IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta General Scav Abruzzo s.r.l., con sede legale in C.da Castelluccio s.n. Collecorvino (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Acquamorta” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), individuata in Catasto al foglio n. 23, particelle nn. 279 (parte) – 280 (parte) – 281 (parte) – 410 (parte) – 411 (parte) – 575 (parte) – 577 (parte) – 579 (parte) e 581 (parte), alle seguenti norme e condizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)   prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro, all’interno dell’area di cava, in prossimità del confine demaniale del fiume Tavo;

2)   gli scavi devono mantenersi ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 su ambo i lati dalla condotta d’irrigazione;

3)   il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo N. 22/97.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 8.173 e complessivamente di mc. 24.520 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani