Il sottoscritto Dirigente

 

Vista la legge regionale n. 72 del 12.8.1998 con la quale si delega ai Comuni le funzioni espropriative come disposto dagli articoli 66 - 67 e 68;

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti del Comune i poteri di gestione;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 466 del 17.4.1997 con la quale sono individuati i responsabili dei servizi;

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del dirigente della VI Ripartizione - Servizi Tecnici;

 

Premesso all’uopo:

 

-    che con deliberazione del Consiglio Comunale di Sulmona n. 10 del 27.2.1999 veniva assegnato il lotto n. 3 del PEEP della frazione Badia alla Cooperativa “Le Cese” per la costruzione di alloggi di E.R.P.;

 

-    che con deliberazione del Consiglio Comunale di Sulmona n. 58 del 29.5.2000 veniva approvato il Piano di Coordinamento presentato dalla citata Cooperativa “Le Cese” e contestualmente veniva dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale di attivare la procedura espropriativa per l’acquisizione dei terreni rientranti in detto lotto n. 3;

 

-    che detto Piano veniva notificato ai proprietari dei terreni interessati ed in particolare alla Ditta CO.C.E.A. Abruzzo S.r.l. di Chieti, proprietaria della particella 511, fg. 5 di mq. 1505;

 

-    che con lettere dell’11.12.2002, prot. n. 24398 e del 13.12.2002, prot. n. 24505 il predetto CO.C.E.A., a mezzo dell’avvocato Fernando Di Benedetto di Pescara, si dichiarava disponibile a cedere bonariamente detto terreno al prezzo di euro 30,00 al metro quadrato (anziché ad euro 16,53 come previsto nel Piano Particellare d’esproprio) e a rinunciare alla prosecuzione dei due giudizi promossi da esso CO.C.E.A. davanti al TAR Abruzzo in merito all’assegnazione di detto lotto n. 3 alla citata Cooperativa “Le Cese”;

 

-    che con lettera del 13.12.2002, prot. 24565 il Presidente della Cooperativa “Le Cese” si dichiarava disposto a pagare il prezzo di euro 30,00 a mq.;

 

-    con determina del sottoscritto dirigente n. 861 del 18.12.2002 veniva disposto il pagamento della somma di euro 45.150,00 a lordo della ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge n. 413/91 a favore del predetto CO.C.E.A. Abruzzo per la cessione di detto terreno;

 

-    che con mandato di pagamento n. 5544 del 18.12.2002 veniva accreditata detta somma sul conto corrente del CO.C.E.A. Abruzzo n. 6050 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Chieti - corso Marrucino;

 

Dato atto che finora il Presidente del predetto CO.C.E.A., nonostante ripetuti solleciti, non si presenta a di stipulare l’atto di cessione di detto terreno;

 

Visto il comma 9 dell’art. 20 del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, che consente, in caso di rifiuto della stipula dell’atto di cessione, di emanare il decreto d’esproprio;

 

Dato atto che non può aspettarsi ulteriormente per la stipula del suddetto atto di cessione bonaria;

 

DECRETA

 

Art. 1

 

A favore del Comune di Sulmona (Ente espropriante) l’espropriazione del terreno riportato in catasto di Sulmona al fg. 5, particella 511 di mq. 1505 intestato al CO.C.E.A. Abruzzo di Chieti, come risulta da visura catastale e planimetria allegate al presente decreto, rientrante nel lotto n. 3 del PEEP della frazione Badia assegnata alla Cooperativa “Le Cese”.

 

Art. 2

 

Il presente decreto viene notificato al predetto CO.C.E.A. Abruzzo S.r.l. di Chieti, pubblicato sul BURA, registrato, trascritto e volturato.

 

Art. 3

 

Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo.

 

Sulmona lì 30.1.2003.

 

IL DIRIGENTE

Ing. Pietro Tontodonato