COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

 

STATUTO COMUNALE

(Approvato con deliberazioni del C.C. n. 4 del 28.03.2002 e n. 6 del 29.03.2002)


indice

SEZIONE I
PRINCIPI

Articolo 1 – Principi ………………………………….…………….…..……………….Pag.   4

Articolo 2 - Funzioni ………………………………………………...………………….Pag.   4

Articolo 3 - Territorio, stemma e gonfalone ……………….……...…..……….……….Pag.   4

Articolo 4 - Albo Pretorio ……………………………………......…….……………….Pag.   5

Articolo 5 - Pari opportunità ………………………………..…..……..…….………….Pag.   5

SEZIONE II
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6 – Organi politici ……………………………...……...…..…………….…….Pag.   5

Articolo 7 –Il Consiglio comunale. Composizione. ..…………………………….…….Pag.   5

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio ……………..……..………………….…….Pag.   5

Articolo 9 - Sessioni del Consiglio ………………...………..………………………….Pag.   6

Articolo 10 - Competenze del Consiglio ………..………..…...………………….…….Pag.   6

Articolo 11 - Linee programmatiche ………..…………..……….……………….…….Pag.   6

Articolo 12 - Partecipazione dei Consiglieri ……………..……………………………..Pag.   6

Articolo 13 – Attività ispettiva …………………………..………..…..………….…….Pag.   7

Articolo 14 - Il Sindaco ………………………………..……..……….………………..Pag.   7

Articolo 15 - Nomina e revoca dei rappresentanti …..…..…………….………….…….Pag.   8

Articolo 16 - Vicende della carica del Sindaco ……….………………………….……..Pag.   8

Articolo 17 - Vice Sindaco e Assessore Anziano …………………………..…….…….Pag.   9

Articolo 18 - Giunta comunale ………………...……………………………….………Pag.   9

Articolo 19 - Competenza della Giunta ………..…………………………….…….…...Pag.   9

Articolo 20 - Responsabilità …………………………………………….……………...Pag. 10

Articolo 21 - Divieto di incarichi e consulenze ………………………………………...Pag. 10

SEZIONE III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 22 - La partecipazione dei cittadini …...…………………………….….….….Pag. 10

Articolo 23 - Rapporti con le associazioni …………………………………………..….Pag. 10

Articolo 24 - Organismi di partecipazione ……………………………………….….….Pag. 10

Articolo 25 - Referendum ….……………………….……………………………….….Pag. 11

Articolo 26 - Iniziativa dei singoli cittadini ………….…………………………...…….Pag. 11

Articolo 27 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini …...………………….….Pag. 12

Articolo 28 - Partecipazione al procedimento ……………………..……………...…….Pag. 12

Articolo 29 - Servizio per le relazioni con il pubblico  …………….………………..….Pag. 12

Articolo 30 - Integrazione sociale …………………………………...…….……….…...Pag. 12

SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO

Articolo 31 - Il Difensore civico …….………………………………………………….Pag. 13

SEZIONE V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 32 - Finanza locale …………………………………………………..………...Pag. 13

Articolo 33 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio …..….……………………...………Pag. 13

Articolo 34 - Regolamento di contabilità ………………..……..……………………….Pag. 14

Articolo 35 - Il Revisore dei conti ………………………….………………….……….Pag. 14

SEZIONE VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36 - Organizzazione uffici e personale …………….………………………….Pag. 15

Articolo 37 - Segretario comunale ………………………….………………….……….Pag. 15

Articolo 38 - Vice Segretario ………………………………...…………………………Pag. 16

Articolo 39 - Il Direttore generale ……………………………..……………….……….Pag. 16

Articolo 40 – Rappresentanza e difesa in giudizio …………….……………………….Pag. 16

Articolo 41 - Controlli Interni …………………………………..………………...…….Pag. 16

SEZIONE VII
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 42 - Conferenza dei servizi ……………………………...…………………….Pag. 17

Articolo 43 - Pubblicazione ed esecutività  ……………………….……………...…….Pag. 17

Articolo 44 - Forme particolari di pubblicazione …………………..………………..…Pag. 18

Articolo 45 - Sanzioni amministrative ………………………………………………….Pag. 18

SEZIONE VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 - Modifiche allo Statuto ………………………………….………..……….Pag. 18

