IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto legislativo 05.02.1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 28.4.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
Richiamati i sottoindicati provvedimenti:
- D.G.R. n. 1841 del 13.08.1999 autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di lombricompostaggio D.Lgs. 22/97 art. 27 e 28;
- Decreto n. 98 del 21.02.2001 (rinnovo della D.G.R. 1841/99)
- Ordinanza n. DF2/182 del 23.10.2001;
- Ordinanza n. DF3/35 del 07.05.2002 “Volturazione della titolarità dell’autorizzazione regionale n. 1841 del 13.08.1999 da “Società Biofert s.r.l. Via Aterno n. 78 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)” a “Agroter S.p.a. Via Serre n. 5 – 61040 Mondavio (PS).
Esaminata la richiesta pervenuta a questa Amministrazione dalla Ditta Agroter S.p.a. Via Serre n. 5 – 61040 Mondavio (PS), in data 05.09.2002 prot. n. 6707, tesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di migliorie tecniche per l’ottimizzazione dei cicli produttivi nell’impianto di compostaggio sito in Navelli (AQ) località Valle Corina di Piedisanti;
Visti gli elaborati tecnici progettuali allegati alla domanda, così costituiti:
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Tav. n. 1 |
Stato di fatto – Planimetria generale scala 1:500; |
All. 1 |
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Tav. n. 2 |
Stato di fatto – Pianta – Sezioni – Prospetto scala 1:200; |
All. 2 |
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Tav. n. 3 |
Stato di progetto – Planimetria generale scala 1:500; |
All. 3 |
0 |
Tav. n. 4 |
Stato di progetto – Pianta – Sezioni – Prospetti scala 1:200; |
All. 4 |
0 |
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Relazione tecnica; |
All. 5 |
Preso atto del verbale della Conferenza dei Servizi della seduta dell’8.10.2002 nel quale si esprime parere favorevole all’iniziativa invitando il Servizio Gestione Rifiuti di acquisire, prima del rilascio dell’autorizzazione, il parere della Direzione Sanità, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste dell’Aquila, del Servizio Assetto del Territorio competente, nonché da parte della Ditta della esatta denominazione dei codici CER indicati nella relazione tecnica con la numerazione finale 99, con la prescrizione che per ogni ulteriore specificazione verrà data preventiva comunicazione agli organi preposti al controllo;
Vista la nota n. 26952/14 della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva - con la quale si esprime parere favorevole in materia igienico-sanitaria;
Vista la nota n. 06332 del 18.10.2002 dell’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste dell’Aquila, con la quale si comunica che il
terreno interessato dai lavori proposti, risulta escluso dal vincolo di cui
alla Legge 326/23;
Considerato che, in merito alle competenze spettanti al Servizio Tecnico del Territorio dell’Aquila, la Ditta in oggetto deve ottemperare ai sensi della Legge n. 22.02.1974, n. 64 e L.R. 138/86 dandone successivamente comunicazione alla Regione Abruzzo;
Vista la nota dell’AGROTER S.p.A. acquisita da questo Servizio in data 24.10.2002 prot. n. 8073 inerente la comunicazione della caratterizzazione dei codici CER che terminano con la cifre 99;
Visto il certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Aquila, rilasciato in data 05.12.2002 contenente il nullaosta ai fini della Legge n. 575/31.05.1965;
Visto il certificato de Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica dell’Aquila n. 08696/0109-0015 del 09.12.2002, intestato al legale rappresentante della Ditta Sig. Maurizio Pierangeli;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e, valutata la legittimità del presente provvedimento;
Vista la Legge n. 77 del 14.9.99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”
DETERMINA
1) di approvare la realizzazione di migliorie tecniche finalizzate all’ottimazione dei cicli produttivi nell’impianto di compostaggio, ubicato nel Comune di in Navelli (AQ), località Valle Corina di Piedisanti, autorizzato con D.G.R. n. 1841 del 13.08.1999, rinnovata con Decreto n. 98 del 21.02.2001;
2) di autorizzare la Ditta AGROTER S.p.A. - località Valle Corina di Piedisanti 67020 Navelli (AQ) - a realizzare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, le migliorie tecniche nell’impianto di compostaggio in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa;
3) di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’ art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
4) di stabilire che presso l’impianto AGROTER, relativamente alla codificazione Europea dei rifiuti, di cui alla Decisone Europea n. 2000/532 e successive modifiche e integrazioni, possono essere conferiti la seguente tipologia dei rifiuti:
5) di obbligare la Ditta Agroter, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad esibire alla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, copia dell’avvio delle procedure previste dalla Legge 22/02/1974, n. 64 e dalla L.R. n. 138/86, così come descritto in narrativa;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di confermare integralmente le prescrizioni riportate nella D.G.R. n. 1841 del 13.08.1999, rinnovata con Decreto n. 98 del 21.02.2001(rinnovo della D.G.R. 1841/99) e nell’Ordinanza n. DF2/182 del 23.10.2001, fatta eccezione della codifica dei rifiuti in merito alla quale il presente provvedimento sostituisce ogni analoga precedente prescrizione;
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
9) di fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareti, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
10) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta AGROTER S.p.A. - Via Serre, 5 61040 Mondavio (PS);
11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila) e Comune di Navelli (AQ);
12) di
provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo