IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale del 26.07.83 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 27.09.2001 della ditta CICCHITTI S.A. COSTRUZIONI srl, con sede legale in via Laterni, 25 Casalbordino (CH), tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia in località “Castellana” del Comune di Casalbordino (CH) distinta in Catasto al foglio n. 12 particelle n. 18-19-20-131;

Omissis

DECRETA

La ditta CICCHITTI S.A. COSTRUZIONI srl, con sede legale in via Laterni, 25 Casalbordino (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Castellana” del Comune di Casalbordino (CH) distinta in Catasto al foglio n. 12 particelle n. 18-19-20-131 alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

 

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 80.000,00 (ottantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

        Le scarpate di abbandono devono essere sagomate con il materiale in posto e la pendenza non deve superare 40°;

        Le opere di regimazione delle acque meteoriche devono essere eseguite prima di iniziare i lavori estrattivi;

        I lavori di scavo dovranno procedere dall’alto verso il basso per trance orizzontali discendenti;

        La fidejussione a garanzia dei lavori di recupero ambientale dell’area di cava é di Euro 80.000,00 (ottantamila/00);

        La durata del ciclo lavorativo deve essere di anni 3 (tre).

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 20.000 e complessivamente di mc. 60.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano