IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale del 26.07.83 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 22.10.2001 della ditta Bucciante Costruzione srl, con sede legale in via Sangro, 18 Fossacesia (CH), tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia in località “Castellana” del Comune di Casalbordino (CH) distinta in Catasto al foglio n. 12 particelle n. 7-8-9;

Omissis

DECRETA

La ditta Bucciante Costruzione srl, con sede legale in Via Sangro, 18 Fossacesia (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava sabbia in località “Castellana” del Comune di Casalbordino (CH) distinta in Catasto al foglio n. 12 particelle n.7-8-9, alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624(96.

Art .4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fideiussione bancaria per un importo nella misura di Euro 20.000,00(ventimila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-     I lavori d’escavazione devono iniziare dall’alto verso il basso, per fasce orizzontali discendenti;

-     Le scarpate d’abbandono non devono essere di pendenza superiore ai 45° realizzate con il materiale in posto

-     La ditta, prima dell’inizio dei lavori, deve stipulare la convenzione con l’Amministrazione comunale prevista dall’art. 25 del N.T.A. del P.R.G. vigente.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art.8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc.18.750 e complessivamente di mc.75.000 per l’intera durata dell’attività.

Art.9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a)n. 1 escavatore; b)n. 1 ruspa; c)vari autocarri.

Art.10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani