IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
Considerato che il 1° comma dell’art. 15 della L.R. 25.10.1996, n. 96, prevede che la Regione anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenze abitative o per altri gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
Omissis
Dato atto che il Comune di Tollo con delibera n. 131 del 24.05.1999 ha indetto il bando di concorso generale n. 1 per l’assegnazione di alloggi E.R.P.;
Ritenuto,
- che in attesa della formazione della graduatoria per l’assegnazione, di dover far fronte alla grave esigenza abitativa della Sig.ra Sammaciccia Angelina, mediante l’assegnazione provvisoria per un periodo non superiore ai due anni dell’alloggio E.R.P. resosi disponibile in Via Mazzini Matr. n. 020852.
- che la condizione di disagio non rinvenibile tra quelle elencate nell’art. 15 L.R. 96/96 in forma esemplificativa, è stata individuata dal comune che ne assume ogni responsabilità
Omissis
DETERMINA
- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Tollo, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP alla Sig.ra Sammaciccia Angelina nelle more dell’approvazione della graduatoria da parte della Commissione per l’assegnazione degli alloggi presso l’ATER di Chieti e comunque per un periodo non superiore a due anni.
IL DIRIGENTE
F.to Dario Bafile