IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta S.A.M.I.C.A. srl., con sede legale in via Della Bonifica di Martinsicuro (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Mulino Vecchio”, del Comune di Ancarano (TE) individuata in Catasto ai fogli 3 e 4 particelle n. 239 – 245 – 267 - 268 e 12 –19- 20-21 – 22 –28 – 131 – 132 –301 –305 – 306 – 307 – 308 alle seguenti norme e condizioni;
Art. 1
La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione,
al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio
lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione
attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96..
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Dovrà essere assicurata, sia prima dell’inizio dei lavori che a collaudo del recupero ambientale, un’efficace smaltimento delle acque meteoriche;
- I lavori di coltivazione si dovranno svolgere, con inizio degli stessi, dall’alto verso il basso;
- Prima dell’inizio di ogni lotto dovrà essere collaudato il recupero del lotto precedente.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 37.625 e complessivamente di mc. 150.500 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla conferenza e depositati agli atti d’ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani