IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 3010 in data 29.11.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di AVEZZANO (AQ), con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate, per l’esecuzione dei lavori di costruzione di n. 2 nuove sale cinematografiche e parcheggi a servizio dell’esistente multisala della Società Cinema & Cinema S.r.l., sita nel N.S.I. di Avezzano;

Omissis

ORDINA

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano (AQ) di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato Prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio del Territorio, ai sensi della normativa vigente.

La determinazione di cui al capoverso che procede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti della Cassa DD.PP.

L’Aquila, lì 6 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giovanni Pace