LA GIUNTA REGIONALE.

Vista la L.R. n.08 gennaio 1993 – n. 3, che, all’art.2:

1)   prevede una percentuale non superiore al 12% dell’importo lordo dei lavori quale rimborso forfetario, agli Enti Pubblici concessionari, di tutti gli oneri di concessione, spese generali e tecniche comprese;

2)   autorizza la Giunta Regionale ad aggiornare la suddetta aliquota percentuale con proprio provvedimento, previo conforme parere del GR.TA. Sez LL.PP., dopo un triennio dall’entrata in vigore della legge stessa e con riferimento alla variazione delle aliquote vigenti per gli Ordini professionali;

Omissis

Vista la nota n. 3159 del 22.03.2000 con la quale il Servizio Difesa e Tutela del Suolo della Regione Abruzzo ha richiesto il parere del C.R.T.A. - Sez- LL.PP. circa la congruità di aggiornare l’aliquota forfetaria prevista dalla L.R. n. 3/93 suddetta;

Visto il parere in merito del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sez. LL.PP. 28.11.2000 - n.18/2000, trasmesso con nota 06.03.2001 - prot 20, dell’Ufficio Attività Tecniche del Servizio Normativa, Contenzioso e Contratti della Giunta Regionale d’Abruzzo;

Dato atto che con il sopra citato parere n. 18/2000, il C.R.T.A. - Sez. LL.PP. ha espresso assenso all’aggiornamento dell’aliquota forfetaria di cui all’art.2 della L.R. n. 3/93 per il rimborso delle spese tecniche e generali così come descritte al Punto B) - 7 dell’art. 17 del “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 - n. 109, e successive modificazioni” approvato con D.P.R. 21.12.1999 - n. 554, con le seguenti precisazioni:

l’aliquota forfetaria di cui all’art. 2 della L.R. 08.01.1993 - n. 3, da riconoscere per il rimborso delle spese generali e tecniche suddette, rimane invariata al 12% dell’importo lordo dei lavori se tale importo è superiore a £. 1,5 miliardi (Unmiliardocinquecentomilioni) pari ad Euro 774.685,35, mentre, per importi lordi lavori inferiori a £. 1,5 miliardi, può essere riconosciuta l’aliquota percentuale del 15% dell’importo lordo dei lavori medesimi;

Omissis

DELIBERA

1)   Di modificare ed integrare, secondo il conforme parere del C.R.T.A. - Sez. LL.PP. n. 18/2000 citato in premesse, l’aliquota percentuale forfetaria di cui all’art. 2 della L.R. 08.01.1993 - n. 3, per il rimborso delle spese generali e tecniche, così come indicate al Punto B) - 7 dell’art. 17 del “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 - n.109, e successive modificazioni”, approvato con D.P.R. 21.12.1999 - n. 554, come di seguito specificato:

a) l’aliquota percentuale del 12% resta invariata, rispetto all’aliquota prevista dalla L.R. 08.01.1993 - n. 3 per un importo lordo dei lavori superiore ad Euro 774.685,35 (pari a £. 1,5 miliardi), in quanto sostanzialmente congrua;

b)  per importi lordi di lavori inferiori ad Euro 774.685,35 (pari a £. 1,5 miliardi), può essere riconosciuta l’aliquota percentuale del 15% dell’importo lordo dei lavori medesimi.

2)   Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

3)   Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.