IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 10.3.1983, n. 11;

Vista la L.R. 7.6.1996, n. 36;

Visto il Piano di Organizzazione Funzionale e Finanziario adottato con verbale del Consiglio Regionale 73/35 del 25.11.1997;

Vista la L.R. 12.8.1998, n. 70;

Vista la L.R. 24.8.2001, n. 39;

Vista la nota del sig. Componente la Giunta preposto a questa Direzione n. 256/segr. del 12.02.2003;

Visto che:

-    la L.R. n. 36/96 prevede la classificazione e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e stabilisce che, per ogni comprensorio di nuova delimitazione, la Giunta Regionale costituisce un Consorzio di Bonifica che succede, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai precedenti Consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio stesso;

-    in particolare l’art. 5 della L.R. n. 36/96 dispone che, contestualmente all’istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica, il Presidente della Giunta, su proposta del componente preposto al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, nomini per ciascun Consorzio, un Commissario cui è demandato il compito di portare a termine il risanamento e provvedere alla gestione dei nuovi enti, di predisporre il “Piano di classificazione degli immobili per il riparto degli oneri consortili” e lo Statuto del Consorzio;

-    la citata legge regionale prevede altresì che, conseguiti gli obiettivi di risanamento dei Consorzi fissati dal Piano di Organizzazione Funzionale e Finanziaria (P.O.F.F.), il Commissario trasmette al Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione della Giunta Regionale una relazione che illustri dettagliatamente la situazione economico-finanziaria del Consorzio di Bonifica e che, entro trenta giorni dall’approvazione della relazione da parte della Giunta Regionale, il Commissario indice le elezioni consortili;

-    la Giunta Regionale con la delibera n. 605 del 30.3.2000, riteneva conseguiti gli obiettivi di risanamento dei Consorzi di Bonifica fissati alla data 01.01.00, dal predetto P.O.F.F.;

-    la Giunta Regionale con successiva deliberazione del 25.10.2000 n. 1352 aveva previsto, tra l’altro, di revocare parzialmente la propria precedente deliberazione n. 605 del 30.3.2000 nella parte in cui l’Organo Esecutivo aveva ritenuto conseguiti gli obiettivi di risanamento fissati dal P.O.F.F. rinviando il giudizio circa il conseguimento o meno dei suddetti obiettivi di risanamento, all’esito dell’attività di monitoraggio;

-    la L.R. 39/2001. ed in particolare l’artt. 6, il quale nel modificare l’art. 7 della L.R. 36/96. dispone che, entro sessanta giorni dalla contestuale approvazione da parte della Giunta Regionale della relazione dei Commissari riguardante la situazione economico-finanziaria degli Enti e della successiva azione di monitoraggio complessivo dello stato dei Consorzi, da attuare sulla base del più volte citato P.O.F.F., il Commissario procede alla indizione delle elezioni consortili;

Visto che con nota del 24.12.2001 n. 24246, il Direttore Regionale di questa Direzione aveva trasmesso al sig. Componente la Giunta la relazione redatta in data 21.12.01 dal “Responsabile del procedimento” relativamente ai primi elementi riscontrati in sede di monitoraggio e di parziale verifica in ordine all’attuazione del P.O.F.F. dei Consorzi di Bonifica;

Visto che il Componente la Giunta preposto a questa Direzione con nota n. 2503 del 27.12.2001, aveva invitato il Servizio competente ad attivare la procedura di sostituzione dei Commissari, alla luce di quanto riscontrato nella relazione del Responsabile di procedimento, sull’attivazione del PO.F.F.;

Visto che con D.P.G.R. n. 193 del 2.8.2002, era stato revocato l’incarico di Commnissario Regionale al sig. Ugo Ridolfi conferito con precedente decreto n. 211 in data 6.5.1997, nominando in sua sostituzione il dott. Francesco Ciarrocchi;

Visto che in data 16.10.2002 il sig. Ugo Ridolfi aveva presentato ricorso giurisdizionale per l’annullamento del decreto 193 del 2.8.2002 con contestuale richiesta di sospensione al T.A.R. Abruzzo - L’Aquila;

Rilevato che con sentenza n. 895 del 12.12.2002, trasmessa alla Direzione Agricoltura in data 18.12.02 prot. n. 10632, il T.A.R. Abruzzo aveva annullato il D.P.G.R. n. 193 del 2.8.2002 con il quale il dott. Francesco Ciarrocchi veniva nominato Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Nord, facendosi così rivivere il precedente D.P.G.R. n. 211 del 6.5.1997, con il quale il sig. Ugo Ridolfi veniva nominato Commissario Regionale dello stesso Consorzio;

Visto che in data 6.11.2002 il sig. Componente la Giunta dell’area Agricoltura ha proposto al Servizio competente di avviare il procedimento di revoca del D.P.G.R. n. 211 del 6.5.1997, nei confronti del sig. Ugo Ridolfi, sul diverso presupposto della sussistenza di fondati motivi nel ritenere che la condotta del Commissario Ridolfi sia contraria alla legge, all’interesse pubblico ed ai principi di buona amministrazione;

Visto che in data 22.11.2002 prot. 21886 è stato avviato il procedimento amministrativo nei confronti del Commissario Ridolfi ai sensi della L. 241/90;

Vista la nota 256 del 12.2.2003 del Componente la Giunta dell’area Agricoltura con cui è stato proposto. di rinnovare l’atto di avvio del procedimento di revoca del D.P.G.R. n. 211 del 6.5.1997 nei confronti del Commissario Ridolfi;

Visto che con atto del 13.2.2003 prot. 2929 è stato riavviato il procedimento nei confronti dello stesso Commissario Ridolfi, ai sensi della L. 241/90;

Considerato che dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione regionale è stato rilevato che la gestione posta in essere dal Commissario Ridolfi (come dettagliatamente descritta nella allegata relazione redatta dal Responsabile del Procedimento in data 13.02.2003, assegnato alla Direzione Agricoltura) non sia esente da responsabilità civili e amministrative, avendo egli assunto nuovo personale oltre quello stabilito dal Piano di Organizzazione Funzionale e Finanziario con violazione del disposto di cui all’art. 5, 2° comma della più volte citata L.R. 36/96;

Considerato che con l’assunzione in soprannumero del suddetto personale il Commissario Ridolfi, tra l’altro, non ha ottemperato alle direttive impartite dal Settore come specificato nel capitolo “Determinazione del personale” alla lett. B, 3° comma, pag. 140 del Piano di Organizzazione Funzionale e Finanziario, violando così anche il disposto del terzo comma dell’art. 7 della L.R. 36/96;

Considerato, tra l’altro, che anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/83 la suddetta assunzione determina una grave irregolarità da considerare insanabile per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

Visto che a seguito della nota del Componente la Giunta del 12.2.2003 prot. 256/segr. nonché della presupposta relazione, il Responsabile del Procedimento, in data 13.02.2003 prot. n. 2929, ha avviato il procedimento di revoca del D.P.G.R. n. 211 del 6.5.1997 nei confronti del sig. Ugo Ridolfi;

Ritenuto che i fatti specificati nell’allegata relazione redatta in data 13.02.2003 dal Responsabile dell’Ufficio Bonifica e Infrastrutture Rurali della Direzione Agricoltura giustificano il preminente interesse dell’amministrazione di affidare ad altra persona l’incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Nord;

Ritenuto che i Consorzi di Bonifica sono Enti regolamentati, finanziati e vigilati dalla Regione, e che pertanto sussiste l’interesse dell’amministrazione regionale di impedire che nella gestione di detti Enti, vengano perseguiti interessi particolari di terzi (di natura occupazionale) anziché considerare l’interesse dell’Ente stesso alle assunzioni;

Ritenuto, pertanto, di revocare al sig. Ugo Ridolfi l’incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Nord - Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, conferito con precedente D.P.G.R. n. 211 del 6.5.1997;

Rilevato che, in sostituzione del sig. Ugo Ridolfi, dal Componente la Giunta è stata proposta la nomina del sig. Francesco CIARROCCHI, residente a Teramo, Via Badia, 12;

Ritenuto che il sig. Francesco CIARROCCHI è persona dotata della professionalità adeguata per lo svolgimento dei compiti inerenti alla funzione di “Commissario Regionale” del Consorzio di Bonifica;

Ritenuto altresì che il precedente provvedimento di revoca n. 193/2002, annullato dal T.A.R. Abruzzo con sentenza n. 895/02, è stato adottato su presupposti diversi da quelli spiegati e richiamati nel presente atto;

DECRETA

a)   al sig. Ugo Ridolfi è revocato l’incarico di “Commissario Regionale” del Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, conferito con precedente D.P.G.R. n. 211 del 6.5.1997;

b)   in sostituzione di Ugo Ridolfi è nominato “Commissario Regionale” del Consorzio di Bonifica di cui sopra il sig. Francesco CIARROCCHI. nato a Montorio al Vomano (TE) il 31.8.1955, residente a Teramo, Via Badia, 12;

c)   la proposta di revoca, datata il 17.03.2003 prot. n. 489/Segr. da parte del Componente la Giunta preposto alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, fa parte integrante del presente atto unitamente alla relazione redatta in data 13.02.2003 dal Responsabile dell’Ufficio Bonifica e Infrastrutture Rurali della Direzione Agricoltura;

d)   l’incarico ha la durata di mesi due, a decorrere dalla data di notifica con una eventuale eccezionale proroga di mesi tre per il compimento delle attività che si rendessero strettamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e per la costituzione degli ordinari organi consortili;

e)   di determinare il compenso spettante al Commissario del Consorzio, sig. Francesco CIARROCCHI, in € 3.351,20 mensili lordi (IVA se dovuta) oltre ai rimborsi spese se dovuti e di dare atto che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell’Ente Regione, perché il suddetto compenso graverà sul Bilancio del Consorzio di Bonifica;

f)    il Servizio Bollettino Ufficiale della Giunta Regionale è autorizzato a pubblicare il presente decreto sul B.U.R.A.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

L’Aquila, lì 20 marzo 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace