale n. 53/97;

3.   di impegnare nuovamente la somma di Euro 191.874,00 sui seguenti Capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario secondo gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

-    Capitolo 102488 per la somma di Euro 152.636,08;

-    Capitolo 102444 per la somma di Euro 39.237,92;

4.   di rinviare, invece a successivi atti del Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato gli ulteriori provvedimenti attuativi del “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”

5.   di fare obbligo all’Associazioni Regionali Allevatori d’Abruzzo:

-    di rendicontare l’attività e le spese sostenute secondo le indicazioni stabilite dal “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo” e le modalità indicate dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;

-    di certificare l’effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22 con l’intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un’ anticipazione superiore al contributo massimo concedibile alle Associazioni di che trattasi, detto importo è da considerarsi quale anticipazione del contributo pubblico per le attività da svolgere nell’anno successivo;

6.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a)   il “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”, predisposto dall’Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni animali - Servizio produzioni agricole e mercato - Direzione Agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, costituito da 17 pagine dattiloscritte;

b)   la nota dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo n. 665/220, ps. 17, del 29 aprile 2002, costituita da 4 facciate dattiloscritte;

c)   la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. n. 22941 del 4 luglio 1995 costituita da otto facciate dattiloscritte.