IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il contenuto del comma 7 dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale;
Vista la domanda della Ditta Di Carlo Mario e C. S.n.c., pervenuta agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti in data 24.05.2001, prot. n. 4715, tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti ai sensi del comma 7 art. 28 del D.lvo 22/97;
Visto il Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto il parere favorevole dell’A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente), Dipartimento Provinciale dell’Aquila, espresso con nota n. 1397 del 12.04.2002 con le prescrizioni di seguito elencate:
1) la ditta dovrà comunicare entro 60 giorni dall’inizio del trattamento, alla Regione, agli Enti competenti al rilascio delle specifiche competenze e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), la seguente documentazione completa specifica per il tipo di rifiuti trattato:
– luogo ove intende operare il trattamento del rifiuto;
– la provenienza dei rifiuti da trattare;
– l’area di stoccaggio del materiale trattato;
– l’area di stoccaggio materiali;
– la destinazione del materiale trattato e del rifiuto proveniente dal trattamento e la modalità di svolgimento delle attività e una stima di quantitativi della tipologia dei rifiuti trattati;
2) planimetria in più tavole distinte:
– in scala 1:100 dell’area ove intende operare il trattamento dei rifiuti con l’indicazione, in maniera chiara e completa:
-
superfici interessate
alle varie fasi di stoccaggio e del trattamento del materiale da recuperare,
dello stoccaggio del prodotto e dei rifiuti della lavorazione;
- del sistema di smaltimento delle acque di risulta della lavorazione;
- del sistema di captazione ed allontanamento delle acque di pioggia sia sull’area interessata direttamente dall’attività che quella circostante all’attività stessa.
– in scala 1:2000 dell’area interessata dall’attività da cui risulti la distanza dalle civili abitazioni dell’area interessata dall’attività di recupero:
3) relazione tecnica sui sistemi adottati:
– per impedire l’inquinamento idrico del terreno e delle falde;
– per limitare l’eventuale inquinamento atmosferico dovuto a polveri o a dispersioni di aerosol;
– per limitare il disturbo dovuto alle emissioni sonore;
– di smaltimento dei rifiuti prodotti nell’attività con la specifica dei destinatari finali per ciascun tipo di rifiuti prodotto.
4) Relazione idrogeologica dell’area interessata dall’attività di recupero di materiali non pericolosi;
5) Analisi chimico-fisiche e ove richieste batteriologiche dei rifiuti che intende trattare.
6) L’istanza inoltrata è autorizzata per i rifiuti inerti e speciali non pericolosi di cui si riporta l’elenco presentato dal titolare nell’integrazione del 18.03.2002 che aggiorna i dodici CER con la decisione della Comunità Europea entrata in vigore dal 01.01.2002, così come elencati nel dispositivo al punto 3);
Visti gli elaborati progettuali presentati così costituiti:
– relazione tecnica; (All. n. 1)
– relazione tecnica integrativa; (All. n. 2)
– Relazione tecnica descrittiva gruppo cingolato semovente di frantumazione tipo GCV 90; (All. n. 3)
Preso atto del certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Aquila prot. CEW/675/2002/CAQ0182 del 14.11.2002, redatto anche ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e succ. modifiche;
Visto il certificato del Casellario Giudiziale n. 04565/000l-0300 del 15.11.2002 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
Vista la Legge Regionale 14.9.99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lvo n. 22/97, la Ditta Di Carlo Mario e C. S.n.c. con sede legale Via degli Api n. 3 Capestrano (AQ), all’esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate nel parere dell’Agenzia Regionale Tutela Ambiente, di cui alla nota n. 1397 del 12.04.2002, citata in premessa;
2) di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 82/2000;
3) di stabilire,
che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1), riguarda i rifiuti con
codici C.E.R.:
Elenco dei rifiuti e dei codici CER di cui agli allegati al D.Lgs. n. 22/1997 |
Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE e 2001/573/CE |
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010102 |
rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi |
010102 |
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
010202 |
rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi |
010413 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
010401 |
ghiaia e rocce triturate di scarto |
010408 |
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
010406 |
rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra |
010413 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
100112 |
rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
161106 |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi, da quelli di cui alla voce 161105 |
100206 |
rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
161104 |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101 |
100206 |
rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
161102 |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101 |
101108 |
rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
161106 |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 |
101201 |
miscela di preparazione scartata prima del processo termico |
101201 |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
101207 |
rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
101208 |
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
101308 |
Rivestimenti e refrattari inutilizzabili |
161106 |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 |
170101 |
Cemento |
170101 |
cemento |
170102 |
Mattoni |
170102 |
mattoni |
170103 |
mattonelle e ceramica |
170103 |
mattonelle e ceramica |
170104 |
materiali da costruzione a base di gesso |
170802 |
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 |
170202 |
Vetro |
170202 |
vetro |
170301 |
asfalto contenente catrame |
170302 |
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 |
170501 |
terra e rocce |
170504 |
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 |
170501 |
terra e rocce |
170508 |
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 |
170701 |
Rifiuti misti da costruzione e demolizione |
170904 |
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |
200102 |
Vetro |
200102 |
vetro |
200102 |
Vetro |
150107 |
imballaggi in vetro |
La quantità totale di detti rifiuti destinati al recupero ammonta a circa 40.000 tonnellate annue le quali sono così distribuite:
- Rifiuti destinati al recupero ambientale |
3.000 |
tonn. circa |
- Rifiuti destinati all’attività frazioni inerti natura lapidea |
10.000 |
tonn. circa |
- Rifiuti destinati produzione conglomerati cementiti |
6.000 |
tonn. circa |
- Rifiuti produzione conglomerati bituminosi |
4.000 |
tonn. circa |
- Rifiuti a recupero presso cementifici |
7.000 |
tonn. circa |
- Rifiuti destinati al recupero dell’industria dei laterizi |
3.000 |
tonn. Circa |
4) di obbligare, altresì la ditta all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28.04.98 art. 8 comma 1, lettera g;
5) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
6) di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97, e, alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
7) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 in originale o n. 2 copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 517.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale dell’Aquila;
9) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Di Carlo Mario e C. S.n.c. - sede legale Via degli Api n. 3 - 67022 Capestrano (AQ) -;
10) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo