IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art.1

Modifica al punto 2.2 dell’allegato A alla L.R. 32/94

1.   Il terzo comma del punto 2.2 dell’allegato A alla L.R. 32/94 è così modificato:
Nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:

-    60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano;

-    30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano;

-    10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall’azienda.

Art. 2

Modifica al punto 2.4 dell’Allegato A alla L.R. 32/94

1.   Al primo comma del punto 2.4 dell’allegato A alla L.R. 32/94 dopo la parola “Amministrativa” la frase “I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio purché ricavati da materie prime prevalentemente aziendali.” è sostituita con la frase: “E’ ammessa la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda, nel rispetto della normativa sanitaria sull’igiene e qualità degli alimenti”.

2.   I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 24 Febbraio 2003

PACE