Articolo 47 - Pubblicazione ed entrata in vigore ………………………..………..…….Pag. 18


COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

 

STATUTO COMUNALE

 

SEZIONE I
PRINCIPI E FUNZIONI

Articolo 1
Principi

1.   Il Comune di Pietracamela, nell’ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, e in particolare a:

a)   superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;

b)  incentivare i settori produttivi;

c)      tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale;

d)      favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

Articolo 2
Funzioni

1.   Il Comune di Pietracamela svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.

2.   Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia nonché con altri enti pubblici operanti sul territorio.

3.   Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4.   E’ impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.

5.   Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3
Territorio, stemma e gonfalone

1.   Il territorio comunale si estende per Kmq. 47,44 ed è delimitato come segue:

Nord : Comune di Fano Adriano a mezzo della Zona Mannara e del Fosso Rio Arno;

Sud  : Provincia dell’Aquila a mezzo del Pizzo Cefalone, Pizzo della Marchesa, Passo della Portella e Monte Portella;

Est    : Comune di Isola del Gran Sasso a mezzo del Gran Sasso e zona Cima Alta

           Comune di Fano Adriano a mezzo zona Le Fosse e Fosso San Giacomo;

Ovest: Comune di Fano Adriano a mezzo della zona Mannara e zona Venacquaro

                 Provincia dell’Aquila a mezzo della Valle dei Grilli e della Sella dei Grilli;

2.   La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:

a)      stemma: Consiste di un rettangolo all’interno del quale sono raffigurati: scudo sormontato da corona muraria di colore giallo ocra, contornato a lato destro di foglie di quercia di colore verde ed a lato sinistro di foglie di alloro di colore verde, alla base dalla scritta PIETRACAMELA di colore marrone e contenente dall’alto verso il basso una montagna innevata, una fascia gialla con tre stelle di colore marrone ed un cammello a due gobbe di colore giallo poggiato su base pianeggiante dello stesso colore.

b)  gonfalone:Consiste di un drappo delle dimensioni di circa 1,20 m. x 0,70 m. diviso in verticale in bande colore bianco a sinistra ed azzurro a destra, lobato in basso. Sulla divisione verticale insistono, progressivamente verso il basso la scritta COMUNE DI PIETRACAMELA, che sormonta lo stemma del Comune composto come all’alinea precedente. Il tutto contornato da tralci di foglie in azzurro intersecantisi nel lobo centrale e che si diramano sui lobi laterali.

3.   Il loro uso è disciplinato dal regolamento.

Articolo 4
Albo Pretorio

1.   La Giunta comunale destina un apposito spazio ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e della pubblicità legale e ne stabilisce le modalità di affissione garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

Articolo 5
Pari opportunità

1.   Negli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte, ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6
Organi politici

1.   Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 7
Il Consiglio comunale. Composizione

1.   Il Consiglio comunale è Organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all’elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.

2.   E’ composto dal Sindaco e da 12 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.

3.   Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 8
Funzionamento del Consiglio

1.   L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

2.   Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.

3.   Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.

4.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

5.   Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno garantendo la rappresentanza della minoranza. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 9
Sessioni del Consiglio

1.   Le sessioni consiliari sono:

a)   ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

b)  straordinarie, in tutti gli altri casi;

c)   urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 10
Competenze del Consiglio

1.   Al Consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art.42 del dlgs n. 267/2000, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Articolo 11
Linee programmatiche

1.   Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2.   Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all’approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

3.   Con periodicità semestrale il Consiglio provvede alla verifica ed all’adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 12
Partecipazione dei consiglieri

1.   All’inizio del mandato ogni Consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Analogo adempimento è effettuato alla fine del mandato.

2.   I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni consigliari e commissioni, fermo restando che l’ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell’indennità prevista per il Sindaco.

3.   I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4.   Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l’assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive, salvo che sia stata documentata l’impossibilità a parteciparvi. Il Sindaco, d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistEnte la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 13
Attività ispettiva

1.   I Consiglieri possono presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 14
Il Sindaco

1.   Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è Organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.

2.   Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3.   Nell’esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

4.   Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:

a)   esercita le funzioni locali attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;

b)  nomina il Segretario comunale;

c)   nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 108, comma 3, del dlgs n. 267/2000 ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario comunale;

d)  nomina i componenti della Giunta;

e)   convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

f)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

g)   è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l’esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

h)   coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’ intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le  esigenze complessive e generali degli utenti;

i)    promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificarne la possibilità di riuscita, presiede il Collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

5.   Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

a)   svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b)  sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

c)   adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;

d)  ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;

e)   è autorità locale di P. S.;

f)   è ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 15
Nomina e revoca dei rappresentanti

1.   La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo riserva del Consiglio stesso nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio.

2.   Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio comunale, la deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto limitato.

3.   I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco o dal Consiglio comunale, in ragione della competenza nella nomina. Quando provvede il Consiglio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 16
Vicende della carica del Sindaco

1.   In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2.   Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3.   Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 17
Vice Sindaco e Assessore Anziano

1.   Il Vice Sindaco,  ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del dlgs n. 267/2000, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 59 del medesimo decreto legislativo.

2.   Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamEnte le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere Anziano.

Articolo 18
Giunta comunale

1.   La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e  da un numero di Assessori non superiore a quattro.

2.   Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3.   Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.

4.   I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5.   Della nomina della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

6.   Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva del Consiglio comunale. ContestualmEnte alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.

7.   La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

8.   Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal regolamento.

Articolo 19
Competenza della Giunta

1.   La Giunta compie gli atti di governo non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi. Inoltre:

a)   esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

b)  collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

c)   riferisce annualmEnte al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;

d)  adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

e)   adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2.   Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle commissioni consiliari.

3.   La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 20
Responsabilità

1.   Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2.   Il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona Amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 21
Divieto di incarichi e consulenze

1.   Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 22
La partecipazione dei cittadini

1.   La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento degli stessi nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

Articolo 23
Rapporti con le associazioni

1.   Il Comune valorizza le libere forme associative.

2.   La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

3.   Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l’atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

Articolo 24
Organismi di partecipazione dei cittadini

1.   Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2.   Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori o dei datori di lavoro.

3.   Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l’Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4.   I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Articolo 25
Referendum

1.   Il Consiglio comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 40% dei cittadini elettori della Camera dei deputati e residenti nel Comune, l'indizione di referendum, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.

2.   Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.

3.   La raccolta delle firme, autenticate nelle forme di legge per la richiesta di referendum, è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco.

4.   I referendum vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.

5.   Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del Consiglio comunale.

6.   Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.

7.   L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.

8.   La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

9.   Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l’Organo competEnte adotta i conseguenti provvedimenti.

Articolo 26
Iniziativa dei singoli cittadini

1.   Uno o più cittadini possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

2.   Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competEnte Organo comunale.

Articolo 27
Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1.   Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli sottratti all’accesso dalla legge e dal regolamento comunale.

2.   Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l’Ente è in possesso; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Articolo 28
Partecipazione al procedimento

1.   Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro dieci giorni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2.   I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi dieci giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competEnte ad emanare il provvedimento può valutare, ove pertinenti.

3.   In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4.   Il recesso del Comune dall’accordo di cui al comma precedente, comunicato in via preventiva all’interessato, può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 29
Servizio per le relazioni con il pubblico

1.   Per le finalità delle leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 7 giugno 2000 n. 150 è istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico.

2.   L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento.

Articolo 30
Integrazione sociale

1.   Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.

2.   Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO

Articolo 31
Il Difensore civico

1.   Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.

2.   Il Difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3.   Il Difensore civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell’articolo 127del dlgs n. 267/2000.

4.   L'ufficio del Difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.

5.   Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell’esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell’attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6.   Le candidature all'ufficio di Difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'ammissione delle candidature, provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati nel regolamento.

7.   Sono incompatibili con la carica di Difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.

8.   Il Difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato dal Consiglio e non può essere rieletto.

9.   La struttura dell’Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del Difensore civico sono disciplinate dal regolamento.

SEZIONE V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 32
Finanza locale

1.   Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2.   Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 33
Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1.   Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.

