IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi” e in particolare gli artt. nn. 19, lett. d) ed e), e 22 relativi alle competenze attribuite alle Regioni;

Visti, altresì, gli artt. nn. 27 e 28 del citato D.Lgs. circa l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;

Vista la L.R. 28.04.00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”,

Richiamato l’art 25 della predetta L.R. 28.4.2000, n. 83;

Richiamata la disposizione dirigenziale di cui al provvedimento n. 44 del 29.3.2001, avente per oggetto: “Comune di Cerchio. Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di una stazione di trasferimento per rifiuti urbani;

Vista la nota datata 7.8.2001, prot. n. 443 con la quale l’Azienda in oggetto ha avanzato formale istanza di autorizzazione regionale, ax artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97, per la realizzazione e l’esercizio di una piattaforma per rifiuti differenziati, all’interno dell’area dell’impianto già autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 44/29.3.2001;

Dato atto che il progetto della stazione di stoccaggio per rifiuti differenziati è così costituito:

1)     planimetria di progetto integrativa - (all. n. 1)

2)     planimetria impianto raccolta acque - (all. 2)

3)     relazione dimensionamento vasca di prima pioggia - (all. 3)

4)     relazione tecnica integrativa - (all. 4)

5)     nota A.C.I.A.M. prot. n. 284/29.5.2002 - Chiarimenti tecnici - (all. 5)

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di cerchio, n. 89 del 2.8.2001, con la quale si esprime formale disponibilità ad accogliere sul proprio territorio l’impianto di che trattasi;

Visto il parere favorevole, condizionato, espresso dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.01.2002;

Rilevato che il Dipartimento provinciale di L’Aquila dell’A.R.T.A., con nota prot. n. 3211 del 19.08.2002, ha espresso proprio parere favorevole in merito all’iniziativa prospettata condizionato alla acquisizione, da parte dell’ACIAM, alla autorizzazione allo scarico delle acque, così come previsto dalle vigenti norme in materia:

Dato atto che il Comune di Cerchio, con nota prot. n. 3758 del 20.07.2002, ha inoltrato istanza di autorizzazione al Consorzio di Bonifica del Fucino, ai sensi del D.Lgs. n. 152/99;

Preso atto dei pareri espressi dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di l’Aquila, nota prot. n. 7465 del 2.12.2002 e dal Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila della Regione Abruzzo, datato 12.12.2002, con il quale si prescrive la presentazione del progetto esecutivo relativo ai muri di sostegno indicati nei grafici allegati, ai sensi della L. 2.2.1974, n. 64 e della L.R. n. 138/86;

Preso atto, altresì, che presso la predetta stazione di stoccaggio provvisorio possono essere conferiti esclusivamente rifiuti classificati, dalle vigenti norme, con i C.E.R. riportati nella RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA datata 18.04.2002 e, altresì, tenuto conto delle precisazioni fornite dall’Azienda Consorziale con nota prot. n. 284/29.05.2002, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento - (All.ti A e B), ove sono altresì riportate le modalità gestionali e la potenzialità dell’impianto oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di richiamare i divieti indicati all’art. 28 e 29 della L.R. n. 83/2000;

Ritenuto, altresì, di prescrivere all’ACIAM di inoltrare al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo copia dell’autorizzazione allo scarico prevista dal D. Lgs. n. 152/99, già richiesta dal Comune di Cerchio, prima dell’avvio delle operazioni di esercizio dell’impianto;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14.9.99, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”

DISPONE

1)     di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto presentato dalla Azienda Consortile Igiene Ambientale Marsicana - Avezzano (AQ), costituito dagli elaborati indicati in premessa, concernente una stazione di stoccaggio provvisorio per rifiuti differenziati, da ubicare nei territorio del Comune di Cerchio (AQ), all’interno dell’area della stazione di trasferenza di rifiuti urbani, già autorizzata con provvedimento dirigenziale n. 44/29.3.2001;

2)     di autorizzare la predetta Azienda Consortile alla realizzazione del progetti indicato al precedente punto 1), ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 22/97;

3)     di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) e concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare nei termini e modalità indicate dalla L.R. n. 83/00, alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano 75 Pescara;

4)     di autorizzare l’Azienda Consorziale indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del citato D. Lgs. n. 22/97, all’esercizio della stazione di stoccaggio provvisorio per rifiuti differenziati, nel rispetto degli elaborati progettuali indicati in premessa e di quanto stabilito agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/2000, tenuto conto in particolare del contenuto egli allegati A e B citati in premessa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con la prescrizione di munirsi della autorizzazione allo scarico delle acque, ai sensi del D. Lgs. n. 152/99, prima dell’inizio dell’esercizio dell’impianto;

5)     di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 5) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di comunicazione di avvio dell’impianto resa nelle forme previste dalla L.R. n. 83/2000, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare, nei termini di legge, alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano 75 Pescara;

6)     di fare obbligo alla Azienda Consortile di procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa, a garanzia da eventuali danni ambientali derivanti dalla realizzazione o dalla gestione della discarica, pari a € 258.228,25, da inoltrare in duplice copia alla competente struttura regionale entro il termine di giorni sessanta dalla notifica del presente atto; detta polizza sarà successivamente restituita controfirmata per accettazione;

7)     di subordinare, altresì, la presente autorizzazione:

a)       alla prescrizione di fare salve eventuali autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta, di competenza di altri Enti ed Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

b)       all’obbligo di comunicare, con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila, la quantità dei rifiuti movimentati e la loro destinazione finale;

c)       alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

d)       all’obbligo del rispetto delle ulteriori prescrizioni fissate dal D.Lgs. n. 22/97 e dalla L.R. n. 83/2000;

8)     di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere inoltre sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-     le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l’integrità dell’ambiente naturale

-     deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

-     devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-     tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività; devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

9)     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità e/o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28 comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila, al Comune di Cerchio e al competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA;

11) di notificare il presente provvedimento alla Azienda Consorziale interessata;

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 - IV comma - del D. Lgs. n. 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo