IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale del 26.07.1983 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i Decreti Regionali n. 118 in data 11.02.1992 e n. 205 in data 23.04.1997 con i quali si autorizzava la ditta ABRUZZO VASI SRL., con sede legale in via Fajete n. 13 di Cellino Attanasio (TE), alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Crocetta S. Maria” del Comune di Montefino (TE) individuata in Catasto al foglio 4 particella n. 131;

Vista l’istanza in data 19.02.2002 con la quale la ditta ABRUZZO VASI SRL. ha richiesto, a norma dell’art. 20 della L.R. 54/83 e successive modifiche ed integrazioni, la proroga di anni cinque per l’ultimazione dei lavori di coltivazione;

Considerato che nella zona è stato accertato il vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267, mentre non sussiste il vincolo paesaggistico;

Visto l’avviso favorevole, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 67/87, espresso dal Capo dell’Ispettorato Rip.le delle Foreste in sede di Conferenza;

Sentita la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 2 della L.R. 8/95 riunita in data 24.01.2003;

Considerato che il progetto della ditta richiedente è stato ritenuto compatibile con il Piano Paesistico approvato dal Consiglio Regionale in quanto, ai sensi dell’art. 18 delle norme tecniche del piano paesistico suddetto, sono fatte salve le attività autorizzate o in corso di escavazione;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. CEW/2491/2002/CTE0037 in data 06.12.2002;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DECRETA

-    E’ accolta la richiesta di proroga di anni 5 (cinque) della ditta ABRUZZO VASI SRL. a decorrere dalla data di scadenza del D.P.G.R. n. 205 del 23.04.1997 alle seguenti condizioni:

1.   La presente autorizzazione è valida fino al nuovo termine fissato in data 20.03.2007;

2.   I lavori di coltivazione dovranno procedere contestualmente al recupero ambientale delle porzioni di cava già interessate dagli scavi, soprattutto nelle scarpate in erosione;

3.   La polizza fidejussoria dovrà essere adeguata ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

-    Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli e relativi allegati dei predetti Decreti Regionali n. 118/1992 e n. 205/1997.

-    La polizza dovrà essere costituita entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente Decreto.

-    Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani