IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Vista l’istanza n. 3515 del 23.10.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area CHIETI - PESCARA, con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di Sambuceto (CH), per l’esecuzione dei lavori di un nuovo impianto industriale per la lavorazione dell’alluminio e del ferro – Ditta F.lli DI BARTOLOMEO;
Omissis
DECRETA
Art. 1
È autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area CHIETI - PESCARA dei terreni indicati nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purché il P.R.T. sia sempre vigente.
Art. 2
Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.
È fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area CHIETI - PESCARA di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.
Art. 3
I termini per lavori e espropriazioni sono così stabiliti:
LAVORI: |
Inizio: 14.10.2002 |
FINE:il 14.10.2005 |
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Dall’esecutività delibera n. 165 del 14.10.2002 e comunque non prima dell’immissione nel possesso del terreno |
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ESPROPRIAZIONI: |
Inizio: il 14.10.2002 |
FINE: il 14.10.2005 |
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Esecutività della delibera n. 165/2002 |
Art. 4
L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;
Art. 5
L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;
Art. 6
Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.
Art. 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine - rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.
L’Aquila, lì 31 marzo 2003
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Pace