IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta S.A.M.I.C.A. srl., con sede legale in via Della Bonifica di Martinsicuro (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Mulino Vecchio”, del Comune di Ancarano (TE) individuata in Catasto ai fogli 3 e 4 particelle n. 239 – 245 – 267 - 268 e 12 –19- 20-21 – 22 –28 – 131 – 132 –301 –305 – 306 – 307 – 308 alle seguenti norme e condizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96..

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Dovrà essere assicurata, sia prima dell’inizio dei lavori che a collaudo del recupero ambientale, un’efficace smaltimento delle acque meteoriche;

-    I lavori di coltivazione si dovranno svolgere, con inizio degli stessi, dall’alto verso il basso;

-    Prima dell’inizio di ogni lotto dovrà essere collaudato il recupero del lotto precedente.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 37.625 e complessivamente di mc. 150.500 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla conferenza e depositati agli atti d’ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani