Vista l’istanza in data 16.05.2001 della ditta Calcestruzzi Peligni s.a.s., con sede legale in loc. Bagnaturo di Pratola Peligna, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una cava di inerti in località “Schiappara” nel Comune di Pratola Peligna (AQ) distinta in Catasto al foglio n. 7 particella n. 325;

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Omissis

DECRETA

La ditta Calcestruzzi Peligni s.a.s., con sede legale in loc. Bagnaturo di Pratola Peligna (AQ), è autorizzata all’apertura di una cava di inerti in località “Schiappara” nel Comune di Pratola Peligna (AQ) distinta in Catasto al foglio 7 particella n. 325;

Articolo 1

La ditta ha l’obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985, e dell’osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati e vistati dall’Ufficio Cave.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data, a pena di decadenza.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto assicurativo per un importo nella misura di Euro 90.000,00.

La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

        il materiale di riempimento non dovrà essere compreso nell’elenco allegato al D.l.vo n. 22/97;

        le scarpate di abbandono dovranno essere sagomate con il materiale in posto;

        dovrà essere installato un piezometro fino alla profondità di mt. 10 nel punto più basso dell’area di cava.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Sevizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 10.000 e complessivamente di mc. 30.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal segretario del comitato, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87, nonché le prescrizioni di cui all’art. 6 del presente decreto;

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano