LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all’obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l’accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza Unificata ex art. 8 del Dlgs. 281/97, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257: “ Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età”;

Vista la legge regionale 17 maggio 1995, n. 111, modificata ed integrata;

Considerato che il comma 4. dell’articolo 6 del citato regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n 144 (DPR del 12 luglio 2000, n. 257) prevede: “…Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi”;

Considerato necessario stipulare tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e la Regione Abruzzo apposita intesa sui percorsi formativi integrati, così come stabiliti dal citato DPR n. 257/2000;

Ritenuto di approvare lo schema di protocollo d’intesa interistuzionale per l’attuazione dell’obbligo formativo nella Regione Abruzzo, Allegato “A”, che fissa i rapporti tra la Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione e dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, sulla legittimità e regolarità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni di cui in narrativa,

1.   Di approvare lo schema di protocollo d’intesa interistituzionale per l’attuazione dell’obbligo formativo nella Regione Abruzzo, Allegato “A”, che fissa i rapporti tra la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

2.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURA ed alla trasmissione all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.


Allegato “A"

PROTOCOLLO D’INTESA INTERISTITUZIONALE

PER L’ATTUAZIONE. DELL’ OBBLIGO FORMATIVO NELLA

REGIONE ABRUZZO.

La Regione Abruzzo,

rappresentata dal Componente la Giunta preposto al Lavoro, Formazione e Istruzione

e

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo,

rappresentato dal Direttore Generale

Visto l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 che prevede l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la realizzazione tra l’altro, da parte di. esse, di iniziative per l’ampliamento dellofferta formativa e di accordi per percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;

Vista la L. 144/99, art. 68 relativo alla istituzione dell’obbligo di frequenza delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, attuativo dell’art. 68 della L. 144/99,

Visto il D. Leg.vo n. 300 del 30.07.1999 ed il Regolamento attuativo dello stesso, approvato con D.P.R. 347 del 6.11.2000, in base al quale alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale competono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di rapporto con le Amministrazioni Regionali, con particolare riferimento all’offerta formativa integrata;

Considerato che l’Accordo Stato-Regioni del 02.03.2000 contiene disposizioni in materia di obbligo di frequenza delle attività formative in attuazione dell’art. 68 della L. 17.05.1999, n. 144 e, in. particolare, stabilisce la necessità di stipulare intese per l’integrazione tra percorsi scolastici e formazione professionale;

Considerata, pertanto, la necessità di stipulare una specifica intesa al fine di attivare iniziative di integrazione tra il sistema scolastico ed il sistema di formazione professionale nell’ambito della Regione Abruzzo;

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE INTESA

ART. 1

FINALITÀ

L’intesa ha lo scopo di:

a)   garantire, nella prospettiva della massima occupabilità, il successo formativo dei giovani e assicurare la spendibilità nel mondo del lavoro delle competenze acquisite;

b)   aiutare i giovani nelle loro scelte:

- potenziando la valenza orientativa dei percorsi formativi;

- attribuendo piena legittimazione ai percorsi integrati e al sapere ivi acquisito;

- promuovendo la diffusione di azioni educative efficaci ed appaganti;

- valorizzando le risorse della persona anche sotto il profilo motivazionale e progettuale;

- introducendo elementi di cultura del lavoro nei diversi curricoli scolastici;

c)   contenere il fenomeno della dispersione scolastica:

- agevolando l’accesso alle strutture formative più idonee;

- consentendo il passaggio tra i diversi sistemi formativi (istruzione, formazione professionale, apprendistato);

- facilitando il rientro nei percorsi formativi dei giovani che ne sono usciti;

d)   ridisegnare, in maniera integrata, le competenze acquisite, spendibili e trasferibili nei percorsi scuola-lavoro e viceversa;

e)   introdurre progressivamente dispositivi di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito dell’offerta formativa regionale che assicurino, nel contempo, la flessibilità dei percorsi e la previsione di standard comuni di valutazione;

f)    assicurare che lo svolgimento di percorsi formativi integrati in obbligo formativo avvenga nella cornice di strutture appositamente accreditate;

g)   realizzare l’anagrafe regionale degli allievi in obbligo formativo ed il collegamento delle reti di trasmissione dei dati, come previsto dall’art. 3 del D.P.R. 257/2000.

ART. 2

PERCORSI INTEGRATI DI FORMAZIONTE IN COSTANZA DI OBBLIGO

FORMATIVO

a)   Le singole Istituzioni Scolastiche autonome, singolarmente o collegate in rete, e gli Enti di Formazione professionale, possono progettare percorsi di integrazione curricolare in obbligo formativo a norma del D.P.R. 257/2000.

b)   Le ore destinate a tali percorsi integrati sono concordate tra Istituzioni Scolastiche autonome e Agenzie di Formazione, o altri soggetti idonei, pubblici e privati, nel rispetto del riparto orario stabilito dal D.P.R. 275/1999.

c)   Detti interventi integrati costituiscono crediti spendibili, riconosciuti sia dalla Istituzione scolastica ai fini della certificazione finale, sia nell’ambito di ulteriori percorsi formativi.

d)   In particolare, al termine dei percorsi integrati di cui all’art. 8, comma 5, del D.P.R. 275/1999 e dell’art. 7, comma 2 - lett. a) del D.P.R. 257/2000, è previsto il raggiungimento del diploma di istruzione secondaria superiore e di una qualifica professionale. I percorsi con arricchimento curricolare di cui all’art. 9 del D.P.R. 275/1999 e all’art. 7, comma 2 - lett. b), del D.P.R. 257/2000 danno luogo al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e di crediti spendibili nella formazione professionale.

ART. 3

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E PASSAGGIO TRA SISTEMI

a)   Per il riconoscimento dei crediti acquisiti nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato, ai fini dell’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria di 2° grado, vengono istituite, presso le singole istituzioni scolastiche autonome, le Commissioni previste dall’art. 6, comma 1 del D.P.R. 257/2000. Le Commissioni composte dai docenti designati dai rispettivi Collegi, sono coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da un elenco predisposto con apposito bando dall’Amministrazione Regionale. In via transitoria e fino alla costituzione di tale elenco, gli esperti del mondo del lavoro e della formazione sono individuati rispettivamente nel personale dei Centri dei Servizi per l’impiego e dei Centri di formazione professionale attribuiti alle Province di base all’art. 4 della L. 16.12.1998, n. 31.

Il certificato, rilasciato dalle Commissioni di cui sopra e attestante le competenze acquisite, è redatto secondo i modelli predisposti dal Ministero dell’Istruzione e deve avere le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.P.R. 257/2000.

b)   Per il passaggio dagli anni di corso del sistema dell’Istruzione a quello della Formazione Professionale e dell’Apprendistato, in analogia a quanto previsto dal paragrafo precedente e ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 6, comma 4 del D.P.R. 257/2000, le Istituzioni Scolastiche autonome e le Agenzie di Formazione professionale, con apposita intesa, stabiliranno criteri e modalità per la valutazione dei crediti formativi e per il loro riconoscimento.

Vengono inoltre costituite apposite Commissioni composte da docenti designati dai rispettivi Collegi e da organismi equivalenti dei Centri di formazione professionale, coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e dell’istruzione. In via di prima applicazione l’esperto del mondo del lavoro e dell’istruzione sono indicati rispettivamente dai Centri dei Servizi per l’impiego e dall’Ufficio Scolastico Regionale. La Regione, con proprie disposizioni, indica le modalità di verifica dei crediti e i criteri di inserimento nei percorsi formativi, nonché i modelli di certificato attestante le competenzè acquisite.

ART. 4

ACCREDITAMENTO PER LE ATTIVITA’ INTEGRATE DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE

a)   Le Istituzioni scolastiche autonome che intendono svolgere attività di formazione integrata ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 257/2000 intraprendono il percorso di accreditamento regolato dall’Accordo Stato-Regioni dell’8.02.2000 e predisposto, sulla base degli standard minimi nazionali, dall’Amministrazione Regionale per ambiti di attività e tipologie di interventi.

b)   Le Istituzioni Scolastiche autonome non ancora provviste di accreditamento partecipano a progetti integrati svolti in partenariato con altri soggetti, di cui almeno uno accreditato.

Pescara, __________________

IL COMPONENTE LA GIUNTA                          Il Direttore Generale

preposto al Lavoro, Formazione e Istruzione                     dell’Ufficio Scolastico Regionale