2.   Il servizio finanziario del Comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Articolo 34
Regolamento di contabilità e dei contratti

1.   Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2.   Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Articolo 35
Il Revisore dei conti

1.   Il Consiglio comunale nomina il Revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri.

2.   Il Revisore è insediato dal Sindaco, previa dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni.

3.   Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4.   Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5.   Il Revisore dei conti assiste alle sedute della Giunta comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell’esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.

6.   Il Revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a)   collabora con l' Organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;

b)   esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c)   vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'Amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d)   relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrEnte dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;

e)   riferisce all'Organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f)    effettua verifiche di cassa.

7.   Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari al Revisore sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

8.   Il Revisore ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

SEZIONE VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36
Organizzazione degli uffici e del personale

1.   L’ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici. L’ordinamento è informato altresì a rapporti di collaborazione e interdipendenza tra  organi politici e gestionali, nel rispetto delle reciproche competenze.

2.   L’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la struttura organizzativa.

3.   Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

4.   La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione  può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmEnte e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 37
Segretario comunale

1.   Il Comune ha un Segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98 del D.lgs n. 267/2000. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2.   Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3.   Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione. Al Segretario comunale è consentito di controdedurre nel termine di sessanta giorni, passati infruttuosamente i quali si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

4.   Gli organi istituzionali e burocratici possono chiedere al Segretario la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o determinazione.

5.   Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Articolo 38
Vice Segretario

1.   Il Segretario comunale è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice Segretario.

2.   Le funzioni di Vice Segretario comunale sono attribuite dal Sindaco ad uno dei responsabili di settore, in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario comunale, mediante incarico temporaneo.

3.   Il Vice Segretario sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza o impedimento. Nell'esercizio della funzione vicaria, il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 39
Il Direttore generale

1.   Ove il Comune intenda avvalersi della figura del Direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.

2.   La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio comunale e contiene l’indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l’atto di nomina e curerà la stipula del contratto.

3.   Può essere nominato Direttore generale chi abbia i seguenti requisiti:

a)   cittadinanza italiana;

b)   possesso del diploma di laurea;

c)   esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale nell’area direttiva presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo (ove necessario).

4.   La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

5.   Il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

6.   Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario, a termini dell’articolo 108, comma 4, del dlgs n. 267/2000

Articolo 40
Rappresentanza e difesa in giudizio

1.   La rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio, compete al Sindaco o suo delegato scelto tra gli Assessori o tra i responsabili di area.

Articolo 41
Controlli interni

1.   A termini dell’articolo 147 del dlgs n. 267/2000, è istituito il controllo interno per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

2.   Il controllo è attuato mediante strumenti e metodi atti a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3.   Il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi è costituito da una direttiva annuale approvata dalla Giunta, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio, dei loro periodici adeguamenti, oltreché della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamEnte al bilancio di previsione. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmEnte indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione.

4.   L’organizzazione del sistema di controlli interni è demandata al regolamento.

 

SEZIONE VII
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 42
Conferenza dei servizi

1.   Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2.   La conferenza è sempre indetta quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 15 gg. dall’inizio del procedimento, avendoli formalmEnte richiesti.

3.   Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamEnte la volontà dell’Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’Amministrazione procedente, entro il termine di  30 gg. dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

4.   Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14 - quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 43
Pubblicazione ed esecutività

1.   Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2.   Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3.   Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamEnte eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4.   Le determinazioni diventano esecutive dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 44
Forme particolari di pubblicazione

1.   L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione di regolamenti, direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

Articolo 45
Sanzioni amministrative

1.   Compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle ordinanze e delle norme fissate nei regolamenti comunali, con  l’osservanza dei limiti minimi e massimi previsti dall’art.10 della L. 689/81.

2.   Tale determinazione viene effettuata mediante i regolamenti comunali, in relazione alle materie dagli stessi disciplinate.

3.   Per tutte le sanzioni previste si applicano i principi e le procedure della legge 689/81.

4.   Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse.

SEZIONE VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46
Modifiche allo Statuto

1.   Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 47
Pubblicazione ed entrata in vigore

1.   Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.