Indicazione della misura della indennità a titolo provvisorio

Acquisizione lotti artigianali L2, L3, L4 e L11 in località Val di Foro

 

IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

 

Omissis

 

DECRETA

 

Art. 1

 

L’indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359/92 per le aree fabbricabili, agli aventi diritto, per l’esproprio dei beni immobili nel Comune di Villamagna necessari per acquisizione lotti artigianali L2, L3, L4 e L11 in località Val di Foro così come indicato nel piano particellare d’esproprio.

 

Art. 2

 

Il presente decreto verrà notificato agli espropriandi, nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare al Comune di Villamagna se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

 

Art. 3

 

Il soggetto espropriando, di aree edificabili, può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e comunque prima dell’emissione del decreto di trasferimento coatto degli immobili.

In tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull’indennità spettante ai sensi dell’art. 5-bis della legge 359/92.

Le somme riportate nell’allegato “A” sono da intendersi senza la riduzione del 40%.

 

Art. 4

 

All’atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d’imposta di cui all’art. 11 della legge 30.12.91 n. 413.

 

Art. 5

 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Villamagna, lì 22 novembre 2002

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Geom. Luciano A. D’Onofrio