IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)     di prorogare, ai sensi della L R n. 83/2000, l’esercizio dell’attività di stoccaggio di Rifiuti Speciali non pericolosi e gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e, a favore della Ditta FLACCO Monaco Giuseppe, con sede in Ortona (CH), Via Civiltà del Lavoro, n. 124, precedentemente autorizzato con Delibera n. 4422 del 29.08.1994 e successivamente prorogata con la Delibera n. 43 del 14.01.1998;

2)     di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del 14.01.2003, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)     di stabilire che presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione possono essere avviati a smaltimento esclusivamente i rifiuti indicati nell’All. 1 citato in premessa rinviando a separato atto la nuova elencazione dei CER, successivamente all’acquisizione del parere dell’A.R.T.A. così come riportato in narrativa;

4)     di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)     di stabilire che, le operazioni di smaltiniento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitare ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)       devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)       che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6)     di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)     di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

8)     di confermare, inoltre, quanto altro prescritto nella D.G.R. n. 43 del 14.01.1998, non riportato nel presente provvedimento;

9)     di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ortona, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti,

11) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta FLACCO Monaco Giuseppe con sede legale in Via Civiltà del Lavoro, n. 124 - Ortona (CH);

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo