LA GIUNTA REGIONALE

Vista la richiesta di autorizzazione all’installazione di una apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a due tesla presso il Presidio Ospedaliero di Atri, formulata con nota prot. n. 3344 del 19 luglio 2002 dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Teramo;

Vista la legge regionale n. 72/1994 recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996” che, al capitolo 3.3, ultimo paragrafo, assegna alla Giunta Regionale l’autorizzazione alla installazione di apparecchiature di alta tecnologia (TAC, RMN, PSFT);

Considerato che, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79, la Conferenza Permanente per i rapporti fra la Regione e le Aziende USL ha funzioni di consulenza e proposta nei confronti della Giunta Regionale, nonché di espressione del proprio parere nei casi di cui all’art. 2 di detta legge regionale e cioè, in particolare nel caso di specie, in ordine ai provvedimenti che comportano l’esercizio di poteri autorizzativi;

Atteso che con nota prot. n. 26606/9 del 7 ottobre 2002 è stato richiesto, dal competente Servizio della Direzione Sanità, il parere della suddetta Conferenza Permanente;

Considerato che, essendo trascorsi oltre quarantacinque giorni senza che il suddetto Organismo abbia reso il proprio parere, si prescinde dal medesimo ai sensi della stessa sunnominata legge regionale n. 79/1993, articolo 2, comma 4;

Vista la deliberazione n. 286 del 10 ottobre 2002, adottata dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Teramo, concernente: “Ex art. 20 L. n. 68/1998 - Edilizia sanitaria – 2° fase. Adeguamento e conservazione O.C. Atri (TE). Radiologia, Medicina Nucleare, Degenza -Chirurgica - Approvazione progetto preliminare”;

Vista la deliberazione consiliare verbale n. 69/6 del 26 giugno 2002 concernente: “Programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della Regione Abruzzo - art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 – 2° fase”, con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi del Programma Straordinario di Investimenti in Edilizia Sanitaria della Regione Abruzzo di cui all’art. 20 della suddetta legge n. 67/l988, da sottoporre all’esame dei competenti organismi statali;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, le apparecchiature R.M.N. con valore .di campo statico di induzione magnetica non superiore a due tesla sono soggette ad autorizzazione all’installazione da parte della Regione previa verifica della compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria;

Considerato a tal proposito:

-    che la legge regionale n. 72/ 1994 recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”, al capitolo 3.3, ultimo paragrafo - nel precisare, come sopra specificato, che le installazioni di apparecchiature di alta tecnologia (TAC, RMN, PSFT) sono autorizzate dalla Giunta Regionale - non pone alcuna condizione di compatibilità in ordine alle carenze o meno, nella zona di interesse, di altre analoghe apparecchiature;

-    che la legge regionale n. 37/1999 recante: “Piano Sanitario Regionale per il triennio 1999/2001” non contiene ulteriori riferimenti a questo specifico aspetto della problematica in argomento, né si ritiene applicabile al caso in questione la deliberazione della Giunta Regionale n. 100/2000, in quanto, come già specificato, trattasi di autorizzazione alla installazione di un apparecchio di R.M.N:;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta formulata dall’Azienda USL di Teramo;

Ritenuto altresì che, comunque, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, la presente autorizzazione debba essere condizionata alla, erogazione della relativa somma già individuata tra i finanziamenti previsti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79;

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999;

Visti il decreto Ministro Sanità 29 novembre 1985, il decreto Ministro Sanità 2 agosto 1991, il decreto Ministro Sanità 3 agosto 1993, il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ed il Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera pubblica e privata, lucrativa e non lucrativa hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tenico-amministrativa del presente provvedimento;

Con voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte

1.   di autorizzare l’Azienda USL di Teramo alla installazione di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a due tesla presso il Presidio Ospedaliero di Atri, come da richiesta proposta dalla stessa con nota prot. n. 3344 del 19 luglio 2002;

2.   di subordinare la suddetta autorizzazione alla, effettiva erogazione nei confronti dell’Azienda USL di Teramo dei finanziamenti previsti dal Programma Straordinario di Investimenti in Edilizia Sanitaria della Regione Abruzzo di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988;

3.   di provvedere, nei modi e nei termini di legge, alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.