IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta Tamburro Remo, con sede legale in Trasacco (AQ) via Baronio n. 9, è autorizzata all’esercizio della cava di calcare in località “Rascito”, fraz. Vigliano, nel Comune di Scoppito (AQ) distinta in Catasto al foglio 21 particella n. 85 (parte) e foglio n. 22 particella n. 50 (parte);
Art. 1
La ditta ha l’obbligo di osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985, e dell’osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati e vistati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 15 (quindici) dalla
data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data, a pena di decadenza.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00).
La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Art. 6
La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1) prima della denuncia di inizio lavori dovrà essere presentata, in planimetria, la successione dei lotti;
2) l’inizio dei lavori di coltivazione del lotto successivo sarà condizionato al collaudo del recupero ambientale del lotto precedente;
3) in caso di uso di sostanze esplosive dovranno essere adottate tecniche opportune per evitare la lesione della roccia in posto in corrispondenza del profilo di abbandono, previa richiesta di parere alla Commissione Regionale per la V.I.A.;
4) devono essere rispettate le tecniche di rinverdimento approvate dal Corpo Forestale con nota n. 5995 del 13.10.2000;
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 107.000 e complessivamente di mc. 1.614.557 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati:
a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87, nonchè le prescrizioni di cui all’art. 6 del presente decreto;
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani