IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Adeguamento contributi

1.   Il secondo comma dell’art. 3 della L.R. 16 settembre 1982 n. 82 è così modificato:
L’importo unitario dei mutui per costruzione, acquisto e recupero della propria abitazione è determinato in 41.500,00 €, mentre il contributo in conto capitale per i medesimi tipi di intervento è stabilito nell’importo massimo di 17.500,00 € da erogare nei confronti dei beneficiari previsti nell’art. 1 della medesima L.R. 82/1982.

Art. 2

Modalità erogazione contributo

1.   Il Dirigente del Servizio competente su presentazione dell’attestato comunale dell’avvenuto inizio lavori e apposita polizza fideiussoria assicurativa dispone l’anticipazione dei contributi di edilizia agevolata relativi alla legislazione statale e regionale nella misura dell’80% del contributo concesso dalla Regione.

2.   Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi in essere contabilmente non definiti con effetto dall’inizio del programma.

3.      L’erogazione del saldo avviene su presentazione del certificato comunale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione o di collaudo nonché dell’attestazione, da parte della Direzione Lavori, della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera e della funzionalità della stessa.

Art. 3

Dichiarazione d’urgenza

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 24 Febbraio 2003

PACE