IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni:

 

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

 

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

 

Vista la Legge 03.01.1978 n. 1;

 

Vista la Legge Regionale 09.01.1979, n. 2;

 

Vista la Legge Regionale 08.08.1992, n. 359 - art. 5 bis;

 

Vista la Legge Regionale 12.08.1998 n. 72;

 

Considerato l’indirizzo giurisprudenziale inerente alla determinazione dell’indennità di espropriazione;

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2002 con la quale si approvava il progetto esecutivo di: “Riqualificazione ed ammodernamento Zone Interne agli Abitati”;

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 15/6/2002 con quale si dichiarava l’opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, e si stabiliva nel contempo i termini relativi alle espropriazioni e asservimento e ai lavori a far data dalla suddetta deliberazione 83/02 come segue:

 

 

 

 

ESPROPRIAZIONI e/o

 

ASSERVIMENTO:

L’inizio è stabilito per il 15.6.2002, ed il termine entro il 15.6.2005;

LAVORI:

L’inizio è fissato per il 15.6.2002 ed il termine entro il 15.6.2005;

 

Visti i verbali di consistenza e le relative immissioni in possesso, avvenute in data 18.12.2002;

 

Considerato che, ai sensi della surrichiamata L.R. n. 2/1979, art. 2 - comma 4, l’avvenuta occupazione deve intendersi disposta per un periodo di anni tre dalla data dell’immissione in possesso;

 

Considerato che non si è verificata scadenza di nessuno dei termini sopracitati;

 

Considerato che le indennità provvisorie, per i predetti terreni sono state determinate tenendo conto sia dei valori agricoli medi a seconda della destinazione urbanistica dei terreni come da allegati elenchi;

 

Visto l’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dell’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio presso la segreteria del Comune dal 26.11.2002 al 27.12.2002;

 

Considerato che nel periodo di deposito dei succitati atti non sono state presentate osservazioni scritte da parte degli espropriandi;

 

Vista la relazione dell’opera da eseguire redatta dal Progettista nel mese di Dicembre 2001;

 

Visto l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pizzoferrato ha dato il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, nonchè sulla legittimità del presente provvedimento;

 

Visto il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio interessato;

 

DECRETA

 

Art. 1

 

La misura delle indennità di espropriazione e/o asservimento, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata negli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente decreto;

 

Resta a carico del Comune di Pizzoferrato l’obbligo di corrispondere alle ditte espropriande i rimborsi di qualunque importo, previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865 nonchè ogni altra somma prevista dalle vigenti leggi;

 

Art. 2

 

L’ufficio Notifiche del Comune di Pizzoferrato è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme previste per gli atti processuali e civili;

 

Art. 3

 

- I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al comma dell’art. 11 della Legge 865/71, comunicano all’Ente espropriante, se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Art. 4

 

- Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché, a cura e spese dello Ente espropriante.

 

Pizzoferrato lì 26.02.2003

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ugo Carozza