IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. del 26.07.83 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 05.02.2001 della ditta DI FAZIO ADELCHI con sede legale in via Duca Degli Abruzzi, 120 Perano (CH), tendente ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Brecciaio” del Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta in Catasto al foglio n. 20 particelle nn. 65-76-77-79-78-80-81-82-83-84-85-86-88-89-90;

Omissis

DECRETA

La ditta DI FAZIO ADELCHI, con sede legale in Perano (CH) è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Brecciaio” del Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta in Catasto al foglio n. 20 particelle nn. 65-76-77-79-78-80-81-82-83-84-85-86-88-89-90 alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 20.000,00 (ventimila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

        prima dell’inizio dei lavori dovrà essere installato un piezometro, per il controllo del livello di falda, nella parte più vicina al corso d’acqua;

        il materiale adoperato per il ritombamento non dovrà avere i requisiti previsti dagli allegati al D.L.vo n. 22/1997.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 3.680 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano