IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

Visto il DP.R. 24.07.1977, n. 616;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la Legge 03.01.1978 n. 1;

Vista la Legge Regionale 09.01.1979, n. 2;

Vista la Legge Regionale 08.08.1992, n. 359 - Art. 5 bis;

Vista la Legge Regionale 12.08.1998, n. 72;

Considerato l’indirizzo giurisprudenziale inerente alla determinazione dell’indennità di espropriazione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 17.05.2002 con la quale si approva il progetto esecutivo di: “Costruzione palestra scolastica Scuola Elementare Media e Materna - primo lotto” -, si dichiara l’opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, e si stabiliscono nel contempo termini relativi alle espropriazioni e asservimento ai lavori a far data dalla suddetta deliberazione n. 33/2002 e dalla deliberazione di C.C. n. 19 del 30.09.2002 come segue:

ESPROPRIAZIONI: l’inizio è stabilito per il 17.05.2002, ed il termine entro 17.05.2005;

LAVORI: l’inizio è fissato per il 17.05.2002 ed il termine entro il 17.05.2005;

Visti i verbali di consistenza e le relative immissioni in possesso, avvenuto in data 18.11.2002;

Considerato che, ai sensi della surrichiamata L.R. n. 2/79, art. 2 comma 4, l’avvenuta occupazione deve intendersi disposta per un periodo di anni tre dalla data di emissione nel possesso;

Considerato che non si è verificata scadenza di nessuno dei termini sopracitati;

Considerato che le indennità provvisorie, per i predetti terreni sono state determinate tenendo conto dei valori medi e a secondo della destinazione urbanistica dei terreni come da allegati elenchi;

Visto l’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dell’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio, presso la segreteria dello stesso;

Considerato che nel periodo di deposito dei succitati atti non sono state presentate osservazioni scritte da parte degli espropriati;

Vista la relazione dell’opera da eseguire redatta dal Progettista nel mese di Maggio 2002;

Visto l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

Dato atto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria del Comune ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità Amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

La misura delle indennità di espropriazione e/o di asservimento, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata negli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente decreto; Resta a carico del Comune l’obbligo di corrispondere alle ditte espropriate i rimborsi di qualunque importo, previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865 nonché ogni altra somma prevista dalle vigenti leggi;

Art. 2

L’ufficio Notifiche di questo Comune è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme previste per gli atti processuali civili.

Art. 3

I proprietari, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 11 della Legge 865/71, comunicano all’Ente espropriante, se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché, a cura e spese dell’Ente espropriante, all’Albo Pretorio dello stesso Comune.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Geom. Ginesio D’Antonio