IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 2618 del 29.10.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di L’Aquila, per l’esecuzione dei lavori di costruzione dello stabilimento ARCAMESA S.a.s. per la produzione di mobili in legno massello in stile aquilano nell’agglomerato industriale di Pile;

Omissis

DECRETA

Art. 1

È autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila dei terreni indicati nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purché il P.R.T. sia sempre vigente.

Art. 2

Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

È fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.

Art. 3

I termini per lavori e espropriazioni sono così stabiliti:

a) LAVORI:

INIZIO entro 6 mesi

FINE entro 3 anni;

 

dall’immissione nel possesso del terreno e comunque entro il termine finale dell’O.U.;

b) ESPROPRIAZIONI:

INIZIO: il 1.09.2002

FINE: il 11.09.2005

 

Esecutività della delibera n. 176dell’11.09.2002;

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine - rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace