IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista la deliberazione commissariale del C.S.I. di Vasto, n. 281 del 29.10.02, con la quale si annulla la precedente delibera n. 241 del 20.09.02, nell’esercizio della potestà di autotutela, per illegittimità della stessa (violazione di legge) per mancata apposizione dei termini di inizio e fine espropriazioni e inizio e fine dei lavori;

Omissis

Vista l’istanza n. 1522 del 29.11.2002 dell’Impresa “Tullio Edil Calcestruzzi” S.r.l., avanzata in nome e per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH), con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nei Comuni di Cupello e San Salvo, per il completamento della rete idrica e fognante;

Omissis

DECRETA

Art. 1 - È autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore dell’Impresa “Tullio Edil Calcestruzzi” S.r.l., in nome per conto e nell’interesse del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH) e come indicato nelle premesse, dei terreni necessari per il completamento della rete idrica e fognante nei Comuni di Cupello e San Salvo, così come riportati nell’allegato prospetto che è parte integrante del  presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza e per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purché il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2 - Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

È fatto obbligo all’Impresa “Tullio Edil Calcestruzzi” S.r.l. di trasmettere al Servizio infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.

Art. 3 - I termini per le espropriazioni e i lavori sono così stabiliti:

a) Lavori: INIZIO entro 1 anno dalla data di immissione nel possesso del terreno e comunque non oltre il termine dell’O.U.;

 

FINE: entro 3 anni

 

b) Espropriazioni: INIZIO: dalla data della delibera n. 281 del 29.10.02;

 

 

FINE: entro 3 anni dalla stessa data;

Art. 4 - L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5 - L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6 - Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.

Art. 7 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine - rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace