IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DECRETA
La ditta General Scav Abruzzo s.r.l., con sede legale in C.da Castelluccio s.n. Collecorvino (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Acquamorta” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), individuata in Catasto al foglio n. 23, particelle nn. 279 (parte) – 280 (parte) – 281 (parte) – 410 (parte) – 411 (parte) – 575 (parte) – 577 (parte) – 579 (parte) e 581 (parte), alle seguenti norme e condizioni;
Art. 1
La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere
intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della
presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia
di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
Art. 4
L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:
1) prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro, all’interno dell’area di cava, in prossimità del confine demaniale del fiume Tavo;
2) gli scavi devono mantenersi ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 su ambo i lati dalla condotta d’irrigazione;
3) il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo N. 22/97.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 8.173 e complessivamente di mc. 24.520 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Bonifacio Damiani